Sentenza 8 aprile 2002
Commentario • 1
- 1. L’evoluzione della giurisprudenza tributaria sugli elementi d’indagine acquisiti >Toma Giangaspare Donato · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2009
Sommario: 1. Premessa. 2. L'orientamento volto all'<< inutilizzo >>: dall'accesso all'<< eccessiva >> permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. 3. L'orientamento volto all'<< utilizzo >>. 1. Premessa È noto che la giurisprudenza in varie occasioni ha avuto modo di occuparsi delle conseguenze che possono derivare dall'emissione di un avviso di accertamento se la procedura che porta ad esso non è in linea con il dettame della legge. I giudici sono stati frequentemente chiamati in causa in particolare sull'applicazione dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente[1] che, disciplinando i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, tocca uno dei contesti più delicati del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0 49 8 7 /0 2 0062524 E 6 8 N 9 REPUBBLICA LTA O 1 5 I / Z 4 . A / N A I 6 IN NOME I I R . 2 R T . B A S R I . T G D P RTE SUPREMA DI CASSAZIONE U L E D A Oggetto R O L . E B R A D A SEZIONE TRIBUTARIA T Tributaria I D T S a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A 1 N E I INVIM E 3 t T S R 1 N I E E o A T S N E A Dott . Enrico Presidente R.G.N. 22564/98 PAPA M Dott. Giulio Consigliere GRAZIADEI 1993/99 Cron.4306Dott. Giuseppe Rel. Consigliere FALCONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 16/11/01 ha pronunciato la seguente NE SL A DI CASSAZIONE CAMBONE CIVILE S EN T ENZA N. 62524 sul ricorso proposto da: TRIESTE, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del Ministro pro tempore, elettivamente persona UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso dal Sig. Seh per diritti € 1.55 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 11 12.04.22 e difende ope legis;
IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA LLOYD ADRIATICO SPA;
per cliritti €1.55
- intimato -
11.12.04.02 IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 01993/99 proposto da: | IL DEY ADRIATICO SPA, in persona del legale 2001 LLOYD rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2290 -1- 0 1 G167297 in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato TRICERRI LAURA, difesa dall'avvocato DISO CORRADO, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 69/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 29/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo La s.p.a. Lloyd IC ha trasferito alla S.A.S.A. Assicurazione e Riassicurazione, con contratto registrato il 19.10.1987, un immobile sito in Trieste per il corrispettivo di lire 6.300.000.000 soggetto ad Iva, e con l'indicazione di spese incrementative, a fini Invim, di lire 842.213.935. L'ufficio ha ridotto tali spese a lire 652.551.540 e la società venditrice ha impugnato il provvedimento. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha deciso che l'Invim dovesse essere calcolata con riferimento all'incremento maturato dall'1.1.1963 al 6.10.1987, e che le spese incrementative esposte dalla venditrice fossero ammissibili per l'intero ammontare. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato con un unico motivo. Ha resistito la società con controricorso e con ricorso incidentale, deducendo due motivi. L'Avvocatura dello Stato ha presentato note di udienza. Motivi della decisione Innanzitutto i ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza. La ricorrente Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 11 e 18 d.p.r. n.643/72 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. sul presupposto che: a)l'accertamento, per spiegare l'inammissibilità di una parte delle spese incrementative a fini Invim (e cioè per lire 189.662.395), ha rinviato alla delibera del Comune di Trieste, delibera nella quale si è sostenuta l'assoluta mancanza nella dichiarazione della contribuente di elementi idonei a consentire il controllo sulla ammissibilità delle spese;
Junk the b)il contribuente è stato in grado di difendersi, ma ha omesso in entrambi i gradi del giudizio di fornire la prova della natura e della quantità delle spese incrementative eseguite;
c)ha errato la Commissione Regionale a ritenere che la società non è stata in grado di difendersi ed a non pronunciarsi in senso favorevole all'ufficio che ha dedotto la mancata prova delle spese indicate dall'Amministrazione comunale. La società, nel controricorso, dopo avere premesso che ha venduto un bene strumentale esente dall'Invim decennale, ha rilevato che ha versato al momento della vendita l'Invim in via puramente cautelativa, presentando subito dopo istanza di rimborso. Ha aggiunto che la causa relativa al mancato rimborso è stata decisa favorevolmente ad essa in primo ed in secondo grado e che al momento del controricorso il giudizio era pendente dinanzi alla Commissione Centrale. Ha anche sostenuto che parallelamente vi è stato l'avviso di accertamento che ha ridotto le spese incrementative esposte nella dichiarazione Invim e che tale avviso è stato impugnato dinanzi alla Commissione di primo grado che ha accolto la domanda. Ha aggiunto che in sede di costituzione in giudizio essa società ha rilevato che sul punto dell'esenzione Invim si era formato giudicato interno e che la Commissione Regionale ha negato l'esenzione Invim, ma ha confermato l'infondatezza della pretesa erariale relativa alle spese non riconosciute. Su tale base ha contrastato il ricorso dell'Amministrazione sostenendo che l'atto del Comune di Trieste (che avrebbe dovuto formare parte integrante dell'accertamento) non è stato mai portato a conoscenza di essa società, né è stato prodotto in giudizio. Con il ricorso incidentale, invece, ha prospettato con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. in quanto ha insistito nel ribadire che l'ufficio del Registro non ha impugnato la parte della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la Jump then spettanza dell'esenzione Invim. Su questa base ha sostenuto l'errore della Commissione Regionale che non ha accolto l'eccezione sul giudicato interno e che ha invece negato l'esenzione. Con il secondo motivo ha affrontato il merito della questione della esenzione ed ha affermato che nella specie ricorrono tutti i presupposti di legge per riconoscere l'esenzione. L'Amministrazione nelle note di udienza ha insistito sulla mancanza di prova in ordine alle spese incrementative disconosciute ed ha rilevato la stessa società nel controricorso ha riconosciuto la pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Centrale. Ritiene la Corte che il primo motivo del ricorso incidentale, che va esaminato per primo, va accolto perché fondato. E invero, è emerso che il giudice di primo grado di Trieste, con la sentenza n.393/1/95 depositata il 20.3.1996, ha stabilito che "La Commissione non è del parere dell'amministrazione finanziaria, mentre la parte a sua difesa si richiama all'art. 25 del d.p.r. n.643/72 che prevede l'esenzione dell'imposta decennale per i beni strumentali, dato che in tale periodo al bene in questione non è possibile attribuire alcun valore autonomo;
tale valore ha inizio quando la strumentalità viene a cessare. Poiché nel caso in esame tale data coincide con la vendita nessun incremento può essersi realizzato e la richiesta del rimborso fatta dalla parte è legittima. Per quanto riguarda le spese incrementative l'ufficio si riferisce ad una delibera giuntale del comune, pertanto, nemmeno la Commissione è in grado di valutarne l'ammissibilità, quindi conferma le argomentazioni poste dalla parte ricorrente a sua difesa". Da questa sentenza appare chiaramente che il giudice di primo grado ha inteso pronunziarsi su entrambe le questioni, la prima relativa alla esenzione dell'Invim ed alla richiesta di rimborso dell'imposta fatta dalla società, e la seconda relativa al disconoscimento delle spese incrementative. E' emerso altresì che nell'atto di appello del 7 maggio 1996 l'ufficio ha trattato solo ed esclusivamente il problema delle spese incrementative, senza affrontare minimamente la parte della sentenza che aveva dichiarato la legittimità della richiesta di rimborso. In un tale contesto, e sulla base dei principi che regolano l'appello, occorre concludere che effettivamente si è formato il giudicato interno sulla parte relativa alla riconosciuta legittimità dell'istanza di rimborso dell'Invim proposta dalla società. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale è assorbente rispetto al secondo motivo (che riguarda il merito della questione dell'esenzione), e rispetto anche al ricorso principale (che riguarda il problema delle spese incrementative, che diventa irrilevante una volta accertato il diritto all'esenzione ed al rimborso dell'imposta), e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo. motivo del ricorso incidentale ed il ricorso principale;
cassa senza rinvio la sententia impugnata;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 16.11.2001 nella camera di consiglio ella Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Enrico Papa Dr. GiuseppeFalcon f IL CANCELLIERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 APR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 EN AT