Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la reputazione, che per taluni aspetti sia stata compromessa, può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni inerenti ad altri profili, atteso che appare disonorevole alla sensibilità e alla coscienza sociale l'attribuzione, pure a fronte di un delitto commesso, di una pluralità di moventi storicamente privi di riscontro, qualificanti in senso negativo la personalità dell'autore. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un'ipotesi in cui la notizia della commissione del reato di peculato da parte di un funzionario delle Poste era stata accompagnata dall'affermazione - non riscontrata - che la causa del fatto era da ricercarsi nel "vizietto" del gioco, in una relazione extra coniugale e nella necessità di curare un figlio tossicodipendente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2002, n. 13543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13543 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLO CASINI - Presidente - del 06/03/2002
1. Dott. F. NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. G. FERRUA - Consigliere - N. 325
3. Dott. A. AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. A. DI POPOLO - Consigliere - N. 17697/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER AN, n. Monastir 07.05.24
Di NN AL, n. Bari 28.02.51
avverso la sentenza 19.10.00 Tribunale Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Mura che ha concluso per l'inamm.tà MOTIVI DELLA DECISIONE
ER AN e Di NN AL erano condannati, nella rispettiva qualità di direttore e di giornalista del periodico "Cronaca vera", per aver offeso la reputazione di LE LE, funzionario delle Poste di Casamassella, che si era appropriato di fondi depositati dalla clientela, smentendo che egli avesse dovuto fronteggiare cure per la moglie ammalata, che anzi "scoppiava" di salute, ed affermando che la causa del fatto era da ricercare nel "vizietto" del gioco, in una relazione extraconiugale o nella necessità di curare il figlio tossicodipendente.
Il tribunale escludeva il ricorrente della scriminante di cronaca, anche sotto il profilo putativo, in ragione della falsità della notizia, essendo risultava affetta da grave forma tumorale la moglie del querelante, e della mancanza di ogni verifica delle "voci" cui il giornalista si era ispirato.
Gli imputati ricorrono, denunciando vizio di motivazione:
- le colorite espressioni adoperate sono del tutto marginali e non fanno torto alla verità della notizia, posto che è pacifico che il LE si è reso autore di un illecito penale, ed ha poi patteggiato la pena;
- nell'immediatezza del fatto l'articolista raccolse le voci correnti in pubblico.
- Le doglianze dono infondate.
La valutazione della lesività del fatto è stata compiuta dal giudice di merito, che ha ritenuto, con argomenti esenti da vizi, che le indebite "coloriture" della notizia, oggettivamente vera, delle illecite impropriazioni perpetrate, comportano un "vulnus" alla reputazione del querelante, siccome afferenti la sua sfera strettamente privata e prive di ogni riscontro effettuale. - Lo scritto incriminato recepisce - come ammesso dagli imputati - le voci diffuse nella comunità e non verificate in alcun modo. Orbene, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti per i quali l'autorità giudiziaria procede penalmente, implica che l'esimente opera solo se i fatti vengano fedelmente riportati, essendo tratti da provvedimenti o atti giudiziari (sez. 5^, 2.6.98, Scalfari). Diversamente, allorquando da questi ultimi si trae spunto o pretesto per esternare pettegolezzi, illazioni o allusioni, la scriminante non può operare.
Non v'è dubbio che la reputazione, per taluni aspetti già compromessa, sia suscettibile di ulteriori lesioni, inerenti altri profili, come accaduto nella specie (Sez. 5^, 12.2.92, n. 1481, Cecchetti), apparendo disonorevoli alla sensibilità ed alla coscienza sociale, l'attribuzione, storicamente priva di riscontro, pure a fronte di un delitto commesso, di una pluralità di moventi qualificanti in negativo la personalità dell'autore e dei suoi familiari. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002