Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 38351
CASS
Sentenza 29 maggio 2014

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In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio non può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con il mero riferimento alla persistenza della condotta criminosa, a meno che i profili fattuali della vicenda non siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione "per implicito". (Nella specie, la Corte, pronunciandosi con riferimento al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha ritenuto carente la motivazione fondata esclusivamente sul richiamo alla permanenza quando dal testo della sentenza si evinceva che questa si era interrotta dopo un anno dall'avvio della condotta omissiva, in relazione ad una delle due figlie dell'imputato, divenuta maggiorenne).

Commentari4

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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  • 2Il genitore che omette di mantenere il figlio incorre nel reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
    Maria Luisa Missiaggia · https://studiodonne.it/ · 28 settembre 2018

    Anche se disoccupato, il genitore deve contribuire agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del minore, altrimenti può essere condannato ex art. 570 c.p. comma 2. A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Micòl Sassano La sentenza della Cassazione penale n. 3452 del 2018 ha dichiarato colpevole il padre per non aver mai contribuito al mantenimento della figlia, adducendo giustificazioni quali l'indisponibilità economica dei mezzi economici necessari ad adempiere all'obbligo contributivo. L'art. 570 del codice penale prevede, al comma 2, la violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso in cui il genitore faccia mancare i mezzi di sussistenza ai …

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  • 4Padre disoccupato non versa mantenimento figlia, condannato perchè abile al lavoro (Cass. 34952/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 38351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38351
Data del deposito : 29 maggio 2014

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