Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 1
L'attività svolta a titolo meramente gratuito da parte dello psicoterapeuta che chieda al competente Consiglio dell'ordine l'abilitazione all'esercizio della professione non è qualificabile come "professionale" ai sensi dell'art. 35 della legge 56/89, ed è conseguentemente legittimo il rigetto della domanda "de qua" da parte del Consiglio stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9485 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Michele Cantillo Presidente
Dr. Pasquale Reale Consigliere
Dr. Alessandro Criscuolo Consigliere
Dr. Antonio Gisotti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 7357 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
EP ER IN, elettivamente domiciliato in Roma alla V. F. Confalonieri n. 2, presso l'avv. Gianfranco Parisi di Roma che, con l'avv. Gianfranco Pajani di Milano, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cosseria n. 5, presso gli avv.ti Guido Francesco Romanelli e Gustavo Romanelli, che, con l'avv. Giuliano Gallanti di Genova, lo rappresentano e difendono, per procura a margine del controricorso e deliberazione consiliare del 17 giugno 1997.
CONTRORICORRENTE
E
P.G. presso la Corte d'appello di Genova, Palazzo di Giustizia, Piazza Vittoria n. 1.
INTIMATO
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 27 del 4 - 18 aprile 1996. Udita all'udienza del 19 maggio 1999, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv.ti Gianfranco Parisi per il ricorrente e Guido Francesco Romanelli, per il controricorrente, che hanno insistito ciascuno per l'accoglimento delle proprie istanze ed eccezioni. Udito il P.M., in persona del dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
SE IS RI impugnava, con ricorso al Tribunale di Genova, la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Liguria, che gli aveva negato l'abilitazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, chiesta ai sensi dell'art. 35 della L. 18 febbraio 1989 n.56; il Tribunale, in accoglimento del ricorso,
dichiarava il diritto dell'attore all'esercizio della psicoterapia. Il gravame dal Consiglio dell'Ordine, con il quale era eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., deducendosi nel merito che il dr. IS NO non era in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, era accolto dalla Corte d'appello di Genova, con compensazione delle spese: con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte, affermata la propria giurisdizione nella materia regolante i diritti soggettivi insiti nell'abilitazione all'esercizio della psicoterapia, riconosceva la legittimità della delibera del Consiglio impugnata, che si fondava sull'insufficienza del curriculum formativo e professionale del ricorrente ritenuta adeguata in primo grado erroneamente, dato che l'attività abilitante esercitata dall'istante era stata gratuita sia nel Centro Studio Analgesia di Milano che nell'Istituto Fisioterapico per la Ricerca e Terapia del dolore e, quindi, non era qualificabile come "professionale ai sensi dell'art. 35 della L. 56/ 89, dovendosi escludere che un impegno "volontario" costituisse attività "preminente e continua" per colui che chiedeva l'abilitazione. Poiché il citato art. 35 consentiva l'attività di psicoterapeuta sul presupposto della documentazione dell'interessato della preminente e continua sua attività professionale di psicoterapeuta, la gratuità delle prestazioni, anche se in genere è irrilevante per evidenziare la natura professionale di una prestazione intellettuale, nel caso diveniva ostativa all'abilitazione, non solo per la naturale onerosità della prestazione intellettuale come disciplinata negli artt. 2229 e 2222 c. e - , ma anche in quanto gratuità e volontarietà erano incompatibili con la preminenza e la continuità richieste dalla legge. Le tre certificazioni esibite non dimostravano la remuneratività dell'attività del richiedente e la professionalità delle sue prestazioni per cui l'istanza di abilitazione esattamente era stata respinta. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il IS NO per unico motivo e il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Liguria resiste con controricorso e successiva memoria ex art. 378 c. p. c. , nella quale di nuovo si eccepisce il difetto di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta con la memoria ex art. 378 c.p.c. dal Consiglio dell'Ordine degli psicologi è inammissibile, dato che essa è stata già rigettata con statuizione costituente giudicato nella sentenza impugnata;
la questione, infatti, fu specificamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale in conformità a quanto in seguito hanno deciso le S.U. di questa Corte (3 ottobre 1996 n. 8633 e 21 febbraio 1997 n. 1620), affermando la giurisdizione dell'A.G.O. Dato che sulla questione si è avuta acquiescenza delle parti che non hanno proposto ricorso avverso la soluzione adottata dalla Corte d'appello, sollevando il problema di nuovo solo tardivamente con la memoria aggiunta, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (oltre che irritualmente ex artt. 360 n. 1, 374, 382 c. p. c. l'eccezione è palesemente tardiva e inammissibile.
2. Il ricorso deduce violazione dell'art. 35, 1^ comma L. 18 febbraio 1989 n. 56 e degli artt. 2230 e 2233 c. c., anche per insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la Corte territoriale aveva illogicamente riconosciute come possibili prestazioni professionali gratuite, escludendo poi che la gratuità potesse far riconoscere la preminenza o continuità dell'esercizio professionale da parte di chi vuole essere abilitato all'attività psicoterapeutica. Se l'onerosità dell'attività professionale non era necessaria quale elemento costitutivo del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, la decisione impugnata era illogica quando affermava che le prestazioni psicoterapeutiche gratuite non rilevano come attività professionale, almeno preminente o continuativa, al fine della legittimazione all'esercizio della psicoterapia. Nel controricorso si chiede di confermare la ricostruzione della Corte territoriale in ordine alle prestazioni professionali presupposto dell'abilitazione, impugnandosi in ogni caso la sufficienza delle prove della formazione di controparte per l'attività psicoterapeutica.
3. L'art. 35 della L. 18 febbraio 1989 n. 56 sancisce: "In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". Come risulta da tale ultimo inciso, trattasi di norma transitoria tendente a consentire l'abilitazione all'attività di psicoterapeuta, in sede di prima applicazione della legge, agli iscritti all'albo degli psicologi laureati da almeno cinque anni(pur se non in medicina o psicologia), che dichiarino e documentino la loro formazione e attività professionale fondata su una seria preparazione specifica (Cass. 17 settembre 1998 n. 9275) In via ordinaria, infatti, l'art. 3 della L. 56/89 autorizza l'esercizio dell'attività psicoterapeutica per i soli laureati in psicologia o medicina e chirurgia, che abbiano specifica formazione professionale acquisita in scuole di specializzazione quadriennali universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti (sull'abilitazione ordinaria:
S.U. 21 febbraio 1997 n. 1260); nella prima fase di attuazione dell'albo degli psicologi, nel quale possono essere inseriti anche soggetti non laureati in medicina o in psicologia (art.32 L. n.56/89) e fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge,
l'art. 35 consente a coloro che hanno i requisiti sopra indicati l'abilitazione eccezionale ad esercitare la psicoterapia, se iscritti all'albo degli psicologi. La Corte territoriale ha ritenuto non documentato l'esercizio pregresso della "professione" psicoterapeutica, distinta nell'art. 35 citato dalla "attività" per la quale si chiede l'abilitazione, per avere l'istante dimostrato un'attività gratuita e priva quindi di carattere "professionale", perché alla professionalità è naturalmente collegata l'onerosità della prestazione intellettuale del professionista, che solo eccezionalmente può non essere retribuita e quindi non può essere gratuita "in via preminente e continuativa". In effetti, prima della L. 56/89 sulla professione di psicologo, solo per un breve periodo vi era stata equiparazione degli psicologi psicoterapeuti ai medici, ai sensi delle L. 18 marzo 1968 n. 431 e 21 giugno 1971 n. 515, ma, con il D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico del personale delle U.S.L., tale equiparazione era terminata (cosi Cass. Sez. Lav. 1 ottobre 1997 n. 9586). La scelta della Corte di merito di considerare rilevante per l'abilitazione solo un esercizio professionale tipico retribuito non si oppone anzitutto con l'inesistenza di una categoria di psicoterapeuti professionisti non medici prima della L. 56/89, dato che l'espressione "professione" di cui agli artt. 3 e 35 della stessa legge, diversa dall'altra "attività" utilizzata nel medesimo contesto, sottolinea proprio una differenza che, in mancanza del!' iscrizione in apposito albo per l'inesistenza di una professione "protetta" che non fosse quella medica, solo con l'onerosità può caratterizzarsi. L'attività di psicoterapeuta in via ordinaria, per l'art. 3, può esercitarsi per i medici e psicologi che abbiano frequentato scuole tendenti ad una specifica formazione professionale;
per il riconoscimento del legittimo esercizio di attività psicoterapeutica, per chi non sia laureato in medicina o psicologia, l'art. 35 della L. 56/89, consente, per un periodo limitato e transitorio di cinque anni (comma terzo), il diritto eccezionale d'ottenere analoga legittimazione anche a soggetti laureati, sia pure non in medicina o psicologia, purché iscritti all'albo degli psicologi, quando evidenzino adeguata formazione (curriculum formativo) ed una concreta pregressa esperienza professionale in psicoterapia, documentando non solo l'esercizio professionale, ma anche il suo carattere preminente e continuo, certamente incompatibile con un'attività volontaria o gratuita d'assistenza o consulenza. Il carattere temporaneo e transitorio della norma non è di certo compatibile con un'attività gratuita che, se prova l'addestramento di cui all'art. 3 non dimostra il conseguimento di un chiaro esercizio professionale di- psicoterapeuta che, per la sua specificità, secondo gran parte delle scuole scientifiche nella materia, si fonda su prestazioni retribuite dal paziente. Anche se in via generale non si esclude l'esistenza di prestazioni d'opera professionale gratuite (così Cass. 3 dicembre 1994 n. 10393), soprattutto in una fase di formazione per poter pervenire ad una sorta di specializzazione, ricevendo in tal caso il professionista un vantaggio indiretto dall'attività svolta (così Cass.6 luglio 1976 n. 2507) consistente nel l'addestramento all'attività specialistica, nel caso di specie, in cui il legislatore vuole sanare situazioni in fatto esistenti, le stesse possono rilevare come legittimanti, solo se rispondono ai requisiti naturali tipici dell'attività c.d. professionale. L'avere la norma previsto il carattere preminente e continuo dell'attività professionale per chi aspira all'abilitazione rende logicamente insufficiente l'esistenza di sole prestazioni volontarie e gratuite, incompatibili con una professione di fatto che può essere legalizzata solo sulla base di un pregresso riconoscimento retribuito in via ordinaria dell'esercizio della psicoterapia. Non solo quindi è da escludere la dedotta violazione dell'art. 35 della L.56/89, ma la logica e coerente motivazione della sentenza impugnata risponde alla ratio legis, in quanto la sanatoria delle pregresse situazioni può essere logica nel sistema della nuova professione disciplinata purché le stesse abbiano avuto carattere preminente e continuo e siano state retribuite ordinariamente dai pazienti così potendosi far rientrare nelle prestazioni d'opera intellettuale anche se non provenienti da una delle c.d. professioni protette. Pertanto la sentenza impugnata, logicamente e sufficientemente motivata, in rapporto alla lettera e alla ratio legis, deve essere confermata e il ricorso infondato deve rigettarsi.
Per la novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999