Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di rogatoria internazionale all'estero, poiché l'art. 17 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non prescrive alcuna legalizzazione o certificazione di conformità per gli atti e i documenti, trasmessi in applicazione della suddetta convenzione, sono pienamente utilizzabili gli atti, sia originali che copie, trasmessi in esecuzione di una rogatoria dall'autorità giudiziaria di uno Stato ad essa aderente sprovvisti di legalizzazione ovvero da dichiarazione di autenticazione, purché ne sia certa la loro provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 10/10/2003
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 4520
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015581/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NE EL N. IL 29/12/1957;
avverso ORDINANZA del 14/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO NN AR , che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore avv. Giuseppe CARBONI, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 14 febbraio 2003 il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame avanzata da NE NG, indagato per il reato di omicidio volontario aggravato in danno di AR IG avvenuto in Neu Isenburg (Repubblica Federale di Germania), avverso quella in data 24 gennaio 2003 del g.i.p. del Tribunale di Parma, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Il giudice del merito, respinte le eccezioni procedurali e di utilizzabilità di alcuni degli atti acquisiti al procedimento avanzate dalla difesa dell'indagato, affermava che gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato derivavano dalle dichiarazioni rese da IT CL, che aveva riferito quanto confidatogli in carcere da ZI GI, indagato per lo stesso reato attribuito allo NE, in merito all'omicidio di IG (organizzato dallo NE per consentire alla figlia della vittima, all'epoca sua fidanzata, di ereditare i beni del padre;
dettagliata ricostruzione delle modalità di verificazione dello stesso;
predisposizione di un alibi;
comportamenti dei due complici successivamente al commesso reato): circostanze che avevano trovato conferma sia nel contenuto delle investigazioni effettuate dalla polizia tedesca, sia negli accertamenti fatti dagli organi di polizia italiana. Aggiungeva che, nonostante il lasso temporale esistente tra la data di commissione del reato (28.1.1985) e quella del provvedimento custodiale (24.1.2003), le capacità criminali dello NE non erano venute meno, di guisa che, anche in considerazione delle specifiche modalità di commissione dell'omicidio e del movente dello stesso, sussisteva il pericolo di una sua recidività, oltre che il pericolo di una sua fuga in Ucraina, come documentato dal contenuto di un'intercettazione telefonica in atti.
2. Ricorre per Cassazione lo NE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 6, 9 co. 3^ e 128 co. 2^ c.p. e 273 co. 2^ c.p.p.), asserendo che l'azione riguardante l'omicidio del IG si era verificata interamente in Germania, di guisa che, in mancanza di una tempestiva richiesta di procedimento da parte del Ministro di Giustizia, non poteva essere emessa nei confronti dello NE alcuna misura cautelare essendo l'azione penale, a norma degli artt. 9 co. 3^ e 128 c.p., improcedibile;
b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt.
3.3 della Convenzione di Strasburgo e 53 dell'Accordo di Schengen), rilevando che gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca a quella italiana erano inutilizzabili sia perché mancanti di una attestazione di conformità delle copie della documentazione trasmessa agli originali, sia perché inviati all'autorità giudiziaria italiana senza una formale nota di trasmissione;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), in quanto risultavano manifestamente illogiche le argomentazioni usate dal giudice del riesame per giustificare l'utilizzabilità degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca privi di formale attestazione di autenticità, necessaria, a suo dire, soltanto per quelli trasmessi attraverso i rispettivi Ministeri;
d) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 729 e 696 stesso codice), in quanto non è consentita (artt. 696 co. 1^ e 729 c.p.p.) l'utilizzabilità degli atti trasmessi in violazione, come enunciato dei precedenti motivi, di norme contenute in trattati internazionali;
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), perché l'ordinanza impugnata non indicava le ragioni per le quali era stata rigettata l'eccezione difensiva riguardante l'inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Procura di Offenbach soltanto in forma riassuntiva;
f) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) C.P.P. in relazione all'art. 273 co. 1^ e l^-bis stesso codice), contestando la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del IT e la valutazioni di grave valenza indiziaria fattane dal tribunale del riesame;
g) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274 lett. b) e c) e 292 lett. c-bis stesso codice), osservando che illogicamente e immotivatamente era stata ritenuta la presenza di esigenze cautelari sia sotto il profilo della probabile reiterazione di reati da parte dell'indagato, in contrasto con il notevole lasso di tempo trascorso dal giorno dell'omicidio e con la carenza di specifica pericolosità sociale dell'indagato (condannato una sola volta per un lieve reato con il beneficio della sospensione condizionale della pena), sia sotto quello del pericolo di fuga, dedotto dal solo rapporto coniugale dello NE con una cittadina ucraina e nonostante il permanere dello stesso in Italia pur essendo stato a conoscenza delle indagini nei suoi confronti per l'omicidio del IG sin dal luglio del 2002;
h) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 275 co. 3^ e 292 co. 2^ lett. c) - bis stesso codice), non essendovi alcuna motivazione in merito alla necessità, per la fattispecie in esame, di applicare soltanto la misura cautelare della custodia in carcere;
i) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), perché le argomentazioni utilizzate dal tribunale del riesame per differenziare la posizione processuale, riguardo alle rispettive pericolosità sociali, dello NE, ristretto in carcere, e del ZI, nei cui confronti è stata annullata la misura custodiale per mancanza di esigenze cautelari, contrastano palesemente con il contenuto del racconto effettuato dallo stesso ZI al IT sulle modalità di commissione dell'omicidio in questione, da cui si evince la maggiore pericolosità del coindagato posto in libertà rispetto a quella dell'odierno ricorrente.
3. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di gravame il giudice del merito, in conseguenza del fatto che l'accordo intervenuto tra il ZI e lo NE per commettere l'omicidio del IG è avvenuto in Italia, ha correttamente ritenuto che l'azione criminosa si è in parte verificata in Italia, di tal che il reato, a norma del secondo comma dell'art. 6 c.p., si considera commesso nel territorio dello
Stato e, quindi, per la sua procedibilità non occorre la richiesta del Ministro di Giustizia.
Infatti è stato costantemente affermato (ex plurimis, Cass., 29.9.1987, Alan, Cass. pen., 1989, 375) che la condotta sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano è quella naturalistica, e cioè l'insieme dei comportamenti fattuali che costituiscono l'azione o l'omissione attribuiti al loro autore, e in essa rientra l'accordo, come nucleo fondamentale e ineliminabile del concorso di persone in un reato, parte dell'elemento psicologico del reato medesimo e dunque parte dell'azione (psichica e non materiale) che costituisce il reato, poi, effettivamente commesso, di tal che, in presenza di detta situazione, il reato consumato all'estero è punibile ex art. 6 co. 2^ c.p. in Italia anche se quivi sono stati messi in essere soltanto atti non punibili, quali il mero accordo criminoso, come tentativo (tra le tante, Cass., 13.6.1986, Brandeburg, Giust. pen., 1986, 2, 609).
Parimenti infondate risultano le censure sub b), c) e d), in quanto gli atti direttamente rimessi dall'autorità giudiziaria tedesca a quella italiana sono utilizzabili ex art. 696 co. 1^ c.p.p., in quanto, contrariamente all'avviso del ricorrente, corrispondono a quanto disciplinato sul punto dalle convenzioni internazionali (Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20.4.1959: Convenzione di Schengen del 14.6.1985) ratificate dallo Stato italiano.
Infatti, va rilevato che in materia di assistenza giudiziaria la Convenzione di Schengen, giusto il disposto dell'art. 48, mira a completare quella di assistenza giudiziaria di Strasburgo, ribadendo (art. 53 co. 1^) quanto disposto dall'art. 15 co. 2^ della convenzione di Strasburgo relativamente alla facoltà delle competenti autorità giudiziarie di richiedere assistenza giudiziaria direttamente, senza, pertanto, ricorrere all'intervento mediato dei rispettivi Ministeri, con particolare riguardo (art. 15 co. 4^ conv. Strasburgo) alle richieste e comunicazioni riguardanti le indagini preliminari al procedimento penale.
In particolare, l'art. 17 della convenzione di Strasburgo non prescrive alcuna legalizzazione o certificazione di conformità per gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo, ne' distingue, a tale fine, tra atti originali e copie.
Ne discende che, stante il principio di specialità che connota l'art. 696 co. 1^ c.p.p. rispetto agli artt. 727 e segg. stesso codice, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria di uno Stato aderente alle Convenzioni di Strasburgo e di Schengen direttamente all'autorità giudiziaria italiana sono ritualmente utilizzabili anche se sprovviste di legalizzazione ovvero da dichiarazione di autenticazione, sempre che, ovviamente, ne sia certa la provenienza:
elemento che non richiede specifiche formalità, in quanto non prescritte dai trattati internazionali citati, ma soltanto la certezza della provenienza degli atti richiesti dall'autorità giudiziaria rogata (cfr. sul punto, l'art. 7 della convenzione di Strasburgo).
Applicando tali principi all'odierna fattispecie, la Corte rileva che gli atti contestati sono stati acquisiti in conformità alle norme pattizie internazionali succitate, di tal che la loro utilizzazione processuale in sede di indagini preliminari risulta pienamente legittima.
La doglianza sub e) (inutilizzabilità di atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca in forma riassuntiva rispetto agli originali da essa acquisiti) risulta inammissibile siccome manifestamente infondata e generica, sia perché, in sede di indagini preliminari, la nozione di indizio fa riferimento a qualsivoglia elemento probatorio tale da far apparire probabile la responsabilità dell'indagato al fatto per il quale si procede, anche se avente come suo contenuto una mera sintesi riassuntiva del documento o atto dal quale deriva, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di legittima utilizzazione nel procedimento de libertate del contenuto di intercettazioni telefoniche riportate in forma riassuntiva (ex plurimis, Sez. 6^, 3.3.2000, Giusti Rodriguez, rv. n. 215848), situazione analoga a quella oggi contestata dal ricorrente;
sia perché la formulazione della censura è proposta in forma generica, mancando una specifica indicazione di quale (o quali) atti si parli e della loro precisa incidenza sulla posizione processuale dell'indagato.
Manifestamente infondata risulta, poi, il sesto motivo di gravame, atteso che nell'ordinanza impugnata sono dettagliatamente elencati gli elementi fattuali costituenti preciso riscontro delle dichiarazioni rese dal IT in merito alla confessione stragiudiziale effettuatagli dal coindagato CI. Al qual proposito è opportuno chiarire che detti elementi assumono la valenza processuale di riscontri, a norma dell'art. 192 co. 3^ c.p.p., del contenuto delle dichiarazioni fatte dal CI al IT
e non già costituiscono diretti indizi di colpevolezza a carico dello NE, la cui qualificazione spetta, invece, alla confessione stragiudiziale resa del sunnominato coindagato al IT, mero testimone, pienamente attendibile come correttamente valutato dai giudici del merito, della medesima.
Il motivo sub g) risulta inammissibile, atteso che il ricorrente mira a ottenere una valutazione diversa, rispetto a quella effettuata dai giudici del merito, dei concreti elementi, specificamente indicati nel provvedimento gravato, in base ai quali è stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari ex lett. b) e c) dell'art. 274 c.p.p., così richiedendo al giudice di legittimità un giudizio sul fatto, non previsto per legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come motivo per ricorrere per Cassazione.
L'ulteriore doglianza sub h) è parimenti inammissibile, atteso che, per un verso, risulta manifestamente infondato, in presenza di una motivazione da parte dei giudici del riesame relativa all'inadeguatezza del meno afflittivo regime degli arresti domiciliari rispetto a quello dell'applicata custodia in carcere, così come interamente riportata dallo stesso ricorrente nell'atto di impugnazione, e che, per altro verso, comporta censure di mero fatto, inammissibili in questa sede di legittimità, sulle ragioni che hanno determinato un giudizio di adeguatezza alla fattispecie della sola misura della custodia in carcere.
Infine, la doglianza sub i), riguardante il dedotto vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata derivante dalla disparità di trattamento in merito alla sussistenza di esigenze cautelari tra lo NE e il coindagato ZI, si appalesa del tutto infondata, atteso che nel procedimento de libertate non è rilevabile detto vizio, sub specie della manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, allorquando, come nella specie in esame, la diversa valutazione, in relazione alla sussistenza o meno di esigenze cautelari, è stata determinata da motivi meramente soggettivi, siccome personali a ciascuno degli indagati e di natura diversa, e non da motivi comuni a entrambi, di guisa che non sono rilevabili le denunciate illogicità e contraddittorietà motivazionali. Per le suesposte ragioni il gravame va essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 94 co. 1^- ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1^-ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004