Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare interdittiva, successivamente dichiarata inefficace, a seguito della quale l'imputato era stato trasferito d'ufficio per motivi di incompatibilità ambientale).
Commentario • 1
- 1. Appello inammissibile se l’ordinanza è annullata per difetto d’interesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2017, n. 26318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26318 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
2631 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 1050 GIOVANNI CONTI GIORGIO FIDELBO REGISTRO GENERALE ORLANDO VILLONI N. 12201/2017 -Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI motivazione LAURA SCALIA semplifical ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA CI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI che he l'inemuuseblone Udite il difensore chiesto delerar # del Neurs. L'avvocato VANNETIELLO DARIO si riporta ai motivi di ricorso insistendo nel loro accoglimento. да זי RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di appello proposto nell'interesse dell'indagato UC PA avverso la ordinanza cautelare emessa in data 11.10.2016 dal G.I.P. del Tribunale di Nola con la quale è stata applicata al predetto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio delle funzioni relative all'appartenenza alla Polizia di Stato per la durata di mesi sei, ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 319quater cod. pen. e la misura applicata.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
2.1. Violazione degli artt. 192,273,273bis, 63 comma 1, 64 e 350 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN MO in ragione della qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. che vedeva il predetto non già come persona offesa.
2.2. Violazione degli artt. 192 comma 3, 273 comma 1 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dello MO, delle quali era dedotta l'inattendibilità oggettiva e soggettiva, essendo stato considerato quale loro riscontro - quella del Palmentieri esterno una dichiarazione de relato proveniente dal medesimo MO che non risultava affidabile in relazione alla indicazione della data del fatto. Travisante sarebbe, poi, il giudizio espresso dal Tribunale sulla attendibilità della data fornita dall'informatore.
3. Con memoria difensiva si insiste per l'accoglimento del ricorso, deducendo la sussistenza di uno specifico interesse alla impugnazione, ad onta della declaratoria di inefficacia della misura applicata con provvedimento del 20.4.2017 il Tribunale di Nola. Tanto in considerazione del provvedimento di trasferimento di ufficio per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale conseguente alla applicazione di detta misura, nonché in relazione alle questioni giuridiche trattate, anche in relazione alle norme applicabili alla futura audizione dello MO.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1 да 5. In fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interesse al riesame di misura cautelare, successivamente revocata dal Gip, a seguito della quale l'imputato era stato sottoposto a procedimento disciplinare è stato affermato che in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, Fegatelli e altro, Rv. 262515).
6. Pertanto, in adesione al ricordato arresto, la sopravvenuta declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini emessa dal Tribunale di Nola in data 20.4.2017, a fatto venir meno l'interesse del ricorrente al ricorso, che non può essere individuato nelle conseguenze amministrativo-disciplinari determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze pertinenti ad altre fasi processuali, non direttamente correlate allo status libertatis, che in alcun modo sono vincolate a quella cautelare ormai definita.
7. La circostanza che la inammissibilità del ricorso non sia genetica ma derivi da un provvedimento giurisdizionale intervenuto in pendenza di giudizio evidenzia la assenza di responsabilità di costui in ordine alla detta inammissibilità, escludendo la applicazione a carico dello stesso sia della condanna al pagamento delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 11.5.2017. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Cap Giovanni Conti дик DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAG 2017 IL FUNZIONATIO GIUDIZIARIO Piera Esposi