Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT NA, D'NG DE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato BENIAMINO SANGIORGIO, giusta procura speciale per Notar GI LI di Bologna del 10/06/02 rep. n. 307089;
- ricorrenti -
contro
LL GO, LA EL, nonché LA ASSIC SPA in persona del procuratore speciale Dr. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE COLIVA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
MINISTERO DELLA DIFESA, AS SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 420/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 02/02/01 e depositata il 30/04/01 (R.G. 820/98);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con i provvedimenti conseguenti. LA CORTE PREMETTE IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, GO LL e
EL LA (entrambi proprietari e - il primo - anche conducente del veicolo Volvo tg. LI/399180 ) convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna: il MINISTERO DELLA DIFESA - in persona del ministro in carica - (quale proprietario del camion militare ACM-80 tg. EI/532BS ), nonché gli eredi di EN D'NG (conducente, nella specificata occasione, dell'automezzo suddetto) e l' AS - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante - per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale verificatosi, tra i mezzi medesimi, il 28/12/1989 su un tratto dell'autostrada A/13 in Comune di Bentivoglio, allorché l'auto del predetto LL, mentre costui effettuava il sorpasso del menzionato autoveicolo militare, era venuta in collisione con quest'ultimo a causa di un repentino ed inopinato spostamento a sinistra dello stesso.
I convenuti si costituivano contestando sotto vari profili la domanda degli attori e chiedendone l'integrale o parziale rigetto. L'indicato MINISTERO e D'NG TT NA - quale erede del coniuge EN D'NG (deceduto nell'incidente) e in rappresentanza del figlio minore DE D'NGS - adducendo la colpa (esclusiva o concorrente) dello stesso LL nella produzione del sinistro, chiedevano, a loro volta, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni riportati rispettivamente. La TT, inoltre, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la S.p.A. LA IO, estendendo anche nei confronti di questa ultima la propria riconvenzionale domanda risarcitoria. Con sentenza 6/5-12/6/1997, l'adito Tribunale, ricostruita, attraverso le acquisite dichiarazioni testimoniali e le altre risultanze istruttorie, la dinamica dell'incidente in questione e ravvisata, al riguardo, l'esclusiva colpa del D'NG (quale conducente dell'automezzo militare), condannava, in solido, la TT (in proprio e nella spiegata veste rappresentativa) e l' AS al risarcimento dei danni in favore degli attori nella specificata misura e conseguentemente respingeva le svolte domande riconvenzionali.
L'appello proposto dalla TT nella duplice qualità ed al quale resisteva solo la LA IO era rigettato dalla Corte bolognese, con sentenza 30 aprile 2001, compensando le spese del grado, ribadendo in toto la dinamica del sinistro come accertata in prime cure.
Per la Cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la TT e DE D'NG con unico complesso motivo, al quale ha resistito la LA ASS.NI con controricorso e memoria. Rileva in diritto, conformemente al P.G..
"I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2^ co., c.c. in relazione anche agli artt. 106 c.d.s. T.U. 393/59 reg. al c.d.s. D.P.R. 420/59, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) su un punto decisivo della controversia in ordine alla verifica della sussistenza di un concorso di colpa in capo al LL conducente di veicolo Volvo, assumendo in particolare:
a) che il giudice penale aveva mandato assolto il LL dal reato di omicidio colposo ai danni di EN D'NG (il quale era alla guida di un mezzo militare) con la formula "perché il fatto non costituisce reato", sulla base di una "irresolubile incertezza" sulle modalità del sinistro;
che, anche avvalendosi delle argomentazioni svolte dal giudice penale nella motivazione della sentenza di assoluzione, essi avevano dedotto in appello il concorso di colpa del LL, per non avere dato la prova liberatoria di cui al 2^ comma dell'art. 2054 c.c.;
b) che invece del tutto apoditticamente il giudice di appello aveva escluso la colpa concorrente del LL, sul presupposto che l'incidente "non poteva che essere riferito all'improvviso e immotivato spostamento del veicolo militare", omettendo ogni valutazione in ordine all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054 c.c.; che in particolare non era stata approfondita l'indagine in ordine al mantenimento della distanza di sicurezza laterale da parte del veicolo del LL e che, anche nella ipotesi di accertamento della responsabilità del conducente di uno dei due veicoli, l'altro è comunque tenuto a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
RITENUTO
che secondo la costante giurisprudenza della S.C., nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. 1999, n. 4648; Cass. 1998, n. 21724; Cass. 1988, n. 2834);
che nella specie la presunzione di cui al 2 comma dell'art. 2054 c.c., a carico del LL, è stata esclusa dal giudice di appello sulla base della ricostruzione delle modalità del sinistro operata dal primo giudice e confermata in appello, secondo la quale l'incidente ebbe a verificarsi a causa dello spostamento improvviso e immotivato del D'NG verso la corsia esterna nel mentre il LL stava effettuando una manovra di sorpasso legittimamente iniziata;
che la ricostruzione delle modalità dell'incidente, la valutazione della condotta delle persone coinvolte e l'accertamento delle rispettive colpe integrano giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivati (v. da ultimo Cass. 2003, n. 5375);
che nella specie la decisione dei giudici di appello è sorretta da motivazione congrua ed adeguata, sicché si sottrae a censura;
che, pertanto, ricorrono i presupposti per la pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. attesa la manifesta infondatezza del ricorso;
che, tuttavia, giusti motivi inducono a compensare, fra tutte le parti, le spese del presente grado;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004