Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Sussiste pregiudizialità logico - giuridica tra la causa di accertamento di interposizione illecita nella manodopera in violazione dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e quella per illegittimità del licenziamento da parte del datore di lavoro interponente perché questo secondo giudizio presuppone l'accertamento di chi sia l'effettivo datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CA SQ, D'GE GI, ON LO, RR GG, DI BI EL, VI IO, SI GI, LI GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER GI PANICI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA MOF S.P.A. - in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore EM IP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DIIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso il provvedimento n. 8356/97 della Pretura di Latina Sezione distaccata di FONDI, emesso il 07/11/97 R.G.N. 8356/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. RN PA ed altri sette ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 413 e 414 c.p.c. avanti al pretore del lavoro di Latina, sede distaccata di Fondi, deducendo di essere stati licenziati dalla S.P.A. MOF in data 20.6.1997 per giustificato motivo fondato sul fatto che nelle more del giudizio relativo all'accertamento di illecita interposizione di manodopera e di impugnativa di un precedente recesso "i servizi precedentemente svolti" dai ricorrenti erano stati affidati ad altri soggetti. Sostenevano pertanto che il recesso era inefficace, nullo ed illegittimo per illiceità del motivo e per violazione della legge n.223 del 1991. Si costituiva in giudizio la S.P.A. MOF deducendo la legittimità del recesso.
Dopo l'udienza di comparizione delle parti, veniva fissata udienza di discussione ed a tale udienza veniva disposta, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del processo sussistendo, ad avviso del Pretore, la pregiudizialità giuridica del giudizio relativo alla interposizione di manodopera e al precedente licenziamento, pendente avanti lo stesso Pretore.
Tale provvedimento veniva impugnato dai ricorrenti con regolamento di competenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. In particolare la difesa dei ricorrenti osserva che nel caso di specie non esiste alcuna controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
infatti il datore di lavoro, dopo l'ordinanza cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro dei ricorrenti del Tribunale di Latina del 11.6.1997, ha provveduto ad adottare un autonomo atto di recesso, fondato su motivi diversi rispetto al precedente annullato.
2. Si è costituita la società resistente osservando che il pretore di Fondi ha correttamente applicato, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 295 c.p.c., l'istituto della sospensione del processo alla fattispecie in esame, ritenendo pregiudiziale il giudizio pendente tra le stesse parti ed avente per oggetto l'accertamento in via principale della pretesa violazione del divieto di intermediazione della manodopera rispetto al successivo giudizio instaurato dagli attuali ricorrenti ed avente per oggetto l'impugnativa del licenziamento a loro intimato dalla M.O.F. S.p.A. in relazione al provvedimento di reintegra emesso in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dal Tribunale di Latina proprio nell'ambito del primo giudizio.
3. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso osservan4oche che ricorre la fattispecie della sospensione necessaria del procedimento qualora risultino pendenti provvedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, di modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto tra giudicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti - con un unico motivo di ricorso - deducono la violazione dell'art. 295 c.p.c. perché mancherebbe nella specie una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa in quanto nulla impedirebbe al giudice adito di valutare la legittimità, o meno, del licenziamento a prescindere dall'esito del primo giudizio tra le parti.
2. Il ricorso, nel suo unico motivo, è infondato.
Il giudizio sulla legittimità, o meno, del licenziamento presuppone indefettibilmente che l'atto di recesso sia stato emesso da chi era il datore di lavoro dei ricorrenti e quindi implica l'accertamento di chi fosse effettivamente tale (se la società MOF ovvero l'asserito soggetto interposto nel rapporto di lavoro). Ed è questo il thema decidendum del primo giudizio, che pertanto si pone come pregiudiziale rispetto al secondo. Sicché correttamente il giudice ha sospeso il secondo giudizio che dipende dall'esito del primo;
ciò al fine di evitare, tra le medesime parti, un possibile contrasto di giudicati (non consentito per essere, infatti, tipica causa di revocazione).
Nè rileva in questa sede la posizione difensiva assunta dalla società intimata che nel primo giudizio resiste alla pretesa dei ricorrenti di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro direttamente con la società, negando che si versi in un'ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto ex art.1 legge n. 1368 del 1960;
mentre nel secondo giudizio, assumendo di aver reintegrato i ricorrenti in forza del provvedimento d'urgenza emesso nel primo giudizio, esercita la facoltà di recesso che presuppone la qualità di datore di lavoro.
Ma la tutela dei ricorrenti nei confronti di un possibile intento elusivo dell'ottemperanza del provvedimento d'urgenza nel primo giudizio - che ridonderebbe in illegittimità del licenziamento in questione - è assicurata dalla possibilità di chiedere un'ulteriore misura cautelare anche quando il giudizio sia stato sospeso (art. 669 quater, comma 2, c.p.c.); ne' è possibile una sequenza senza fine di ordini di reintegrazione e di licenziamenti, essendo pur sempre ipotizzabile la fattispecie penalmente perseguita della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di un giudice (art. 388 c.p.). Marginalmente può notarsi infine che non viene in rilievo - anche perché non dedotta da alcuna parte in giudizio (essendo stato, peraltro, l'ordine di reintegrazione emesso nel primo giudizio con provvedimento cautelare e non con sentenza) - la tematica della stabilizzazione degli effetti dell'eventuale riforma della sentenza di primo grado che abbia ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. la legge n.300 del 1970. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999