Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INJE 7 22 1 0 1 LA CORTE SU RE CASSAZI Oggetto sorci erto SEZIONE TERZA CIVILE daven do reefor kobilit extrocontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente NICASTRO Dott. Gaetano R.G.N. 7124/00 - - Consigliere Dott. Francesco SABATINI 10236/00 - Cron..16670 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. 2543 - Consigliere LUCENTINI - Rel. Consigliere Dott. Giuliano Ud. 07/03/01 - ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IM DI SI AN & MI SNC, corrente in 6000 per diritti il2.8 2001 Nocera Umbra, in persona del suo Amministratore Unico IL CANCELLIERE Geom. TO SI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio CANCELLERIA 司 dell'avvocato AN SANDULLI con studio in 83100 AVELLIJO SALERNO che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI AVELLINO;
- intimato 2001 оe sul 2° ricorso n 10236/00 proposto da: *460 -1- COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore TO DI UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 10, difeso dall'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IM DI SI AN & MI SNC, corrente in Nocera Umbra, in persona del suo Amministratore Unico Geom. TO SI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AN SANDULLI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale ARTE SUPREMA DI CASSAZIONG UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 2039/99 della Corte d'Appello' di NAPOLI, emessa il 16/06/99 e depositata il 22/09/99 Rilasciata, copiar ste al SIG. per diritti 16000 (R.G. 3137/96); -07 SET ZUVI IL CANCELLIE.udita la relazione della causa svolta nella pubblica' udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LIRE 2000 CANCELLERIA LUCENTINI;
udito l'Avvocato TO SANDULLI;
udito l'Avvocato Claudio PREZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per ABEI BE130947 il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento in parte e l'assorbimento in parte del ricorso -2- incidentale. -3- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE QopiaRilasciata CANCELLERIA legale al Sig. PREZ1051 per diritti 28000+10 28 SET 2001 IL CANCELLIER: DHO?9237 RITTI DH079747 DIRITTI DI LIRE 10000 CANCELLERIA AX186964 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 22 maggio 1985 la s.n.c. IM esponendo che con decreto del 2 dicembre 1980, successivamente annullato dal Consiglio di stato, il sindaco del Comune di Avellino aveva disposto la requisizione di quattordici appartamenti di sua proprietà, per sistemarvi alcune famiglie di terremotati conveniva dinanzi al Tribunale del luogo la stessa Amministrazione comunale e sette capifamiglia, le cui famiglie ancora occupavano altrettanti appartamenti, chiedendo che la prima fosse condannata al risarcimento del danno, e tutti in solido al rilascio degli immobili. qluceut Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva 9 maggio 1989 il Tribunale, preso atto che nelle more - era avvenuto il rilascio degli appartamenti, dichiarava cessata la materia del contendere sulla relativa domanda, estromettendo dal giudizio gli occupanti, e condannava il Comune al risarcimento del danno, rinviandone la liquidazione al seguito del giudizio. Su gravame del soccombente, la Corte d'appello di Napoli dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, ma la sentenza, impugnata dalla IM, era annullata dalla Corte di cassazione, che rinviava alla stessa Corte d'appello di Napoli. Con sentenza 10 maggio 1996 il giudice di rinvio rigettava l'appello del Comune di Avellino avverso la sentenza non 3 definitiva, e la decisione passava in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione dello stesso Comune. Istruita nel frattempo la causa sul quantum, con sentenza 6 novembre 1996 il Tribunale di Avellino liquidava in lire 399.257.000, oltre interessi, il danno patito dalla IM, ragguagliato agli interessi passivi dovuti pagare alle banche per non aver potuto vendere gli appartamenti e destinare il ricavato alla dell'indebitamento. Peraltro, su riduzione gravame hinc et inde, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo in parte l'appello incidentale dell'Amministrazione comunale, condannava quest'ultima a corrispondere alla IM la minore Qlucent somma di lire 29.669.062, oltre accessori, così motivando. La IM, nella citazione introduttiva, aveva affermato che il pregiudizio cagionato dall'illegittimo provvedimento di requisizione s'identificava, a parte i danni materiali subiti da un appartamento, negli interessi che la società era stata costretta a pagare alle banche per l'impossibilità di vendere gli appartamenti requisiti. Ebbene, i primi giudici non avrebbero potuto affermare sic et simpliciter che la mancata vendita era unicamente ascrivibile al provvedimento di requisizione, essendo invece necessaria un'adeguata dimostrazione, imposta dal principio di causalità, che l'evento fosse conseguenza immediata e diretta di quel provvedimento (0, comunque, del protrarsi dell'occupazione degli immobili): ciò che la IM avrebbe 4 potuto fare attraverso "la prova di promesse di vendita e di contratti definitivi risolti in conseguenza dell'inabitabilità del bene venduto o promesso da parte dell'acquirente ovvero di prezzi temporaneamente non riscossi per effetto di quell'evento o, anche, soltanto di trattative interrotte". Era da considerare, oltre tutto, che la stessa IM aveva venduto, negli anni 1982-1984, sei degli appartamenti occupati, come irisultava dalla consulenza di parte, ed era comunque pacifico in causa. In sostanza, se il provvedimento di requisizione è di per sè idoneo a produrre danno, comprimendo temporaneamente la лишл facoltà del proprietario di disporre del bene, è pur vero che le relative prevedibili e imprevedibili, vannoconseguenze, dimostrate, esse non potendosi astrattamente dedurre dal fatto illecito verificatosi. Apparivano così pertinenti le osservazioni del Comune di Avellino sulle difficoltà del mercato immobiliare a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 maggio 1981 n. 219, la quale, addossando alla collettività la maggior parte degli oneri di ricostruzione, non aveva certamente favorito l'acquisto di nuove abitazioni. La mancanza di prova -nemmeno offerta, peraltro- del nesso di causalità fra la mancata vendita e il provvedimento di requisizione, imponeva, in definitiva, il rigetto della relativa domanda. Doveva invece essere accolta la richiesta di risarcimento dei 5 danni materiali arrecati ad un appartamento della IM dagli occupanti abusivi, danno che non poteva essere riferito, in difetto della relativa prova, anche agli altri appartamenti a suo tempo occupati. Tale danno, secondo la consulenza di parte, ammontava a lire 29.689.062, e quindi, in assenza di qualunque contestazione del Comune di Avellino, poteva essere riconosciuto nella stessa misura, oltre rivalutazione ed interessi. Per la cassazione della sentenza la IM proponeva ricorso sulla base di più motivi. Resisteva con controricorso il Comune di Avellino, che, a glucent Isua volta, proponeva ricorso incidentale, avverso la medesima sentenza, sulla base di due motivi, uno dei quali condizionato. La IM resiste al ricorso incidentale con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere Triuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. (335 c.p.c.). Prima di esaminare l'uno e l'altro ricorso, va presa in 'considerazione l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale del Comune di Avellino, dedotta dalla IM sul rilievo che nella procura ad litem, apposta a margine della copia notificata dell'atto, risultava conferito, all'avv. Claudio Preziosi, il potere di "proporre appello incidentale" ( e non già, appunto, ricorso incidentale). Essendo la procura nei seguenti termini: "Avv. Claudio Preziosi vi nomino e costituisco nella mia qualità di legale rappresentante p.t. del Comune di Avellino (...) procuratore e difensore del Comune stesso nel giudizio promosso innanzi alla S.C. di Cassazione dalla s.n.c. IM di SI TO e | MI avverso la sentenza n. 2039/99 della Corte d'appello Idi Napoli e proporre appello incidentale (...)", l'eccezione si appalesa in tutta la sua infondatezza, sol che si consideri che la menzione dell'appello, quale mezzo di gravame avverso una sentenza d'appello (in luogo del ricorso per cassazione, Glucent peraltro correttamente indicato nell'originale), appare essere evidente frutto di lapsus calami, e come tale irrilevante. Ciò detto, con il primo mezzo, denunciando violazione falsa applicazione degli artt. 114 co. 2, 324 c.p.c., 2909 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente principale si duole che la Corte d'appello: a) esigendo la prova del nesso causale tra la mancata vendita e il provvedimento di requisizione, abbia violato il giudicato della sentenza 10 maggio 1996, pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, la quale, nel confermare la condanna generica del Comune di Avellino ai danni, aveva affermato la sussistenza del nesso di causalità 7 fra l'illegittima requisizione annullata e il pregiudizio economico dedotto dalla IM, consistente tanto nell'impossibilità di alienare gli appartamenti e di ridurre, conseguentemente, l'esposizione bancaria, quanto nel costo dei lavori di ripristino relativamente a tutti gli appartamenti requisiti. "Evidente -precisa il ricorrente è la violazione di questo giudicato, come innanzi riportato come V, VI, VII giudicato a pag. 17, 20 e 21 del presente ricorso". b) abbia violato l'art. 115 co, 2 c.p.c., poiché, quantunque essa IM avesse dedotto che era di comune conoscenza la notevolissima richiesta, dopo il terremoto, di appartamenti Elucent nuovi in cemento armato, e non anche di quelli requisiti, la Corte napoletana non aveva speso una parola sul punto, con ciò incorrendo anche in vizio logico. A tale riguardo, la vendita 'di sei dei quattordici appartamenti requisiti, poco dopo il loro 'rilascio, confermava che aveva interesse alla vendita, sia pure a prezzi inferiori al loro valore, non senza poi considerare, da § un lato, che aveva anche venduto, dopo il terremoto, dieci appartamenti non requisiti, e, dall'altro, che il Comune di Avellino aveva acquistato nel 1982 ben 240 appartamenti per la loro assegnazione ai senza tetto. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. c.p.c., nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la medesima ricorrente si duole che la Corte d'appello 8 abbia liquidato il danno per il ripristino di uno (solo) dei quattordici appartamenti occupati, escludendolo invece per gli altri, in difetto della relativa prova. Era bensi vero che aveva prodotto perizia di parte limitatamente ad un appartamento, ma tutti i quattordici appartamenti erano eguali, ed eguali, quindi - anche in base al notorio, la cui pretermissione costituiva, ancora una volta, violazione dell'art. 115 c.p.c.- erano i danni dovuti eliminare al termine dell'occupazione. Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione, la IM si duole che il giudice d'appello si sia limitato ad accogliere l'appello вишив incidentale del Comune, "cadendo nell'errore di ignorare che la IM aveva proposto il suo autonomo appello principale (...) articolato su ben quattro motivi, proprio per censurare la determinazione del quantum dei danni (...)". Condizionatamente all'accoglimento di tale motivo, e per il caso di decisione ex art. 384 c.p.c., il Comune di Avellino deduce, nel ricorso incidentale, che l'esatto calcolo degli interessi passivi conduceva, pur prescindendo dai criteri riduttivi adottati dal Tribunale, all'importo di lire 120.756.631; che, nella valutazione dell'eventuale danno, non sarebbe possibile trascurare l'incremento medio tempore del valore degli immobili;
che eccessiva era la misura degli interessi e della rivalutazione calcolata dal primo giudice. 9 Con altro motivo del proprio ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 329, 342 e112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., il medesimo ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia pronunciato condanna al risarcimento dei danni per il ripristino dell'unico appartamento nonostante che di tale questione non fosse stata investita. Invero, persino nell'unico punto in qualche modo riferibile alla questione dei costi di ripristino, ossia là dove era richiamata la perizia di parte IE, che dell'argomento si era occupata sommando il danno di lire 29.689.062 a quello di lire $1.945.509.809, la IM aveva confermato di volersi astenere dalla relativa impugnazione, se è vero che la cifra postulata di Qlucent lire 1.975.198.870 era chiaramente riferita ai soli danni per interessi passivi. Le doglianze contenute nel ricorso principale debbono essere esaminate unitariamente, attenendo a questioni connesse;
congiuntamente ad esse vanno anche esaminate le censure svolte nel ricorso incidentale, riguardando, ovviamente da opposta angolazione, i medesimi temi di quel ricorso. Osserva il Collegio. La censura sub a) del ricorso principale, volta a contestare il negativo giudizio della Corte d'appello sul nesso di causalità fra la requisizione illegittima (e conseguentemente annullata dal giudice amministrativo) e la mancata vendita degli appartamenti requisiti, per essere la relativa questione coperta 10 dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva, inammissibile. Il ricorrente principale, svolgendo per la prima volta, in questa sede, l'eccezione di giudicato, dà per scontato che gli accertamenti compiuti dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 10 maggio 1996 in sede di rinvio, abbiano dato luogo ad un'ipotesi di giudicato interno. Ma cosi non è. Va premesso che, in tema di giudicato interno, questa Corte ha il potere-dovere, anche d'ufficio ed indipendentemente dalle deduzioni delle parti, di interpretare direttamente ed autonomamente sia la sentenza contenente le situazioni glement suscettibili di passare in giudicato, sia ogni altro atto del procedimento, al fine di stabilire se, relativamente, ad una determinata questione, la funzione giurisdizionale si sia o meno esaurita e se, quindi, sia rimasta preclusa la possibilità di una riproposizione o di un riesame della questione stessa (Cass. 5 aprile 1984 n. 2199; Cass. 7 maggio 1984 n. 2761; Cass. 14 marzo 1986 n. 1758, Cass. 24 gennaio 1979 n. 533). Viceversa, l'accertamento del giudice del merito in ordine al giudicato esterno, che è quello formatosi in un precedente e diverso processo fra le stesse parti, è suscettibile di riesame in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione dell'art. 2909 c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi della res iudicata ovvero sotto il profilo di vizi attinenti alla 11 motivazione, non essendo consentito a questa Corte di sindacare il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione integra un apprezzamento di mero fatto (Cass. 21 giugno 1986 n. 4137; Cass. 25 marzo 1987 n. 2432; Cass. 7 luglio 1987 n. 5933 ed altre conformi). Tale giudicato, prima coerentemente- non è rilevabile d'ufficio, né è ancora -e deducibile per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 13 aprile 2000 n. 4784, Cass. 25 febbraio 2000 n. 2141, Cass. febbraio 2000 n. 1228, etc.). Attesi i diversi poteri di questa Corte ed i limiti della deducibilità in sede di legittimità dell'uno e all'altro giudicato, è necessario stabilire se il giudicato che dalla IM si LU 'assume disconosciuto costituisca -rispetto alla controversia in esame- un giudicato esterno o un giudicato interno. Giudicato interno è quello che viene dedotto essersi verificato nell'ambito dello stesso processo, articolato nelle sue varie fasi, laddove è giudicato esterno quello che si è realizzato in un processo diverso, anche se connessO con 'quello in relazione al quale la relativa accezione venga formulata. Pertanto, qualora un giudizio viene ad essere deciso con sentenza non definitiva, non impugnata, giudicato, mentre l'impugnazione comunque passata in riguarda solo la sentenza definitiva successivamente emessa, la deduzione dell'esistenza di un giudicato, contenuto nella sentenza non definitiva, ostativo all'esame della stessa 12 questione da parte del giudice della sentenza definitiva, si pone come eccezione di giudicato esterno. In una fattispecie del genere, infatti, la Corte di cassazione, attraverso l'impugnazione della sentenza di appello che ha deciso il gravame avverso la sentenza definitiva, viene a conoscere direttamente di quest'ultima, ma non anche della sentenza non definitiva, la quale, pertanto, è estranea al giudizio di legittimità, con la conseguenza che il giudizio sulla pretesa violazione del giudicato contenuto nella sentenza non definitiva si atteggia come denuncia di un error in iudicando e non di un error in procedendo, con le rilevate conseguenze circa i limiti delle deduzioni delle parti e dei poteri del giudice Elucent di legittimità. In forza di tali considerazioni, sostanzialmente mutuate da Cass. 24 agosto 1994, n. 7488, la questione del giudicato, proposta per la prima volta in cassazione dalla IM pur trattandosi di giudicato esterno, va dichiarata inammissibile. E' invece infondata la seconda censura, poiché con accertamento di fatto incensurabile, in quanto congruamente e logicamente motivato, il giudice del merito spiegò le ragioni per cui ritenne d'escludere che la mancata vendita degli appartamenti de quibus fosse direttamente ed esclusivamente imputabile all'atto di requisizione, appena notandosi che non può costituire oggetto di censura, in questa sede, il non essersi fatto ricorso, da quel giudice, ai fatti notori (Cass. 2 13 febbraio 2000 n. 1126, Cass. 19 novembre 1998 n. 11701). pronunciaNon sussiste, ancora, il vizio di omessa denunciato col terzo motivo del ricorso principale, poiché il giudice del merito, una volta escluso che la IM potesse avere subito danni per effetto dell'annullata requisizione, coerentemente omise di prendere in considerazione, perché assorbite, le censure svolte in punto di quantum. E' assorbita, di conseguenza, la censura condizionatamente proposta dal ricorrente incidentale sul medesimo punto. La questione della condanna del Comune di Avellino al pagamento del costo di ripristino di un appartamento, dopo e per causa della sua occupazione, è stata investita, come sopra Glucent accennato, da una duplice censura: della IM, che si duole che la condanna non sia stata estesa a tutti gli appartamenti requisiti;
del Comune di Avellino, il quale, per parte sua, deduce che la stessa questione non era stata sollevata nell'atto d'appello. E' fondato il ricorso incidentale, poiché dal diretto esame dell'atto d'appello, qui consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, risulta che in quella sede non fu dedotta la questione de qua, l'atto, nella sua integralità, censurando la prima decisione nella sola parte relativa al danno rappresentato dall'onere degli interessi passivi. Né può indurre a ripensamenti il richiamo, nell'atto medesimo, della consulenza di parte IE, la quale, in 14 effetti, distingueva il danno di lire 1.945.509.809, in relazione agli interessi passivi, dal danno di lire 29.689.062, riferito alle spese di ripristino di uno degli appartamenti requisiti, poiché tale importo complessivo è comunque riferito al solo primo titolo ("Più rigorosamente il nostro consulente di parte dott. IE, esponendo i conteggi anno per anno e tenendo conto delle vendite eseguite in ciascun anno e della riduzione effettiva dell'indebitamento, ha calcolato gli interessi passivi pagati dalla IM in lire 1.975.198.871"). Per questa parte, la sentenza va cassata: e cassata senza rinvio, perché, in relazione a tale capo, il processo non poteva движим essere proseguito. Dovendo la Corte provvedere al regolamento delle spese del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 385 co. 2 c.p.c., rimane assorbito il quarto motivo del ricorso principale, con cui, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente si duole della relativa statuizione del secondo giudice. Nella sussistenza di giusti motivi si compensano fra le parti le spese del giudizio di merito e quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
& accoglie, per quanto di ragione, quello incidentale e, per l'effetto, cassa senza rinvio la statuizione relativa alla condanna del Comune di Avellino al pagamento di lire 29.669.062, oltre accessori. 15 Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza · sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 7 marzo 2001. ILGitual IL PRESIDENTE loctaw Charter IL CANCELLIERE C1 Giovanni Gambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 28 MAG. 2001 A M IL CANCELLIERE C1 E R P U Giovanni Giambattista S 100000 T R O G 350000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 G. 2001 ..4.. Registrato in data Trecentocinquantanle 350.000 1 4681. versate £. 901 p. il Dirigente Area Servizi 0 (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) H-Responsabile Servizio Atti RT (Dr. M. RACCICHINI Олий 16