Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9485
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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L'attività svolta a titolo meramente gratuito da parte dello psicoterapeuta che chieda al competente Consiglio dell'ordine l'abilitazione all'esercizio della professione non è qualificabile come "professionale" ai sensi dell'art. 35 della legge 56/89, ed è conseguentemente legittimo il rigetto della domanda "de qua" da parte del Consiglio stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9485
    Data del deposito : 7 settembre 1999

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