Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2006, n. 19103
CASS
Sentenza 3 maggio 2006

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Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice di rinvio di rilevare e sollevare eventuale eccezione di incostituzionalità con riferimento al principio di diritto della sentenza di annullamento, quando lo stesso giudice di legittimità, in epoca successiva, abbia abbandonato, in quanto costituzionalmente incompatibile, l'interpretazione consacrata in quel principio di diritto.

La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 63 del 2001, nella parte in cui non prevede che siano inutilizzabili le dichiarazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, senza le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., è rilevante nel giudizio di rinvio, perchè il giudice non può discostarsi dall'interpretazione normativa operata dalla sentenza di annullamento nemmeno nel caso in cui successivamente le Sezioni unite abbiano accolto una diversa interpretazione della stessa norma, e non è manifestamente infondata perchè la disposizione indicata lede il diritto al contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2006, n. 19103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19103
    Data del deposito : 3 maggio 2006

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