Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di esercizio della pesca di novellame, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24, comma primo, della legge n. 963 del 1965 e quella di detenzione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore, attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. a) e 8, comma primo, del D.Lgs. n. 4 del 2012, che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, ha proceduto al riassetto della normativa di settore. (In motivazione, la Corte ha osservato che le condotte di "detenere, sbarcare e trasbordare", espressamente considerate nella nuova disposizione, sono necessariamente comprensive anche di quella di "pescare", sebbene non più contemplata in maniera espressa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
: 9 8 4 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 3648 Composta da Sent. n. sez. Renato Grillo -U.P. 17/11/2015 - Presidente - Vito Di Nicola R.G.N. 28417/2015 Gastone Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto : TE BE, n. a Rossano il 03/07/1974; TE TO, n. a Rossano il 23710/1969; TO ES, n. a Rossano il 13/11/1973 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 11/02/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F.Marinelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
udite le conclusioni dell'Avv. G. Nicolini,quale sostituto del difensore di fiducia, Avv. E. Zagarese, che si è riportato ai motivi;
RITENUTO IN FATTO 1. TE BE, TE TO e TO ES hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/12/2014 di condanna alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 15 lett. c) della I. n. 963 del 1965 in relazione alla pesca di prodotti ittici allo stato giovanile della specie AR AR (recte: AR RD).
2. Con un primo motivo lamentano essere stati condannati per un fatto non più previsto dalla legge come reato attesa l'intervenuta abrogazione dell'art. 15 lett. c) ad opera del d.lgs. n. 4 del 2012. 3. Con un secondo motivo lamentano in ogni caso l'insufficienza della motivazione che non ha considerato gli elementi di estraneità addotti dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Va preliminarmente rilevato che l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., stante l'inappellabilità della sentenza impugnata;
occorre infatti al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni 1 unite f la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, L hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto cioè di una manifestazione di - volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo e non anche la sua validità; ciò che conta è - inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante quella cioè di sottoporre a - sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.
5. Ciò posto, il primo motivo è infondato. 2 E' anzitutto esatto che il reato di cui all'art. 15 della I. 14/07/1965, n. 963, contestato agli imputati, sia stato abrogato a decorrere dal 02/02/2012 per effetto della previsione dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. 09/01/2012, n.
4. Ciò non ha tuttavia comportato che il fatto di avere effettuato la pesca di 驅 esemplari allo stato giovanile della specie AR RD non sia più previsto dalla legge come reato. Infatti, lo stesso d. lgs. n. 4 del 2012, appena citato, ha previsto, tra le condotte penalmente sanzionate, quella, contemplata all'art. 7, comma 1, lett. a), di detenere esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore, in tal modo ponendosi la nuova fattispecie, di eguale contenuto rispetto a quella dell'art. 15 lett. c) cit., in linea di continuità rispetto alla previgente con conseguente applicazione non già del comma 2 dell'art. 2 c.p., bensì del comma 4 (essendo nella specie più favorevole, attesa la pena inferiore, la previgente disposizione). Infatti, benché nella nuova disposizione non compaia più in maniera espressa, rispetto alla previgente, la condotta di "pescare", specificamente contestata agli imputati, deve ritenersi che le condotte di "detenere, sbarcare e trasbordare", espressamente considerate in essa, siano necessariamente comprensive anche di quella di pescare: da un lato è lo stesso art.7 ad esordire precisando che le condotte ivi elencate sono sanzionate al fine, tra l'altro, di "prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" e, dall'altro, non può non considerarsi che all'atto della pesca si realizza simultaneamente la detenzione stessa;
sicché, in definitiva, la menzione della condotta di detenzione, tanto più in quanto seguita da quelle di sbarco e di trasbordo, è stata dal legislatore ritenuta necessariamente comprensiva di quella della pesca.
6. Il secondo motivo è inammissibile per genericità, posto che con esso ci si limita, in via del tutto astratta, a lamentare la insufficienza di motivazione della sentenza impugnata senza alcun confronto con la parte motivazionale del provvedimento che ha posto in rilievo come il giorno 19/02/2008 gli imputati siano stati sorpresi durante un servizio di pattugliamento mentre pescavano con una rete a strascico gli esemplari ittici suddetti.
7. Il ricorso dovrebbe dunque essere rigettato. Sennonché, nel frattempo, appare essere maturato il termine prescrizionale del reato. Assunto come dies a quo quello del 19/02/2008, e tenuto conto della complessiva sospensione per anni due, mesi sette e giorni sei (derivati dai rinvii delle udienze dal 25/03/11 al 25/05/11, dal 18/11/11 al 21/09/12, dal 21/09/12 3 al 10/05/13, dal 21/10/13 al 29/12/13, dal 20/12/13 al 24/01/14, dal 24/01/14 al 31/03/14, dal 31/03/14 al 04/04/14, dal 04/04/14 al 23/06/14 e dal 03/10/14 al 05/12/14, il termine quinquennale è infatti decorso in data 25/09/2015. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere/estensore Il Presidente Renato GrilloChristle Gast DEPOSITATA INC -9 MAR 2013 Luana 4