Sentenza 10 maggio 2007
Massime • 1
La violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale, previsto dalle disposizioni dettate per il procedimento dinanzi al giudice di pace, comporta l'inutilizzabilità della testimonianza solo quando al teste viene richiesto un contributo di conoscenza ulteriore rispetto a quanto già descritto nel capo d'imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato. (Fattispecie in tema di esame testimoniale degli operanti in ordine all'accertamento del tasso alcoolemico, specificamente indicato nel capo d'imputazione).
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L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …
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In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2007, n. 25523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25523 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 748
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 025227/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO LE, N. IL 04/08/1974;
avverso SENTENZA del 07/10/2005 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.10.2005 il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, ha ridotto a giorni venti di permanenza domiciliare la pena inflitta a BO LE per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2). I motivi di appello riguardavano solo la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p.. Il difensore del BO ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza di appello per i seguenti motivi. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 548 c.p.p., comma 3, per l'irregolare notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputato, non effettuata al domicilio eletto, e la restituzione nei termini allo stesso imputato per proporre impugnazione. Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la violazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39, comma 2, per mancata instaurazione del contraddittorio a seguito della omessa notifica della citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace presso il domicilio eletto.
Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2, lett. c), per non essere state indicate, nella citazione a giudizio le circostanze sulle quali dovevano essere esaminati i militari operanti.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame il ricorrente ha assunto la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per essere stata applicata la sanzione della permanenza domiciliare invece di quella alternativa dell'ammenda, ai sensi dell'art. 52 c.p.p., comma 2, lett. c), pur avendo il giudice di appello ritenuto il fatto non grave. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono tutti palesemente infondati, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per ciò che concerne il primo motivo di gravame, questa Corte rileva che la costante giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale ex art. 548 c.p.p., comma 3, (o comunque di quello di cui all'art. 548 c.p.p., comma 2) ha il solo effetto di non far decorrere il termine per l'impugnazione (Cass.
5.12.2003 n. 4981; Cass. 17.11.1998 n. 1569; Cass. 27.9.1997 n. 5035;
Cass. 13.3.1992 n. 1157). In base ai citati precedenti giurisprudenziali, stante il principio della unicità del diritto all'impugnazione, l'avvenuta proposizione dell'impugnazione da parte di uno dei soggetti che ne sono titolari vale a consumare il diritto degli altri aventi diritto a proporla essendo stato conseguito l'effetto dell'impugnazione.
Nella specie, avendo esercitato il difensore dell'imputato il diritto di impugnazione, nessuna violazione di legge si è verificata. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il decreto di citazione a giudizio di primo grado è stato notificato all'imputato "a mani proprie" il 25.2.2002, mentre l'elezione di domicilio presso il proprio difensore è stata depositata il 15.3.2002. Pertanto, nessuna nullità si è verificata, sia perché non vi era alcuna elezione di domicilio antecedente la notifica del decreto di citazione a giudizio, sia perché in ogni caso lo stesso decreto è stato notificato "a mani proprie".
Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2, lett. c) per mancata indicazione dei fatti sui quali i militari operanti dovevano deporre come testimoni.
Il motivo di ricorso è stato dedotto in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3, in quanto non eccepito con i motivi di appello, ma per la prima volta in cassazione, e poi perché "la violazione dell'obbligo della indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame testimoniale comporta l'inutilizzabilità di tale fonte di prova solo quando dal teste si richiede un contributo di conoscenza contenente un quid pluris rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione, ma non quando questi è chiamato a confermare la sussistenza del fatto storico ivi enunciato" (Cass.
5.10.2005 n. 43361 riv. 232978 proprio in relazione al procedimento dinanzi al giudice di pace;
conformi Cass. 19.10.2005 n. 41691; Cass. 10.11.2000 n. 13151; Cass. 30.6.1999 n. 10504). Nella specie, l'estrema completezza del capo di imputazione, che ha fatto riferimento non solo allo stato di ebbrezza del ricorrente, ma anche all'accertamento del tasso alcolemico, con specifica indicazione della superiorità rispetto agli 0,80 g/l consentiti (e cioè 1,54, come poi precisato nella sentenza di appello), consente di ritenere con certezza che i testimoni verbalizzanti erano stati citati per riferire sulle suddette circostanze.
Anche l'ultimo motivo di ricorso è palesemente infondato, avendo il giudice reso ampia motivazione del trattamento sanzionatorio, che, pur determinato con la pena della permanenza domiciliare anziché con quella dell'ammenda (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52 lett. c)), è stato contenuto in parametri medi, a norma dell'art. 133 c.p., tenendo conto, accanto ad elementi positivi, di alcuni altri elementi negativi, come i precedenti penali dell'imputato. Ne consegue che il giudice di appello ha valutato i parametri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti Cass.
9.6.2003 n. 31762). Alla inammissibilità del ricorso conseguono, a norma dell'art. 616 c.p.p., le condanne del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, non ravvisandosi assenza di colpe in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007