Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, in quanto la "ratio" della suddetta previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali. (Fattispecie in cui la S.C., in accoglimento del ricorso delle parti civili, ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello in sede civile della sentenza che aveva erroneamente ritenuto che i reati contestati agli imputati fossero già prescritti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado ed aveva conseguentemente revocato i capi relativi alle statuizioni civili, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato a tali limitati fini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 46476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46476 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
mbszimerio 46476 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп А Composta da Sent. n. 2226 sez. Aldo Fiale -- Presidente - Vito Di Nicola - Relatore - UP 13/07/2017 Donatella Galterio R.G.N. 8071/2017 Andrea Gentili Ubalda Macri Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: CO HI, nata a [...] il [...] Triani Filomena, nata a [...] il [...] nei confronti di ST EP RO, nato a [...] il [...] IA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19-05-2016 della corte di appello di Potenza;
DI NICOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
unite le relazione svolte del cons. udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'annullamento limitatamente ai capi a) e b), per ST, con rinvio al giudice civile competente udito per i ricorrenti l'avvocato Giuliana Scrocca, sostituto processuale dell'avvocato Fabrizio Vassallo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato, in riforma della sentenza del tribunale della stessa città, non doversi procedere nei confronti di RO EP ST e AN IA per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione, revocando le statuizione civili impartite con la sentenza di primo grado. A RO EP ST erano contestati, per quanto qui ancora interessa, il reato (capo B) previsto dagli articoli 81 cpv., 481 del codice penale per avere in qualità di tecnico asseverante, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestato falsamente, nella relazione descrittiva delle opere allegata alla domanda di definizione degli illeciti edilizi n. 711, presentata in data 10 dicembre 2004 al prot. n. 60642 del Comune di Potenza, che le opere realizzate all'immobile ubicato in Potenza alla Via San Vita n. 103, piano primo, consistenti nella predisposizione di porzione di un solaio senza getto di calcestruzzo ad una quota inferiore rispetto a quello precedente, erano state ven sospese nel settembre 2002, riprese nel febbraio 2003 e non ultimate (non eseguito il getto di calcestruzzo) al 31 marzo 2003, contrariamente a quanto accertato dal pubblico ministero a seguito del sequestro giudiziario del 18 novembre 2004; inoltre, falsamente rappresentava negli elaborati grafici dello stato di fatto allegati alla predetta domanda di definizione degli illeciti edilizi, l'esistenza di aggetti laterali alle falde del tetto lato est ed ovest.; tale falsa rappresentazione risultava presente, oltre che nella predetta pratica di condono, anche nella D.I.A. in sanatoria n. 31304 del 22 giugno 2005 e nella DIA. n. 21586 del 7 maggio 2007. In Potenza, accertato il 28 giugno 2007, commesso il 10 dicembre 2004, data di presentazione della domanda di condono. A AN IA erano contestati il reato: (capo C) previsto dall'articolo 483 del codice penale per avere attestato falsamente, nella documentazione per la richiesta della denuncia di inizio attività del 22 giugno 2005, prot. n. 31504, la sua qualità di proprietario o procuratore anche con più atti successivi, a partire dal 22 giugno 2005 fino al 2 marzo 2007, mentre in realtà proprietaria risultava essere dal 31 gennaio 2005, come da atto di compravendita n. 4696/3337, il coniuge NE EI. In Potenza, reato commesso dal 22 giugno 2005 al 7 maggio 2007, accertato in data 23 maggio 2007. (Capo D) previsto dagli articoli 81 cpv., 483 del codice penale, per avere attestato falsamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella domanda di definizione degli illeciti edilizi n. 711, presentata in data 10 dicembre 2004 al prot. n. 60642 del Comune di Potenza, con la 2 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. n. 445 del 2000 e con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 15 del 1968, entrambe datate 10 dicembre 2004, che le opere realizzate all'immobile ubicato in Potenza, via San Vito 103, piano primo, consistenti nella predisposizione di porzione di un solaio senza getto di calcestruzzo, ad una quota inferiore rispetto a quello precedente erano stati iniziati ed eseguiti parzialmente nel settembre 2002, contrariamente, a quanto accertato dal personale della Polizia Municipale in data 18 novembre 2004 a seguito del sequestro giudiziario. In Potenza, reato accertato il 28 giugno 2007 commesso il 10 dicembre 2004, data di presentazione della domanda di condono. A AN IA e a EP RO ST erano inoltre contestati il reato: (capo E) previsto dagli articoli 110 del codice penale e 44, comma primo, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere proseguito, in concorso fra loro, in Via San Vito n. 103, piano primo, nonostante la sospensione della D.I.A. emessa con atto n. 7906 del 15 febbraio 2001 dall'U.D. "Edilizia e Territorio" del va Comune di Potenza, le opere di sistemazione e coibentazione del tetto, con realizzazione di aggetti laterali alle falde mediante l'installazione di gazzelli in legno per la sovrapposizione del tavolato e del relativo manto di copertura. In Potenza, reato commesso tra febbraio e marzo 2007, accertato in data 23 maggio 2007; (capo F) previsto ex articoli 110 del codice penale, 93, 94, 95 d.p.r. 380 del 2001, per avere realizzato, in concorso fra loro, in zona sismica, nelle rispettive qualità di cui sopra le opere indicate al capo E (aggetti laterali alle falde mediante l'installazione di gazzelli in legno per la sovrapposizione del tavolato e del relativo manto di copertura), in assenza del preventivo deposito a firma di un professionista abilitato presso lo sportello Unico per l'Edilizia e della relativa trasmissione al competente ufficio regionale. In Potenza reato commesso tra febbraio e marzo 2007 accertato in data 23 maggio 2007. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza le parti civili ricorrenti, tramite il comune difensore, sollevano due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione agli articoli 157-160 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) quanto alla determinazione del tempo necessario a prescrivere. 3 Sostengono che la Corte del merito ha rilevato la prescrizione, pur in presenza di eventi sospensivi, con la conseguente erroneità della revoca delle statuizioni civili. Assumono che la Corte di appello di Potenza ha ritenuto che per tutti i capi di imputazione contestati agli appellanti EP ST e AN IA fosse maturata la prescrizione dei reati contestati, prima dell'emissione della sentenza primo grado, ossia prima del 3 marzo 2015, nonostante l'effetto interruttivo intermedio e ed un periodo di sospensione quantificato in mesi quattro e giorni 22. Tale affermazione risulta, secondo le ricorrenti parti civili, errata alla luce del principio applicato dalla stessa sentenza impugnata, secondo il quale "per la decorrenza dei termini di prescrizione si ha riguardo alla data di consumazione indicata negli stessi capi di imputazione". contenute nellaPerciò, per quanto riguarda le false dichiarazioni Dichiarazione di Inizio Attività n. 21586 del 7 maggio 2007, così come riportate nei trascritti capi di imputazione (A e C), il termine di prescrizione risultava essere maturato il 29 marzo 2015, ossia in un momento successivo al pronunciamento della sentenza di primo grado e non in una fase antecedente, così come ritenuto dell'impugnata sentenza. Ai sensi dell'articolo 537 del codice di procedura penale sussisteva inoltre la necessità di eliminare dalla circolazione giuridica i suddetti atti falsi, i quali potrebbero arrecare ulteriore pregiudizio alla fede pubblica.
2.2. Con il secondo motivo lamentano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 44, comma 1, lettera b) d.p.r. n. 380 del 2001 (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale) eccependo la violazione dell'articolo 159 del codice penale stante la permanenza del reato urbanistico, cessata esclusivamente con l'emanazione della sentenza di primo grado, con conseguente necessità della conferma delle statuizioni civili ex artt. 576 578 del codice di procedura penale.- Rilevano che il tribunale, correttamente, aveva stabilito che, trattandosi di interventi non ancora conclusi, non vi era alcun termine rispetto al quale far decorrere il periodo prescrizionale, argomentando sulla base della natura permanente del reato. La corte di appello, avendo erroneamente ritenuto cessata la permanenza, ha ancorato il dies a quo per il computo del periodo prescrizionale ad una data anteriore a quella del 3 marzo 2015, coincidente con l'emanazione della sentenza di primo grado, e a partire dalla quale il termine di prescrizione non sarebbe maturato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si dà atto che la motivazione è redatta in forma semplificata.
2. I ricorsi sono fondati. È pacifico che i reati, contestati agli imputati, erano prescritti alla data della pronuncia della sentenza di appello (emessa in data 19 maggio 2016). Non tutti i reati erano tuttavia prescritti, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (emessa in data 3 marzo 2015). A tale conclusione si perviene sulla base del medesimo ragionamento articolato nella sentenza impugnata, la quale ha precisato che la prescrizione è rimasta sospesa per la durata di mesi 4 e giorni 22 sicché, tenuto anche conto del tenore letterale delle imputazioni, alcuni delitti di falso, essendo stati commessi in data 7 maggio 2007, non erano prescritti, in mancanza di qualsiasi altra indicazione in proposito, alla data dell'emanazione della sentenza di primo grado. ve Ne consegue che la Corte di appello non poteva revocare i capi della sentenza del tribunale concernenti le statuizioni civili (essendo pertanto incorsa nel vizio di violazione della legge penale denunciato dalle parti civili) e, a tali limitati fini, avrebbe dovuto esaminare le impugnazioni degli imputati, incombenza, quest'ultima, completamente omessa o comunque pronunciarsi sulla responsabilità degli imputati ai soli fini delle statuizioni civili.
3. Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, erroneamente revocando i capi della sentenza di primo grado che riguardano l'azione civile e senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato a tali limitati fini, omettendo peraltro di esaminare la relativa impugnazione, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto esclusivamente dalla parte civile impone, a norma della seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, limitatamente ai capi concernenti l'azione civile quando, come nel caso di specie, le relative statuizioni siano state impropriamente revocate. La ratio della previsione, di cui alla seconda parte dell'articolo 622 del codice penale, sta nell'evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia, come nella specie, più nulla da accertare agli effetti penali (Sez. 6, n. 6645 del 21/04/1997, Cii, Rv. 209727), con la conseguenza che il rinvio al giudice civile è imposto nell'ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile (Sez. U, n. 5 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, che estende il principio anche al ricorso dell'imputato e, quindi, alla prima parte dell'articolo 622 del codice di procedura penale) e, pertanto, indipendentemente dell'accertamento o dal consolidamento dell'an debeatur. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili di primo grado con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà pronunciarsi sia sull'an debeatur, ponendo riparo al vizio di omessa motivazione nel quale è incorso il giudice che ha emesso la sentenza cassata, che eventualmente sul quantum debeatur, provvedendo anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili di primo grado e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Jeno falle não dilicize DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 PTT 207 CANCELLIERE Luana Mariani 6