Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio non può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con il mero riferimento alla persistenza della condotta criminosa, a meno che i profili fattuali della vicenda non siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione "per implicito". (Nella specie, la Corte, pronunciandosi con riferimento al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha ritenuto carente la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo alla permanenza quando dal testo della sentenza si evinceva che questa si era interrotta dopo un anno dall'avvio della condotta omissiva, in relazione ad una delle due figlie dell'imputato, divenuta maggiorenne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 38351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38351 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/05/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 915
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 26121/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
B.E. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza in data 14/11/2012 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza del 14/11/2012 della Corte d'appello di Lecce, di integrale conferma della sentenza con la quale, in data 13/05/2011, il Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Fasano, ha dichiarato B.E. colpevole del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per avere egli fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori K. e F. , anche mediante l'omesso versamento dell'assegno mensile di 250 Euro dovuto alla moglie separata per il mantenimento della prole.
Motivando la propria decisione, la Corte territoriale ha tra l'altro giudicato irrilevante il fatto che B. fosse solito dare del denaro direttamente alle figlie per qualche piccola spesa, ed il fatto, altresì, che le stesse ragazze fossero state decorosamente mantenute grazie al lavoro della madre ed al contributo dei nonni. È stata confermata, infine, la decisione del primo Giudice di non accordare le attenuanti generiche e di negare la sospensione condizionale della pena inflitta.
2. Ricorre il Difensore del B. , proponendo diversi motivi a sostegno dell'impugnazione.
2.1. Si denunciano in primo luogo - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), - vizi di motivazione e violazione della norma penale sostanziale (art. 570 c.p., comma 2, n. 2). La Corte territoriale, dopo la giusta adesione al principio che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza è cosa diversa dall'omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal Giudice, avrebbe contraddittoriamente stabilito la colpevolezza di B. in base al mancato pagamento dell'assegno dovuto alla moglie separata.
Non sarebbe affatto provato che, per effetto di questa condotta, siano mancate alle giovani figlie del ricorrente le risorse necessarie alla sussistenza. D'altra parte lo stesso B. avrebbe concorso al mantenimento delle ragazze, versando direttamente nelle loro mani somme superiori, nel complesso, a quelle dovute per l'assegno di separazione. La circostanza varrebbe anche ad escludere la sussistenza del dolo punibile.
2.2. In base ai parametri già sopra indicati è dedotta anche la violazione dell'art. 62-bis c.p.. La Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche sul presupposto che, nella specie, non ricorrerebbe l'esigenza di mitigare una previsione edittale troppo aspra. Una siffatta motivazione non sarebbe adeguata, poiché il Giudice avrebbe dovuto piuttosto apprezzare i fattori di cui all'art. 133 c.p., e tener conto della condizione di incensuratezza del prevenuto, del suo buon comportamento processuale, della sua vicinanza alle figlie, anche da punto di vista economico.
2.3. Ragionamento analogo dovrebbe farsi quanto all'asserita violazione degli artt. 163 e 164 c.p., poiché il diniego della sospensione condizionale sarebbe stato motivato sulla sola base di una affermazione apodittica (la persistenza delle condotta criminosa), trascurando criteri sicuramente rilevanti, come l'incensuratezza, e, in generale, la corretta condotta di vita dell'interessato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo parzialmente. In particolare, non possono essere accolte le censure formulate con il primo dei motivi sviluppati dal Difensore, che riguardano l'integrazione del fatto punibile. Ricorrono invece i vizi denunciati riguardo alla decisione di non applicare, nei confronti dell'imputato, ne' le attenuanti generiche ne' la sospensione condizionale della pena inflitta.
2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi ormai stabilmente enunciati, nella giurisprudenza di questa Corte, a proposito dell'obbligo del genitore separato di assicurare i mezzi di sussistenza nei confronti dei figli minori.
È vero infatti, come si ricorda nella stessa sentenza, che la privazione dei mezzi di sussistenza non discende automaticamente dall'inadempimento dell'obbligo di versare le somme stabilite a titolo di mantenimento della prole minore. Tuttavia lo stato di bisogno che segna l'integrazione della fattispecie di cui dell'art. 570 c.p., comma 2, non consiste in una condizione "naturalistica",
segnata dall'effettiva mancanza di nutrimento e dei beni più essenziali della vita, quanto piuttosto nella carenza dei mezzi necessari allo scopo di procurarsi detti beni, che siano propri o siano quelli doverosamente procurati da un diverso soggetto. Ecco perché, nel caso dei minori, lo stato di bisogno, in mancanza delle erogazioni dovute dai soggetti obbligati (in genere i genitori), sussiste comunque, a meno che gli stessi non dispongano di mezzi propri (beni patrimoniali, rendite finanziarie, redditi da lavoro, ecc). Ed ecco anche perché non rileva affatto, quando un minore sia stato lasciato senza mezzi di sussistenza, che la sua sopravvivenza sia stata in concreto assicurata da altri soggetti, si tratti dell'altro genitore, di parenti o di istituzioni di assistenza (ex multis, Sez. 6^, Sentenza n. 40823 del 21/03/2012, rv. 254168;
Sez. 6^, Sentenza n. 8912 del 04/02/2011, rv. 249639; Sez. 6^, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008, rv. 242854). In relazione poi alla prospettata rilevanza di contributi forniti aliunde al mantenimento delle figlie, con piccole rimesse di denaro o regoli direttamente a mani delle medesime, va detto che neanche la constatazione di un valore davvero coincidente con i versamenti omessi gioverebbe alla tesi difensiva. Va infatti ribadito l'orientamento che esclude la possibilità per l'obbligato di "scegliere" tempi e modi del sostegno stabilito in sede giudiziale a favore del figlio minore (ex multis, Sez. 6^, Sentenza n. 23599 del 23/04/2013, rv. 256627; Sez. 6^, Sentenza n. 8998 del 11/02/2010, rv. 246413).
In ogni caso, nel pronunciare le loro conformi sentenze, il Tribunale e la Corte territoriale hanno preso in considerazione le allegazioni difensive, dando atto della conferma di piccoli interventi a favore delle figlie (definiti per altro, in primo grado, miseri ed offensivi), e però rilevando come si trattasse di ben altro del necessario per vivere, prima ancora che del mantenimento disposto dal giudice, in misura tra l'altro così contenuta che avrebbe garantito a stento la sussistenza delle interessate. Come nei giudizi di merito, anche nel ricorso si prospetta in termini del tutto generici una plusvalenza delle prestazioni rispetto a quelle dovute. Argomento in fatto, oltre che irrilevante per le ragioni già dette, prospettato in modo assolutamente indeterminato ed al fine di ribaltare, inammissibilmente, un giudizio di merito che la Corte territoriale ha esposto e motivato.
Quanto ai riflessi soggettivi della presunta "gestione alternativa" dell'obbligo di procurare i mezzi di sussistenza, si tratta di questione posta in modo generico e comunque infondata. Se davvero B. avesse creduto di adempiere agli obblighi impostigli dalla legge con i versamenti effettuati, fuori dal controllo del genitore responsabile dei minori, nei tempi, nei modi, nelle quantità e nell'oggetto da lui stesso stabiliti, sarebbe evidentemente caduto in un errore sulla portata del precetto penale, non certo scusabile (e pertinente, comunque, a profili di fatto della regiudicanda).
3. Sono invece fondate, come accennato, le doglianze difensive in punto di attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena. Quanto alle prime, il Tribunale si era limitato a riscontrare la "assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione". Un enunciato formale, non accompagnato da una disamina neppure sommaria o implicita degli elementi che la legge impone di valutare al proposito (anche a fini di quantificazione della pena è operato un mero riferimento al "sostanziale disinteresse mostrato per i propri figli"), tanto più rimarchevole in un caso segnato comunque - per quel che risulta - da qualche contributo comunque prestato e dalla condizione di incensuratezza dell'interessato. Una decisione, quindi, non adeguatamente motivata.
A nulla di conseguenza potrebbe servire, nella prospettiva della sentenza impugnata, l'integrazione con la decisione confermata. La Corte territoriale, per altro, ha voluto esplicitare una propria valutazione del tema, e cioè che nella specie non ricorrerebbe l'esigenza di adeguare la pena di fronte a sanzioni edittali troppo aspre.
Ora, se anche un rituale riferimento al principio di proporzione accompagna molto spesso provvedimenti che applicano l'art. 62 bis c.p., in assenza di ulteriori specificazioni, pare ovvio che il ragionamento non potrebbe comunque valere in senso inverso, quasi a significare l'irrilevanza necessaria delle attenuanti generiche di fronte a previsioni edittali considerate ragionevoli. Il giudizio deve essere condotto, anche ed eventualmente con sintesi e per implicito, in relazione a fattori di gravita oggettiva e soggettiva del reato in concreto perseguito, secondo criteri riconducibili alla previsione dell'art. 133 c.p.. Nella specie mancano anche, ed oltretutto, considerazioni espresse in punto di quantificazione della pena.
Difetta una motivazione effettiva, infine, anche per il confermato diniego della sospensione condizionale della pena inflitta. Il riferimento alla prognosi negativa sui futuri comportamenti del reo è pertinente ma apodittico, perché descrive il risultato del processo valutativo, ma non ne illustra la giustificazione. Semmai, potrebbe assumere una funzione argomentativa il riferimento al "persistere della condotta criminosa", che riprende un rilievo analogo del Giudice di prime cure. Ma, almeno nella specie, si tratta di motivazione solo apparente.
Rispetto ad una condotta strutturalmente permanente, in verità, qualunque rinvio alla permanenza medesima potrebbe apparire tautologico. Ma se anche volesse immaginarsi un riferimento alle caratteristiche del caso concreto, non potrebbe che constatarsi l'assoluta assenza, nel provvedimento impugnato, di elementi di fatto tanto pregnanti da sorreggere una motivazione per implicito. La contestazione recata dall'imputazione è "aperta", e nelle sentenze di merito non si indica quando la condotta ascritta al ricorrente deve considerarsi cessata, causa interruzione della permanenza per fatto dell'imputato od a seguito del compimento di atti processuali. Dalla sentenza di appello sia apprende oltretutto, incidentalmente, che una delle figlie di B. è divenuta maggiorenne un anno dopo l'avvio della condotta omissiva, e la circostanza, com'è noto, interrompe la rilevanza penale dell'omissione, così come contestata (Sez. 6^, Sentenza n. 34080 del 13/06/2013, rv. 257416). In questo contesto, il giudizio sulla (non) ricorrenza delle condizioni per una sospensione condizionale della pena inflitta, pur condotto alla stregua dei criteri di legge, risulta completamente privo di una motivazione perscrutabile.
I Giudici del rinvio provvederanno dunque a rinnovare il giudizio sui due punti indicati, valutando la ricorrenza (o non) delle attenuanti generiche alla stregua dei fattori indicati dalla legge e di ciò dando conto con adeguata motivazione, e motivando altresì le ragioni per le quali si ritiene (o non) che il B. si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche ed alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014