Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata; per cui la nozione di complessità può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., a causa di una serie di difficoltà di natura organizzativa derivanti dalla traduzione di diversi imputati detenuti in luoghi distanti, dalla necessità di ottenere la disponibilità di alcuni collaboratori di giustizia, dai concomitanti e non differibili impegni del giudice procedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Oct. 94 3 10/0 5 REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 26-10-2004
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Luigi SANSONE 1711 N. Dott. Presidente 1. Dott. Consigliere Francesco ROMANO
2. REGISTRO GENERALE Raffaele LEONSSI
N. 3. >>> 21198/04 Francesco SERPICO
4. >>>> Francesco Paolo GRAMENDOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI NT
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pa-
lermo in data 18-02-2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr.G.FEBBRARO
che ha concluso per : Rigetto del ricorso;
STAMPERIA REALE DI ROMA
Accogliersi il ricorso;
S E R A
Sull'appello proposto nell'interesse di GI
NT, indagato, insieme ad altri,del reato di cui all'art.416 bis c.p., avverso l'ordinanza del 26-01-04,
(con la quale il Tribunale di Palermo aveva sospeso i termini dicustodia cautelare nei confronti dell'ap- pellante anzidetto, in ordine al procedimento penale
.
a suo carico,ex art.303 lett.b) cpp., Il Tribunale del 3 lett an riesame di Palermo, con ordinanza in data 19-01-2004
rigettava il gravame, rilevando che, nella specie, avuto riguardo al titolo di reato ascritto all'appel- lante, annoverato tra quelli elencati dall'art.407 co.
(2^ opp.,l'esercizio del potere di sospensione discre zionalmente attribuito all'A.G. procedente era stato legittimamente esercitato in conformità dei criteri '
normativi di cui all'art.304 co.2^ cpp.,ricorrendo sia il requisito della riconducibilità del fatto all tipologia dei delitti elencati nell'art.407 cit.,sia il grado di complessità del dibattimento, avuto riguar- do, tra l'altro, alla "particolare articolazione del thema probandum e dei capi d'imputazione, all'elevato numero di testimoni e collaboratori da escutere (ben
120 testimoni) e all'inevitabile necessità di approfon- dire le singole posizioni".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassa- zione il GI, deducendo, a motivi del gravame,la -3-
violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) ed e) in relazio- ne all'art.304 co.2ˆ cpp., posto che la complessità del dibattimento, discendente da esigenze istruttorie,
| deve essere ancorata a dati concreti e non può, pertan- to, essere desunta dal riferimento meramente probabi-
listico "richiamato dai giudici del riesame, facendo appello al numero dei testi da escutere, non potendosi far rientrare, ai fini della legittimità della sospen-
sione dei termini,cause extraprocessuali quali l'ele- vato numero di procedimenti dinanzi all'A.G.,la mancan- za di aule per la celebrazione dei processi e ogni
[altra circostanza che si ponga in concorrenza con le altre cause endoprocessuali legittimanti la misura che, in ogni caso, va adeguata alle esigenze cautelari ed agli interessi coinvolti,quali la libertà personale costi- tuzionalmente garantita.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento del- le spese processuali e della somma equitativamente determinata nella misura di € 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^ ter disp.att.cpp.
Ed invero, a prescindere dalla carenza di specificità
della doglianza proposta con il ricorso, in rapporto
(al caso concreto, resta il fatto che 11 Tribunale del riesame, attraverso una motivata e puntuale analisi del- le cause endoprocessuali rilevabili in termini di manifesta evidenza,ha correttamente tracciato i criteri supportanti la sussistenza della condizione attinente
11 la particolare" complessità del dibattimento nella fase del giudizio di procedimenti, quali quello a cari- co del ricorrente, per reati indicati nell'art.407 co.2^ -4-
lett. a) cpp., tra i quali pacificamente rientra quel- lo di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art.416 bis c.p., contesta-
to al GI.
Nel riaffermare il principio che attribuisce al pote-
re discrezionale del giudice procedente la valutazio- ne delle condizioni oggettive legittimanti la sospen- sione, purchè tale potere, come nella specie, risulti adeguatamente e logicamente motivato, giova ribadire
L'esplicativo principio di diritto in tema di lettura dell'art.304 co.2 cpp., secondo cui il concetto di
"complessità del dibattimento, ai fini della sospen- sione dei termini di custodia cautelare, comprende non solo la complessità inerente alla trattazione ed alla decisione del processo, anche con riferimento all'intuibile, necessario approfondimento della posi- zione di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi di prova (tra cui, innanzitutto, l'escussione di testi, collaboratori di giustizia, anche co imputati ex art.210 cpp. e parti offese), ma anche tutte le oggettive difficoltà e gli ostacoli di ordine logi- stico attinente alla organizzazione dei mezzi e del-
le strutture necessari per la celebrazione del dibat- timento in termini di necessaria e ragionevole effi- cienza, senza trascurare, peraltro, il tempo necessario alla traduzione di diversi imputati, talora detenuti in luoghi distanti, il relativo regime di sicurezza la difesa di costoro in rapporto agli impegni già in precedenza assunti dai loro difensori, l'ottenere la necessaria disponibilità dei collaboratori di giusti- zia e dei mezzi abilitati al loro esame anche a distan-
za,il far fronte,infine, anche a concomitanti non diffe--
ribili altri impegni gravanti sul giudice procedente. +5-
E' in questa chiave di lettura, complessa ed articola- ta, che si propohe l'interpretazione dell'art.304 co.
2 cpp.,la cui corretta applicazione, proprio per l'ec- cezionalità della misura rispetto alla libertà perso- nale costituzionalmente garantita, va operata in termi- ni di ampio respiro, purchè sia oggettivizzata la causa e non ne sia frutto di meri espedienti dilatori ovvero agevolmente superabile con efficacia e tempestività.
Coerente a tali principi si è mossa l'ordinanza impu- gnata, la cui decisione reata del tutto immune dalla doglianza proposta dal ricorrente in termini di mani-
festa infondatezza, oltre che di aspecificità.
Di qui,la declaratoria di inammissibilità del grava- me con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ri-
corrente al pagamento delle spese processuali e del- la somma di € 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al-
l'art.94 co.I^ ter disp.att.cpp.
Così deciso in Roma, il 26-10-2004
IL PRESIDENTE
EL CONSIGLIERE EST. тие
Depositato in Cancelleria
- 3 GEN 2005
✓ CANCELLIERE C1 SUPER IL CANCELLIERE C1 SUPER LI Scalia