Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, per dare attuazione all'obbligo di disporre la confisca dei beni nei casi previsti dall'art. 12 sexies D.L. 306/92, può anche applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 comma secondo, cod. proc. pen. e richiamato dal comma quarto del citato art. 12 sexies, ogni qual volta la misura è necessaria per assicurare alla giustizia i beni del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2003, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 03/12/2003
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 2033
Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 25847/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL UR;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in data 30 dicembre 2002. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, del seguente testuale tenore:
"Il Procuratore generale, letto il ricorso proposto dal difensore di LL UR per l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 30.12.2003. OSSERVA
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza con cui LL è stato condannato per il reato di cui all'articolo 644 C.P., il Tribunale di Genova su richiesta del Procuratore della Repubblica, ha adottato nei suoi confronti un duplice provvedimento avente ad oggetto gli stessi beni, il sequestro preventivo e la confisca di essi (immobili, mobili registrati, titoli di credito), a norma dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8.6.1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992, n. 356, come modificato dall'articolo 3, d.l. 20.6.1994, n. 399, convertito con modificazioni nella legge 8.8.1994, n. 501. Il provvedimento è stato pronunciato all'esito di una procedura camerale e la sua motivazione consiste nel rilievo che con riferimento all'epoca dei fatti oggetto della sentenza, LL disponeva di beni il cui valore era del tutto sproporzionato rispetto al suo reddito di vigile urbano, al punto da accreditare il suo conto bancario con versamenti pari a 323.500.000 di vecchie lire. Il ricorso.
Il primo motivo si articola in diverse considerazioni critiche, tutte riguardanti la illegittimità della confisca.
Il ricorrente si dice consapevole dell'orientamento delle Sezioni Unite di codesta Corte (17/7/2001, n. 29022, ric. Derouach), secondo cui "la confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può
essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede de plano, a norma degli articoli 676 e 667, comma 4^, c.p.p., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'articolo 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale".
Tuttavia, sostiene che nel caso di specie vi sarebbero comunque delle violazioni di legge e le indica:
a) nel fatto che una parte dei beni durante il processo di merito erano stati oggetto di un sequestro conservativo;
b) nel fatto che ai fini dell'applicazione della misura ablativa sarebbero stati necessari accertamenti la cui natura complessa è incompatibile con la sede esecutiva;
c) nel fatto che durante il processo di merito non sarebbe stato svolto nessun accertamento in ordine ai beni stessi e da ciò trae lo spunto per una duplice considerazione critica:
i. il procedimento esecutivo sarebbe del tutto svincolato da quello di merito e non correlato ai fatti oggetto del giudizio;
ii. il patrimonio del condannato sarebbe in perpetuo a rischio di confisca, senza alcun ragionevole vincolo temporale. Detto che le osservazioni qui schematizzate al punto (a) non paiono integrare alcuna violazione di legge, non sussistendo nessun limite alla successiva applicazione dell'una o dell'altra cautela reale, si deve aggiungere che l'argomento prospettato in (b) aveva formato l'oggetto di una esplicita analisi nella citata sentenza delle Sezioni Unite ed era stato disatteso sulla base di questi rilievi:
"l'obiezione più consistente che l'opposto orientamento muove al riguardo fa leva sul penetrante accertamento che di norma richiede la giustificazione della provenienza del possesso di patrimoni, anche per interposta persona, che il condannato deve dare, ove il valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla sua attività economica. Intanto, sul punto deve osservarsi che la procedura de plano in materia di confisca in sede esecutiva (articolo 676 correlato all'articolo, 667, comma 4^, c.p.p.) postula una semplicità nell'accertamento - arg.
anche dal secondo comma dello stesso articolo 676 - compatibile col provvedimento ablativo in oggetto ove i risultati da ricercare, emersi in sede di merito, siano contenuti nella sentenza di condanna o di patteggiamento. D'altra parte, non si rinviene una regola generale che riservi la procedura in discorso alla confisca codicistica ed è apodittico affermare che le questioni inerenti a tale misura siano sempre di facile soluzione mentre tale semplicità non inerisce alla confisca speciale, richiedendosi di norma approfonditi accertamenti. Tale assunto non ha un referente normativo che assurga a canone definitorio di competenza. Comunque, esperita la procedura de plano, l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4^) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (comma 5^ e articolo 185 disp. att.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa. In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio (Cass. Sez. 1^, 9/8/2000, n. 3599 e Sez. 3^, 28/7/95, n. 2414)". Infine, quanto alle considerazioni svolte al punto c), pare sufficiente dire che la legge considera rilevanti, ai fini del provvedimento ablativo, fatti temporalmente determinati e la giurisprudenza di legittimità ne ha meglio definito l'ambito, con riferimento all'epoca di acquisto dei beni.
Il secondo motivo riguarda l'applicabilità del sequestro preventivo nella sede esecutiva.
Applicabilità che viene contestata richiamando un orientamento giurisprudenziale di codesta Corte, cui si aggiunge l'ulteriore argomento secondo cui un tale provvedimento non potrebbe essere adottato in executivis perché in tale sede esso non potrebbe formare l'oggetto di riesame.
Esaminando la prima delle due questioni proposte, si deve dire che in proposito sono individuabili due distinte posizioni nella giurisprudenza di legittimità, espresse da Sezione 2^, 5.9.1995, n. 3292, e Sezione 4^, 26/8/1999 n. 2667. Sezione 6^, n. 2667 del 1999 ha affermato che "in tema di sequestro preventivo a norma dell'articolo 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, inserito dall'articolo 2, d.l. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito" (articolo 321 c.p.p.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex articolo 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al comma quarto, le generali previsioni dell'articolo 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento "in corso". Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un fumus di responsabilità".
Nella sentenza di codesta Sezione n. 2292 del 1995 troviamo invece affermato che "l'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche nella fase esecutiva. E poiché tale misura cautelare può essere disposta pure quando la cosa e suscettibile di confisca (articolo 321, secondo comma, c.p.p.), ciò può avvenire anche nel procedimento ex articolo 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, (concernente provvedimenti di contrasto della criminalità mafiosa). In tal caso il giudice è tenuto ad una serie di accertamenti e valutazioni - per verificare se sussistono le condizioni della misura da applicare - che consistono in un giudizio di merito."
Il nucleo argomentativo di Sezione 6^, n. 2667 del 1999, si basa sulla citazione di un duplice dato testuale, quella parte dell'articolo 321 c.p.p. che attribuisce al giudice di merito la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo e lo stesso articolo 12 sexies citato che, nel quarto comma, richiama l'articolo 321 c.p.p. e postula espressamente l'esistenza di un procedimento in corso (ivi); nonché sul rilievo di ordine di tipo generale, secondo cui i provvedimenti cautelari sono funzionali (e quindi giustificabili) solo all'accertamento della penale responsabilità. Quest'ultima affermazione - per la sua assolutezza - non pare vada esente da critiche, ove si consideri che le misure cautelari reali sono funzionali anche ad esigenze diverse, il cui soddisfacimento può prescindere dalla questione dell'affermazione della penale responsabilità. Com'è nel caso delle cose di cui all'articolo 240, secondo comma, n. 2, C.P., relativamente alle quali non siano consentite forme di autorizzazione amministrativa. D'altra parte, a proposito di Sezione 2^, n. 2292 de 1995, si può dire che essa coglie un'esigenza logico-funzionale, perché la necessità di assicurare effettività alla confisca obbligatoria implica logicamente la necessita di evitare dispersioni delle cose de quibus, tuttavia non si sottrae ad un rilievo critico. Se è vero, infatti, che le norme degli articoli 240, secondo comma, n. 2, C.P. e 321, comma 1 c.p.p. attribuiscono - relativamente ai casi di confisca obbligatoria assoluta - al sequestro preventivo una funzione autonoma rispetto al momento accertativo de a responsabilità penale, è altrettanto vero che le norme in questione inseriscono tale provvedimento nell'ambito del processo di merito. Il passaggio dalla constatazione dell'esigenza logico-funzionale all'affermazione che quindi il sequestro preventivo sia applicabile anche in sede esecutiva rischierebbe di tradursi in un'operazione di interpretazione estensiva o addirittura analogica, in malam partem. La questione dell'identificazione della fonte normativa che dia legittimazione a quella che qui è stata definita una esigenza logico funzionale pare risolvibile proprio con riferimento al testo del quarto comma dell'articolo 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992, n. 356, inserito dall'articolo 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, a sua volta convertito con modificazioni nella legge 8.8.1994, n. 501. Una rilettura della norma, infatti, mostra - da una parte - che in essa il riferimento all'articolo 321 del codice di rito riguarda solo il secondo comma dell'articolo stesso, nel quale non sono contenuti elementi identificativi dell'organo processuale e dall'altra - che nella legge speciale l'identificazione del soggetto funzionalmente competente ad emettere il sequestro stesso avviene mediante l'espressione "autorità giudiziaria", certamente più ampia di quelle adottate dal legislatore nell'articolo 321 c.p.p.. Si deve, poi, considerare che la norma del citato articolo 321, comma 2^, del codice di rito, nel prevedere l'applicazione della misura cautelare reale in funzione della confisca della cosa, si esprime in termini generali, senza cioè riferimenti alle norme che la confisca stessa prevedano.
Alla luce di questo rilievo, la tesi secondo cui l'articolo. 12 sexies citato si applicherebbe soltanto durante le fasi che precedono la sentenza che definisce il processo di merito varrebbe ad attribuire a tale norma un valore puramente pleonastico perché ripetitivo di quanto già stabilito dal codice di procedura penale. Non può nemmeno tacersi che l'espressione "procedimento" nel codice di procedura penale non è utilizzata in senso univoco, bensì con riferimento non solo a tutte le fasi che precedono la sentenza definitiva, ma anche alla fase che precede l'esercizio dell'azione penale e, per quello che qui interessa, nella rubrica dell'articolo 666 con riferimento e per definire la procedura davanti al giudice dell'esecuzione.
Tutte queste osservazioni inducono ad identificare proprio nel quarto comma dell'articolo 12 sexies, d.l. n. 306 del 1992, la norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad emettere il sequestro preventivo, durante il procedimento che si apre in funzione dell'applicazione della confisca obbligatoria per le ipotesi previste nella prima parte dello stesso articolo. D'altra parte, tale procedura ha caratteristiche di vero e proprio procedimento giudiziario: quanto ad impulso del pubblico ministero, garanzie difensive, dialettica fra le parti, rimedi. A proposito del secondo dei due argomenti prospettati dal ricorrente, e sufficiente osservare che ogni fase della complessiva procedura penale e sorretta da diversi rimedi e quindi la non possibilità di adire il tribunale per il riesame nella fase esecutiva e circostanza del tutto irrilevante, stante l'esistenza dei diversi rimedi or ora ricordati, propri di tale fase.
Terzo motivo.
Si denuncia il fatto che il Tribunale, invece di adottare un provvedimento de plano abbia immediatamente introdotto la procedura camerale e ne abbia così limitato le possibilità difensive. Anche a tal proposito non si può che richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite che, sempre nella ricordata sentenza n. 29022 del 2001, hanno affermato il principio secondo cui "in ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio".
Quarto motivo.
Si compendia nel rilievo che l'avviso dell'udienza di cui all'articolo 666, comma 3^, c.p.p., sia stato dato ad un difensore d'ufficio e non al legale che aveva difeso LL con mandato fiduciario durante il processo di merito.
Sottolineata la genericità dell'assunto, posto che il ricorso non indica il nome dell'allora difensore di fiducia, si deve comunque dire che proprio il richiamo delle disposizioni dell'articolo 656, comma 5^, del codice di rito, dimostra che il legislatore ha voluto solo per quella particolare situazione procedimentale dare rilievo al suddetto rapporto fiduciario. Pare quindi possa escludersi l'esistenza di un principio generale in tal senso. Si può aggiungere che il difensore presente all'udienza camerale non sollevò nessuna eccezione sul punto.
Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente. Per osservare che la confisca di cui qui si tratta è una misura di sicurezza, dai "contorni atipici" come scrive la più volte qui citata sentenza Derouach, ma tale. Quindi non sembra appropriato il richiamo dell'articolo 166, secondo comma, C.P.. E per aggiungere che nel caso di specie la valutazione di pericolosità sociale è compiuta dal legislatore in modo formale, con riferimento alla sproporzione fra reddito legale noto e valore dei beni "non giustificati".
Il settimo motivo è da ritenersi del tutto generico.
P.Q.M.
chiede che la Corte voglia rigettare il ricorso". Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, sopra integralmente riportate, e le fa proprie, decidendo in conformità.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004