Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36094
CASS
Sentenza 27 settembre 2006

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Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).

In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 600 quater cod. pen., la disponibilità del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l'effettivo uso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il reato in questione nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era, comunque, garantito l'accesso in ogni tempo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36094
Data del deposito : 27 settembre 2006

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