Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 44, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 277 del 1991, omissione di visita medica preventiva del lavoratore adibito a lavori rumorosi, ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino a quando il lavoratore risulti addetto al tipo di lavorazione che comporti il rischio in questione o alternativamente al momento di ottemperanza all'obbligo di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2006, n. 29123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29123 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
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29 1 23 /06 Sent. N.N. 1102 N. 33240/2004 Reg. Gen.
P.U. del 21.6.2006
REPUBBLICA ITALIANA
10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ernesto Lupo
Consigliere 66 Guido De Maio
€6 Alfredo Maria Lombardi 66 Mario Gentile 66 Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Riccardo Cattarini, difensore di fiducia di SI NO, n. a
Codroipo il 17.9.1971, avverso la sentenza in data 14.4.2004 del Tribunale di Udine, con la quale venne condannato alla pena di € 1.033,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 44, co. 2 lett. a), del D. L.vo n. 277/1991.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Udine ha affermato la colpevolezza di SI NO in ordine al reato di cui all'art. 44, co. 2 lett. a), del D. L.vo n. 277/1991, ascrittogli perché, in qualità di socio amministratore con delega alla sicurezza sul lavoro della ditta "SI PI & NI
EL S.n.c.", ometteva di sottoporre a visita medica preventiva il lavoratore dipendente ED
IO, al fine di accertarne l'idoneità alle mansioni cui sarebbe stato adibito, che comportavano l'esposizione a pressione acustica di 89,8 decibel.
La sentenza ha accertato la colpevolezza dell'imputato sulla base della déposizione del teste escusso e della documentazione acquisita, costituita dalle informazioni richieste dalla Unità
Operativa per la Prevenzione e la Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della A.S.L. n. 4, Medio
Friuli, al legale rappresentante della società datrice di lavoro.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, inoltre, la sentenza ha affermato la utilizzabilità della predetta documentazione, non essendo applicabili nella specie le disposizioni in materia di dichiarazioni autoindizianti e non essendo avvenuta la richiesta di informazioni da parte della A.S.L. in violazione di previsioni normative.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 63 n. 2, 350 n. 7 e 512 c.p.p..
Si deduce che il giudice di merito ha erroneamente affermato la utilizzabilità della documentazione citata in narrativa, costituita da una lettera a firma del padre dell'imputato, SI PI, con allegate due schede di rilevazione del rumore appartenenti a due colleghi di lavoro del dipendente
ED IO.
Si deduce che si tratta sostanzialmente di una dichiarazione proveniente da persona che all'epoca risultava sottoposta ad indagine e che, anche se all'esito dell'attività investigativa non aveva assunto la veste di imputato, doveva essere avvertita ai sensi dell'art. 64, co. 3, c.p.p.. Si aggiunge che, pur equiparando la posizione del SI a quella di un semplice testimone, la procedura per acquisirne le dichiarazioni si palesa estranea al sistema processuale;
che, peraltro, la lettera di cui si tratta non può essere assimilata ad un mero documento, contenendo opinioni, valutazioni e conclusioni di una persona interessata al processo.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 64, co 3 bis, 350 n. 7 e 192 c.p.p..
Con il motivo di ricorso si ribadisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti da SI
PI contenute nella lettera citata, trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetto indagato, di contenuto confessorio in ordine al fatto oggetto di indagine, e contenenti elementi che concernono la responsabilità di terzi, senza che il dichiarante fosse stato avvisato ai sensi dell'art. 64, co. 3 lett.
c), c.p.p..
Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 199, 351 n. 1 e 362 1° e 3° periodo c.p.p..
Si deduce che anche a voler considerare il SI PI soggetto non indagato, lo stesso, in quanto padre dell'attuale imputato, doveva essere avvertito della facoltà di astensione ai sensi dell'art. 199
c.p.p.. Si aggiunge che il giudice di merito non ha effettuato alcun ulteriore accertamento in ordine alle circostanze di fatto afferenti alla posizione lavorativa del ED, circostanze su cui è fondata l'affermazione della colpevolezza dell'imputato. на 2 3
Con memoria difensiva, trasmessa in data 31.3.2006, il ricorrente ha, infine, dedotto che il fatto di cui alla contestazione deve ritenersi commesso alla data di assunzione del dipendente, trattandosi di reato omissivo proprio istantaneo, sicché da tale data (23.10.2000) è interamente decorso il termine di prescrizione del reato.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Occorre preliminarmente precisare in punto di diritto che il reato omissivo di cui alla contestazione ha natura permanente, verificandosi la protrazione della condotta illecita, concretatasi nel mancato adempimento all'obbligo di sottoporre il lavoratore dipendente a visita medica, perché addetto a lavorazioni che lo espongono ai rischi per la salute indicati nella disposizione in esame, finché il lavoratore risulti addetto al tipo di lavorazione che comporta detto rischio o finché il datore di lavoro non ottemperi all'obbligo di legge.
Questa Suprema Corte, peraltro, ha già avuto modo di ribadire reiteratamente l'enunciato principio di diritto con riferimento ad una fattispecie analoga, avendo affermato che "L'omessa valutazione del rischio provocato dall'esposizione dei lavoratori dipendenti ai rumori dannosi, penalmente sanzionata dagli art. 40 e 50 del D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, configura un reato omissivo proprio, di natura permanente, la cui permanenza termina o con la cessazione della condotta omissiva del datore di lavoro o con la pronuncia della sentenza di primo grado." (sez. III,
199913719, Cacchiarelli, riv. 214820; conf. sez. III, 199804133, Bo, riv. 210502)
Nelle fattispecie contravvenzionali esaminate, infatti, l'omissione non determina il protrarsi della situazione di pericolo, che la norma mira a prevenire, automaticamente, quale post factum non punibile, ma in conseguenza della condotta positiva del datore di lavoro, che si concreta nel continuare ad adibire il lavoratore a mansioni che comportano un rischio per la salute in assenza dei prescritti controlli,
Tanto precisato in punto di diritto in ordine alla natura del reato, deve essere, però, rilevato che secondo l'accertamento di fatto contenuto in sentenza, il rapporto di lavoro del ED alle dipendenze della società "SI P e NI E S.n.c." è cessato in data 30.3.2001, con la conseguente cessazione anche del protrarsi della condotta illecita.
A decorrere dalla data citata si è pertanto verificata il 30.9.2005 la prescrizione del reato, ai sensi degli art. 157 n. 5) e 160 c.p..
Per completezza di esame deve essere rilevato che non sussistono cause di inammissibilità
dell'impugnazione, non ravvisandosi affatto la manifesta infondatezza dei complessi motivi di gravame, né le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.6.2006.
3 IL CANCELLIERE
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