Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA COR 0:47 28/02 REPUBBLICA ITALIAN LA COR SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA -- Presidente R.G.N. 18144/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere- Cron. 10748 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 08/10/01 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio Avvocati MALTESE-2001 3805 CIOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato -1- FRANCESCO FIRRIOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 10070/99 del Tribunale di GENOVA, emessa il 15/04/99 R.G.N. 7667/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FIRRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova PE AR conveniva in giudizio l'INPS deducendo di essere titolare di pensione reversibilità. f L'INPS le aveva revocato la detta pensione sul presupposto dell'incumulabilità del trattamento con la rendita INAIL liquidata in favore della stessa ricorrente. La tesi era infondata e quindi chiedeva il ripristino della pensione e la corresponsione dei ratei non riscossi. L'INPS contrastava la domanda ma il Pretore la accoglieva. Il Tribunale di Genova, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 15/4 9/6/99, rigettava l'appello. - Precisava il giudice del riesame che infondata era la tesi dell'INPS secondo cui tutte le pensioni di reversibilità non erano cumulabili con il trattamento ai superstiti a carico dell'INAIL nei casi in cui la morte del titolare fosse causata dall'infortunio e malattia professionale, sul presupposto che nel concetto di “stesso evento invalidante" fosse compresa la morte, in relazione alla quale veniva liquidata la pensione di reversibilità. Questa interpretazione era inaccettabile, innanzi tutto perché la morte non poteva essere definita come "evento invalidante”, ed in secondo luogo perché l'espressione richiamava il precedente riferimento all'infortunio o malattia professionale “in conseguenza” dei quali doveva essere stato liquidato il trattamento a carico dell'INPS. La ratio della previsione era di escludere il cumulo di trattamenti previdenziali giustificato da un medesimo fatto (invalidante) della vita: se il trattamento di reversibilità non scaturiva da un trattamento di invalidità, ma da una pensione di anzianità o di vecchiaia era irrilevante il fatto che la morte del titolare fosse da $ addebitarsi all'infortunio o malattia professionale indennizzati dall'INAIL; l'INPS era obbligato in favore dei superstiti per una prestazione erogata in ragione dell'anzianità anagrafica elo contributiva e non certo in conseguenza dell'infortunio.. Nel caso di specie la pensione erogata al dante causa della ricorrente era una pensione VO, ossia trattamento di vecchiaia, un evento cioè assolutamente diverso da quelli indennizzati dall'INAIL, e quindi la sentenza doveva confermata e la domanda accolta. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso la pensionata. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 L. n. 335 del 1995 (art. 360 n 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la norma in questione stabilisce che le pensioni liquidate a carico dell'INPS "in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia " professionale, non sono cumulabili con la rendita liquidata per lo stresso fatto invalidante ... fino alla concorrenza della rendita stessa”; ai sensi dell'art. 85 della L. n. 1124 del 1965 "se l'infortunio ha come conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita". Il riconoscimento della rendita in favore del coniuge superstite dimostrava che era stato accertato che la morte del titolare era avvenuta per causa dipendente da infortunio. Da ciò consegue 2 l'incumulabilità dei trattamenti previdenziali. Il Tribunale ha erroneamente ricollegato l'inapplicabilità della norma in questione alla circostanza che il dante causa fosse titolare di una pensione di vecchiaia. La norma invece prevede la non cumulabilità della pensione di reversibilità, senza alcun riferimento, peraltro eventuale, alla pensione diretta. Inoltre, anche nel caso che la pensione ai superstiti provenga da pensione di invalidità l'INPS è obbligato alla prestazione in conseguenza dell'anzianità contributiva del dante causa. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “in virtù della disposizione dell'art. 1, comma 43°, della L. n. 335 del 8/8/95, che vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia o superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex DPR n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino alla concorrenza della rendita stessa, il soggetto che goda di tale rendita pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui “ratio” è quella di evitare che per lo stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni 3 assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 della Cost., le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti” (Cass. n. 7331 del 29/5/2001). Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che secondo l'interpretazione letterale e logica della norma l'incumulabilità, fino alla concorrenza della rendița INAIL, è i espressamente sancita per le prestazioni previdenziali, dirette o di reversibilità, liquidate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, "per lo stesso evento invalidante", con la conseguenza che sono escluse dall'ambito di applicazione di questa norma le pensioni di vecchiaia, dirette o di reversibilità, e le comunque prestazioni che hanno origine da fatti e titoli diversi. Il principio sopra formulato non è contraddetto, ma anzi trova conferma, nel disposto dell'art. 73, 1° comma, L. n. 388 del : 23/12/2000, secondo cui “a decorrere dal 1/7/2001 il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43°, L. 8/8/95 n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione per l'invalidità, 4 la vecchiaia ed i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio ..". Quest'ultima norma, infatti, che non ha natura di interpretazione autentica del menzionato art. 1, comma 43%, L. n. 335/95 e quindi non vincola l'interprete della legge precedente, ha inteso soltanto prevedere espressamente la possibilità del cumulo nei casi sopra indicati al fine di superare le contrastanti interpretazioni della legge n. 335, che hanno dato huogo ad un notevole contenzioso. Una diversa interpretazione della norma in esame -nel senso di ravvisarvi una implicita interpretazione autentica dell'art. 1, comma 43° della L. n. 335/95 in termini di divieto del cumulo fino al 30 giugno 2001- si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza (art. 3 Cost.), non essendo dato altrimenti comprendere la ratio del mantenimento del divieto di cumulo fino al 30 giugno 2001 e della successiva ammissione del cumulo medesimo. Per contro, l'interpretazione data dalla Corte del menzionato art. 1, comma 43°, L. n. 335/95 consente una uniforme applicazione della "regola juris", che presiede alla disciplina del cumulo delle pensioni di reversibilità con la rendita INAIL ai superstiti, senza interruzioni temporali e non pone problemi di costituzionalità sul piano della ragionevolezza. Il Tribunale nella decisione della causa si è attenuto a questo principio e quindi il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese nella misura indicata in dispositivo 5
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida paried = 1281, 14 e a £2.500.000 per onorario. in £30500 oltr Roma, 8 ottobre 2001 ancesco Maiorano Vicens Cresse IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 3 APR. 2002 oggi, E IL CANCELLIERE U Q * I 3 I D S 5 S , T . A O R T L N , A L ' A O L 3 S R L E 7 E I - P 8 S D D - I I 1 A S N 1 T N G S E O E O S P A G I D M G A I E E O , L A T O D T R A I E T R L T S I I L N D G E E E D S O R E 6