Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 2
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo.
L'azione di riduzione, comunque proposta, essendo intesa a far conseguire ai legittimari la reintegrazione della quota riservata dalla legge e, quindi, a rendere inoperanti gli atti di disposizione compiuti dal "de cuius" oltre ai limiti consentiti, spiega i propri effetti interruttivi anche relativamente al corso dell'usucapione nei confronti del convenuto possessore dei beni ereditari in controversia.
Commentario • 1
- 1. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SI MA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UMBERTO FEDERICO, con studio in 80073 CAPRI (NA), VIA ACQUAVIVA, 20, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI ON, elettivamente domiciliato in ROMA presso CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'Avvocato CLAUDIO FEDERICO, con studio in 80073 CAPRI (NA) VIA ACQUAVIVA, 20, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PO SEZ. Distaccata di CAPRI, depositata il 18/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha chiesto voglia annullare il provvedimento di sospensione del giudizio civile emesso dal G.I. del Tribunale di PO, Sezione distaccata di Capri, in data 18/1/2000, con ogni conseguente di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29.5.1971, NI SI donò alla figlia MA SI l'immobile sito in Capri, Via Occhio Marino n. 14. Deceduto l'SI, il 16.6.1973 venne pubblicato il testamento con il quale aveva disposto delle residue sostanze.
La coerede RE SI, ritenendosi lesa nella sua quota di legittima, introdusse giudizio di divisione, con contestuale azione di riduzione, nei confronti dei germani LU, AR, MA, NE ed NI.
Il Tribunale di PO, con sentenza n. 6488/82, ridusse la donazione e determinando le quote, assegnò l'immobile sito in Capri a MA SI, salvo obbligo di pagare un conguaglio in denaro. Avverso la decisione NI SI propose appello davanti alla Corte d'appello di PO, ed il giudizio venne sospeso in attesa della decisione di altre cause introdotte dall'appellante e da una legataria per conseguire l'attribuzione di beni della massa ereditaria.
Nel 1996, MA SI ha convenuto davanti al Tribunale di PO il fratello NI, chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile in questione, dal predetto occupato, per cessazione di comodato o, in subordine, per occupazione senza titolo. Con ordinanza del 18.1.2000, il tribunale ha disposto la sospensione del giudizio, sino all'esito di quello pendente innanzi alla Corte d'appello di PO avente ad oggetto la riduzione della donazione del 29.5.1971 e la divisione.
MA SI ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza.
Ha resistito con memoria NI SI.
Il P.G. ha chiesto rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con l'impugnata ordinanza il tribunale ha disposto la sospensione del giudizio di rilascio, per cessato comodato o per occupazione senza titolo, promosso da MA SI contro il fratello NI, avente ad oggetto un appartamento in Capri, della quale si affermava proprietaria in virtù di donazione compiuta in suo favore dal defunto padre NI con atto del 29.5.1971, sino all'esito di quello pendente innanzi alla Corte d'appello di PO tra i coeredi MA, RE ed NI, avente ad oggetto la riduzione della detta donazione, in quanto lesiva della quota di riserva, e la divisione dell'eredità.
Il tribunale ha ritenuto che la decisione della causa di riduzione, pendente davanti alla Corte d'appello di PO (a sua volta sospesa in attesa della definizione di altro giudizio proposto da NI SI per la reintegrazione della sua quota di legittima) risulta pregiudiziale alla decisione della causa di rilascio, sia sotto il profilo della domanda principale (cessazione di comodato) che di quella subordinata (occupazione senza titolo), in quanto ove fosse interamente ridotta la suddetta donazione MA SI non avrebbe titolo per richiedere al coerede la restituzione dell'immobile.
3. Deduce la ricorrente che la decisione è erronea. Sostiene che la necessità della sospensione del processo sussiste solo quando il giudice non può risolvere una questione pregiudiziale perché ne è chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato e tale accertamento è oggetto di un diverso processo;
la causa pregiudicante deve avere, infatti, per oggetto un rapporto che rappresenti un fatto costitutivo che sia a sua volta elemento della causa petendi del giudizio pregiudicato;
ma tale ipotesi non sussiste nel giudizio di cui trattasi, poiché la detenzione dell'immobile da rilasciare non ha alcuna attinenza con il giudizio di divisione in corso, essa appartiene infatti all'attrice, la quale dovrà eventualmente restituire l'immobile all'esito dell'accoglimento della domanda di riduzione.
4. Osserva il Collegio che correttamente il tribunale ha ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di riduzione della donazione compiuta dal defunto NI SI a favore della figlia MA SI con atto del 29.5.1971, per lesione della quota di legittima dell'altro figlio NI SI, avente ad oggetto l'immobile sito in Capri denominato "La Virginia" (giudizio pendente in appello, ancorché a sua volta sospeso, poiché la sospensione non elimina lo stato di pendenza), e l'azione di rilascio del medesimo immobile proposta da MA SI, nella qualità di titolare del bene in virtù della suindicata donazione, contro il fratello NI.
Non pertinente è il richiamo, effettuato dalla ricorrente, alla sentenza di questa S.C. n. 1483/88, che ha escluso la pregiudizialità dell'azione di riscatto proposta dall'affittuario rispetto all'azione di rilascio instaurata dall'acquirente, atteso che, in materia, le Sezioni unite hanno disatteso tale principio, con la sentenza n. 13757/91, affermando che, qualora il conduttore di immobile ad uso non abitativo instauri giudizio per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e, successivamente, il terzo acquirente agisca per il rilascio, adducendo la cessazione del rapporto locativo per fatti posteriori al sorgere di detto diritto, la prima controversia, in quanto rivolta ad ottenere una sentenza dichiarativa che sostituisca ex tunc il titolare della prelazione al terzo acquirente, così privando con pari decorrenza l'uno e l'altro delle rispettive posizioni di locatario e locatore, ha carattere pregiudiziale, e, pertanto, impone la sospensione della seconda, a norma dell'art. 295 c.p.c.. All'ipotesi in esame si attaglia, per converso, altra pronuncia di questa S.C., la quale, premesso che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. va disposta qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico - giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati, ha statuito che tale evenienza ricorre allorché tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda e impone la sospensione del secondo (sent. n. 3059/99). Situazione analoga a quella che ricorre nel giudizio di cui trattasi, atteso che l'esito favorevole dell'azione di riduzione determinerebbe l'inefficacia della donazione nei confronti del legittimario leso (sent. n. 4230/87), con conseguente incidenza sulla legittimazione e sui presupposti dell'azione di rilascio proposta dalla donataria invocando, a fondamento della sua pretesa, detto titolo.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001