Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2016, n. 25527
CASS
Sentenza 27 ottobre 2016

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Massime1

In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e "hard disk") coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l'interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro. (La Corte, in una fattispecie di bancarotta fraudolenta, ritenuto ammissibile il ricorso, ha affermato la legittimità del sequestro della documentazione contabile ed extracontabile della società fallita contenuta negli hard disk restituiti all'indagato, fatto salvo il diritto di quest'ultimo a chiedere, ai sensi dell'art. 254, ultimo comma, cod. proc. pen., la distruzione delle copie di informazioni irrilevanti estratte).

Commentari3

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    Messaggi conservati nel telefono acquisibili nelle indagini senza le garanzie fissate per la corrispondenza Massima Giurisprudenziale Ai fini penali, i messaggi conservati nella memoria del telefono (SMS, email, WhatsApp) non rientrano nel concetto di corrispondenza né in quello di intercettazione, e sono validamente acquisibili senza le procedure di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale. Decisione: Sentenza n. 1822/2018 Cassazione Penale – Sezione V Classificazione: Fallimentare, Penale Massima: I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell'apparecchio …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2016, n. 25527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25527
Data del deposito : 27 ottobre 2016

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