Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4977
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo.

L'azione di riduzione, comunque proposta, essendo intesa a far conseguire ai legittimari la reintegrazione della quota riservata dalla legge e, quindi, a rendere inoperanti gli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" oltre ai limiti consentiti, spiega i propri effetti interruttivi anche relativamente al corso dell'usucapione nei confronti del convenuto possessore dei beni ereditari in controversia.

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  • 1Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4977
Data del deposito : 4 aprile 2001

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