Sentenza 12 maggio 2000
Massime • 1
La disciplina relativa all'impedimento del difensore, già prevista dal comma 5 dell'abrogato art.486 c.p.p., e ora riprodotta nell'art.420 ter, comma 5, stesso codice, non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Udienza camerale del processo di sorveglianza ed impedimento del difensoreAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2000, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 12/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 3529
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 01378/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OP EN n. il 19.01.1960
avverso ordinanza del 10.08.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Rigetto del ricorso
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 10/8/1999 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno - dopo aver disatteso una istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore di fiducia e dopo aver nominato un difensore di ufficio - ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da OL VI, osservando che non poteva formularsi un giudizio prognostico favorevole in ordine all'affievolimento della sua pericolosità sociale, tenuto conto dei suoi precedenti penali anche recenti e delle negative informazioni di Polizia.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione del diritto di difesa sul rilievo che il Tribunale, nonostante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, aveva trattato il processo a carico del OL.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero è pacifico che il procedimento di sorveglianza si svolge in camera di consiglio a norma del combinato disposto degli artt. 678 e 666 c.p.p. con la partecipazione necessaria del difensore. Ciò significa che il difensore (di fiducia o di ufficio) deve essere sempre avvisato della data dell'udienza e che, se all'udienza non sia presente il difensore di fiducia, deve essere necessariamente nominato all'interessato un difensore di ufficio. Ma oltre tale significato non si può andare, in quanto è specificamente previsto dall'art. 666 c.p.p. che il procedimento si svolge in camera di consiglio, la cui disciplina generale è dettata dall'art. 127 c.p.p.. Orbene, secondo il comma quarto di tale articolo, è previsto il rinvio dell'udienza solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato, che ha chiesto di essere sentito personalmente, mentre non è previsto come causa del rinvio l'impedimento del difensore. Ne consegue che la sistemazione della norma relativa all'impedimento del difensore nella parte riguardante il giudizio di cognizione comporta che tale impedimento può essere fatto valere solo in questa fase e non anche nel giudizio di esecuzione o di sorveglianza, che si svolge in camera di consiglio. Infatti se il Legislatore avesse voluto riconoscere all'impedimento del difensore una valenza estensibile a tutti i tipi di procedimento, avrebbe sistemato tale norma nella parte generale (artt. 96 - 108 c.p.p.) riguardante il difensore e non nella parte riguardante la disciplina del dibattimento del giudizio di cognizione. Pertanto la disciplina relativa all'impedimento del difensore prevista dall'art 486 co. 5 c.p.p. (ora abrogato dall'art. 39 co. 2 L. 479/1999 e sostituito dall'art. 420 ter c.p.p.) non trova applicazione nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore viene assicurata dalla presenza in udienza del difensore di fiducia, o in sua mancanza anche se giustificata, dalla nomina di un difensore di ufficio. Tale interpretazione trova l'avallo nella sentenza delle Sezioni Unite (n. 3 dell'8/4/1998, proc. Cerroni), che ha escluso l'applicabilità al procedimento che si svolge in camera di consiglio dell'art. 486 co. 5 c.p.p., nonché nell'ordinanza della Corte Costituzionale (n. 7 del 29/1/1998), che - dopo aver ribadito il principio che l'effettività del diritto di difesa non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale (vedi sentenza Corte Cost. n. 175/1996) - ha riconosciuto l'incensurabilità sotto il profilo costituzionale della mancata applicazione dell'art. 486 co. 5 c.p.p. al procedimento di esecuzione o di sorveglianza.
Pertanto, poiché risulta che al ricorrente fu nominato un difensore di ufficio, nessuna nullità è ravvisabile nel caso di specie, in quanto il procedimento si svolse nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 666 c.p.p.. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con la con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606 - 611 - 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000