Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d'ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis cod. proc. pen., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2002, n. 30797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30797 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 11/07/2002
1. Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1003
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 14206/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
De SI AN, n. 20.03.1938;
NI RE, n. 07.02.1949;
avverso la sentenza emessa il giorno 24.01.2002 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso NI, ann.to c. r. su art. 62 bis per De SI;
Uditi i difensori, avv. De Salvo (per NI), Marzolla (per De SI), i quali si riportano ai ricorsi, chiedendo l'avv. De Salvo anche la prescrizione per i capi 5,6 e 7.
FATTO
Con sentenza del 04.12.2000 il Tribunale di Busto Arsizio assolveva De RensiS AN dal reato di cui all'art. 319 cp. e dai connessi reati di concorso nella sottrazione di merce di produzione estera al pagamento dei diritti di confine (artt. 292 e 295, comma 2, lett. c/ e d/, del dpr 23.01.1973, n. 43) e dell'I.V.A. (artt. 67, 69 e 70 del dpr 26.10.1972, n. 633; 292 dpr 23.01.1973, n. 43), perché il fatto non sussiste. Il predetto, funzionario presso la Dogana di Bologna, era accusato di aver ricevuto ripetutamente da AR e RA (spedizionieri) somme di denaro al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e consentire in tal modo l'illecita importazione in frode ai diritti doganali. Il Tribunale escludeva la sussistenza di elementi di prova, dopo aver delibato di non poter, in mancanza di consenso, acquisire il verbale di interrogatorio che l'imputato, avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, aveva reso in data 08.07.1994 al P.M. di Genova nell'ambito di altro procedimento.
Con la stessa sentenza il Tribunale condannava NI RE alla pena di anni uno di reclusione per i reati ex lett. b) del comma 1 dell'art. 4 della L. 516/82 e alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 223 R.D. 267/42 (bancarotta fraudolenta della Fatex AS, fallita in data 13.04.1989). Con sentenza del 24.01.2002 la Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello del P.M. e previa acquisizione del summenzionato verbale d'interrogatorio in data 08.07.1994, dichiarava il De SI colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, mentre confermava la sentenza di primo grado nei confronti del NI.
Propongono ricorso gli imputati.
Il De SI deduce:
1. - inosservanza di norme processuali, per avere la Corte d'appello ammesso l'acquisizione del verbale d'interrogatorio in data 08.07.1994 al di fuori della previsione sia dell'art. 513, comma 1, cpp., che la consente solo in riferimento a verbali resi nello stesso procedimento, sia dell'art. 238, che richiede all'uopo il consenso, nella specie mancato, dell'interessato;
2. - vizio di motivazione, per l'indicazione, a riscontro del citato verbale, degli esiti di una perquisizione eseguita nell'abitazione del prevenuto, già ritenuti irrilevanti dal primo giudice, e delle deposizioni del teste Aiello, di cui non si precisa il contenuto ne' il raccordo con lo stesso capo d'imputazione;
3. - l'illegittimità del diniego delle attenuanti generiche, siccome basato sul rilievo dell'esercizio, rientrante nelle libere scelte difensive dell'imputato, della facoltà di non rispondere all'interrogatorio dibattimentale.
Con motivi nuovi il De SI:
- ha richiamato, a ulteriore sostegno del primo motivo di ricorso, il disposto dell'art. 514 cpp. e il punto 76 della legge delega sul nuovo processo penale;
- ha chiesto, in ipotesi di ritenuta acquisibilità, a sensi dell'art. 513 cpp., del verbale in data 08.07.1994, di darsi corso al recupero del contraddittorio in base alla disciplina transitoria di cui alla legge 267/97;
- ha lamentato che, in sede di applicazione del disposto di cui al cpv. art. 81 cp., siano stati operati due separati aumenti di pena per i reati satelliti, anziché uno solo.
Il NI deduce:
1. - in ordine ai reati fiscali, che egli non aveva alcuna carica formale nelle imprese coinvolte, ne' la Corte di merito ha spiegato a che titolo e su quali basi egli, e solo egli, sia stato ritenuto responsabile dei reati in questione;
2. - in ordine alla bancarotta fraudolenta: a) che la sua ritenuta qualità di amministratore di fatto della Fatex AS non risulta adeguatamente dimostrata in causa, essendo unicamente basata sulla presunta e inutilizzabile ammissione da lui fatta al riguardo al curatore del fallimento;
b) che la effettiva sussistenza di "distrazione" di merce dal magazzino non risulta adeguatamente verificata e dimostrata;
c) che neppure risulta adeguatamente dimostrata la conoscenza dell'intervenuto fallimento al momento delle contestate acquisizioni di merce;
d) che la "distrazione di denaro sociale" non risulta contestata;
3. - che, in ogni caso, si doveva considerarle carente la prova della responsabilità a sensi del cpv. art. 530 cpp. DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del De SI è infondato.
Dal coordinato disposto degli artt. 238, 511 bis e 511 cpp., infatti, si evince che il verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato in altro procedimento può essere senz'altro acquisito ove lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame (Cass. 26.01.1996, Fioravanti). Per quanto concerne l'invocata norma preclusiva di cui all'art. 514 cpp., si osserva che il mancato richiamo, in essa, all'art. 511 bis cpp., è dovuto solo a un difettoso coordinamento formale fra le disposizioni, che non può avere effetti pratici e si può, probabilmente, spiegare in base al rilievo che l'art. 511 bis reca in sostanza una specificazione superflua, essendone la portata desumibile già da una coordinata lettura degli artt. 238 e 511 cpp. Circa il punto 76 della legge delega (letto in coordinamento col punto 57), esso non preclude certo le specifiche e limitate previsioni di lettura di cui qui si parla.
Del tutto inconferente è poi il richiamo alle disposizioni transitorie di cui alla legge 267 del 1997, posto che le stesse attengono alla tematica delle dichiarazioni eteroaccusatorie. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, pur nella sommarietà del riferimento alle deposizioni del teste D'Aiello, l'ampia confessione resa dal De SI nell'interrogatorio reso al P.M. di Genova, in una al rinvenimento, presso la sua abitazione, di documenti inerenti proprio alle pratiche in contestazione (rinvenimento che ha, ovviamente, assunto diversa rilevanza in correlazione col verbale d'interrogatorio acquisito dalla Corte territoriale), integra senza dubbio un quadro probatorio sufficiente per l'affermazione di responsabilità. Appare invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Deve, infatti, ritenersi inibita al giudice la possibilità di utilizzare (non come mero dato impeditivo della ricognizione di eventuali elementi di favore, bensì, come avvenuto nella specie) come elemento concretamente giustificativo - in preminenza su altro di segno contrario (incensuratezza) - della delibazione sfavorevole alla concessione delle attenuanti generiche, la circostanza dell'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà, costituente insindacabile modalità di estrinsecazione del suo diritto di difesa, di sottrarsi all'esame e all'interrogatorio.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti del De SI limitatamente alla statuizione in tema di attenuanti generiche, con rinvio, per nuovo esame (scevro dall'illegittimità suddetta) sul punto, al giudice di merito.
Per quanto concerne la deduzione in tema di illegittima applicazione del cpv. art. 81 cp., la stessa è chiaramente tardiva e, comunque, palesemente infondata (ben potendo il giudice, nel determinare l'aumento di pena ex cpv. art. 81 cp., indicare l'aumento riferibile singolarmente a ciascun reato satellite).
Per quanto concerne il ricorso del Fassini, se ne rileva l'inammissibilità per manifesta infondatezza (preclusiva del rilievo di eventuali cause di estinzione), posto che:
- quanto ai reati fiscali (capi 5, 6 e 7), risulta dalla sentenza di prime cure che il prevenuto era direttamente coinvolto nella gestione delle imprese coinvolte, in quanto amministratore della Soteco Srl e compartecipe di fatto alle attività della ditta individuale Orion di NI NO e della Katù di NI NO AS (di cui era socio accomandante);
- quanto alla bancarotta fraudolenta, l'impugnata sentenza desume logicamente la prova: - della qualità di amministratore di fatto della Fatex in capo al prevenuto, dalle dichiarazioni rese dal teste Cattaneo, curatore del fallimento, in ordine alle quali il ricorrente propone una lettura correttivo-interpretativa (corredata anche da una generica eccezione di inutilizzabilità di dichiarazioni dello stesso imputato ricevute dal curatore) inammissibile in questa sede;
- delle concrete condotte di bancarotta ascritte, parimenti dalle dichiarazioni del curatore, ritenute dalla Corte di merito, con adeguata argomentazione (anche in relazione alla natura delle censure formulate), esaustive ai fini della sussistenza delle violazioni, opponendosi al riguardo nel ricorso generiche contestazioni. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del NI segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e, stante il tenore dei motivi proposti, della somma (stimata equa) di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616 e 623 c.p.p., annulla l'impugnata sentenza nei confronti di De SI AN limitatamente alla statuizione sulle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso del De SI.
dichiara inammissibile il ricorso di NI RE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2002