Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 46476
CASS
Sentenza 13 luglio 2017

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In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, in quanto la "ratio" della suddetta previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali. (Fattispecie in cui la S.C., in accoglimento del ricorso delle parti civili, ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello in sede civile della sentenza che aveva erroneamente ritenuto che i reati contestati agli imputati fossero già prescritti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado ed aveva conseguentemente revocato i capi relativi alle statuizioni civili, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato a tali limitati fini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 46476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46476
    Data del deposito : 13 luglio 2017

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