Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2006, n. 29123
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Sentenza 21 giugno 2006

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Il reato di cui all'art. 44, comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 277 del 1991, omissione di visita medica preventiva del lavoratore adibito a lavori rumorosi, ha natura di reato permanente, atteso che la condotta illecita si protrae sino a quando il lavoratore risulti addetto al tipo di lavorazione che comporti il rischio in questione o alternativamente al momento di ottemperanza all'obbligo di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2006, n. 29123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29123
    Data del deposito : 21 giugno 2006

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