Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 10
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Sentenza 26 ottobre 2004

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La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata; per cui la nozione di complessità può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., a causa di una serie di difficoltà di natura organizzativa derivanti dalla traduzione di diversi imputati detenuti in luoghi distanti, dalla necessità di ottenere la disponibilità di alcuni collaboratori di giustizia, dai concomitanti e non differibili impegni del giudice procedente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 10
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10
    Data del deposito : 26 ottobre 2004

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