Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9847
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Sentenza 17 novembre 2015

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In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di esercizio della pesca di novellame, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24, comma primo, della legge n. 963 del 1965 e quella di detenzione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore, attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8, comma primo, del D.Lgs. n. 4 del 2012, che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, ha proceduto al riassetto della normativa di settore. (In motivazione, la Corte ha osservato che le condotte di "detenere, sbarcare e trasbordare", espressamente considerate nella nuova disposizione, sono necessariamente comprensive anche di quella di "pescare", sebbene non più contemplata in maniera espressa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9847
    Data del deposito : 17 novembre 2015

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