Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 42971
CASS
Sentenza 7 luglio 2015

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Massime1

In tema di notificazioni, non è valido il mutamento del precedente domicilio, eletto o dichiarato dall'imputato, con dichiarazione resa contestualmente alla nomina del difensore di fiducia e da questo ritualmente autenticata e depositata in cancelleria, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod.proc.pen.

Commentario1

  • 1Nulla elezione di domicilio firmata ma non autenticata (Cass. 23898/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020

    Non costituisce valida elezione di domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione firmata, depositata o fatta pervenire in cancelleria senza autentica del difensore. Dichiarazione o elezione di domicilio devono essere manifestazioni di volontà chiare ed inequivoche, avendo il dichiarante l'onere di indicare il luogo per le notifiche in maniera tale da escludere ogni possibilità di equivoco su punto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 12 agosto 2020, n. 23898 Presidente Rago – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Pescara in data 6 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 42971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42971
Data del deposito : 7 luglio 2015

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