Sentenza 13 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 11077/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto ZI LAVORO, Lavoro Composta dagli 11.mí Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G. N. 952/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 23697 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/05/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ALBORELLI ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 I avverso la sentenza n. 2251/98 del Tribunale di 2600 -1- NAPOLI, depositata il 29/05/98 R.G. N. 41982/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 952/99 ud. 29 maggio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con appello del 14 marzo 1996 ALBORELLI ADDOLORATA impugnava la sentenza del Pretore di Napoli depositata il 16 gennaio 1996 esponendo di aver ottenuto in ritardo, in data 31 luglio 1986, dal Ministero dell'Interno il pagamento delle somme dovute per ratei arretrati di benefici economici di cui alla normativa in materia di invalidità civile (L. 118/71 ; L. 11.2.1980 n. 18) maturate rispettivamente in data 1 ottobre 1985. Lamentava la parte appellante che l'adito Pretore a seguito della prescrizione quinquennale, aveva eccepita rigettato la domanda proposta con il ricorso depositato in data 12 ottobre 1994 (not. il 29/30 novembre 1995) volta ad ottenere sugli importi erogati in ritardo quanto richiesto per svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, senza quindi nemmeno riconoscere altresi il diritto alla ulteriore rivalutazione monetaria fino al saldo. Pertanto, reiterando la domanda proposta in prime cure, ne chiedeva l'integrale accoglimento. appellato si costituiva chiedendo Il Ministero dell'Interno il rigetto del gravame. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 21-29 maggio 1998, ha rigettato l'appello. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione 1'Alborelli con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso il Ministero dell'interno. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrente lamenta la1. Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell'art. 429, 3°co., c.p.c. e artt. 2946 e 2948 C.C.. La sentenza del giudice di II grado sostiene la difesa della ricorrente è affetta da violazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 429, 3° co., c.p.c., dettato in origine per i soli crediti di lavoro, ma esteso dalla Corte Costituzionale a quelli previdenziali ed assistenziali (C. cost. n. 156 del 1991 e 196 del 1993). L'unicità del regime è poi stata confermata dall'art 22, 36 L. 23 novembre 1994 n. о co., 724. 3 Deduce in particolare la ricorrente che interessi e rivalutazione seguono lo stesso regime di prescrizione della prestazione assistenziale e che questa, prima della liquidazione, è soggetta al termine decennale ordinario.
2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato (Cass., sez. lav., 8 aprile 1999, n. 3437) e qui ribadisce che la prescrizione decennale del - credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali о assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c. c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Questi principi hanno poi trovato anche conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte. Infatti Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804 ha ulteriormente ribadito che il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, prescrive in dieci anni a si decorrere, per le somme calcolate sui primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi. Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie Tribunale hail il ricorso merita accoglimento perche' erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'amministrazione. Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ас altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, che procedera' ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito alla rivalutazione e agli interessi sui ratei dilegali, dovuti prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo centoventunesimorateo, dal giorno 4 successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Cosi' deciso in Roma, il 29 maggio 2001 Colore Perancis Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercur. (Giovanni Amoroso) في السلامة Du C Virgilio Bolaff IL CANCELLIERE : Depositato in Cancellera oggi, 13 A60. 2001 S IL CANCELLIER Virgilio Soleffi ' O N M 5