Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purchè non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro di una somma di denaro per carenza di motivazione in ordine alla sua provenienza quale compenso per traffico di influenze o alla sua destinazione quale provvista per corrompere pubblici funzionari).
Commentari • 4
- 1. Riciclaggio: sulla legittimità del sequestro probatorioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva, cioè non fondata su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto, di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il mero possesso di un'ingente somma di denaro, in parte occultata nell'autovettura ed in parte rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, non fosse sufficiente a giustificarne il sequestro, difettando, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Sequestro massivo è sproporzionato e quindi illegittimo (Cass. 43556/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2019
E' illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un materiale documentativo, compreso quello presente in un sistema informatico, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. Palesemente illegittimo per violazione degli indicati criteri di adeguatezza e proporzionalità il sequesto di una massa indiscriminata di documentazione. E' di certo illegittima, se non accompagnata da specifiche ragioni, una indiscriminata acquisizione dell'intero contenuto di un sistema informatico, perché anche un singolo computer può essere equiparato "ad un intero deposito in …
Leggi di più… - 3. ANTIRICILAGGIO: il mero possesso di ingente somme in contanti non è sufficiente a presupporre la provenienza illecita dello stessoAvv. Alice Passacqua · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 ottobre 2018
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'impresa Nel caso di specie il reato di riciclaggio contestato al fine di disporre il sequestro è frutto di una mera ipotesi astratta, basata esclusivamente sulla quantità del contante e non confortata da alcun elemento concreto. In assenza di qualsiasi elemento idoneo ad ipotizzare l'esistenza di un delitto presupposto dal quale abbia avuto origine la somma contante tratta in sequestro, infatti, non appare allo stato possibile ritenere che la provenienza della somma sia illecita. Questo è quanto espresso dalla sentenza n. 39006 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, del 13 luglio 2018, pubblicata in data …
Leggi di più… - 4. Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2018
Il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (od anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio. La motivazione di un sequestro, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2014, n. 33229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33229 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 02/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 646
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 1720/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI EL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 06/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il Difensore del VI, avv. EL Melandri, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 6/12/2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, - ha respinto una istanza di restituzione formulata nell'interesse di VI EL. L'istanza concerneva beni appresi in esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro adottato dal pubblico ministero nell'ambito delle indagini preliminari relative ai reati di corruzione e turbativa d'asta, in ipotesi commessi con riguardo ad un bando dell'Agenzia del Demanio del Lazio per l'assegnazione di un'area sita nel piazzale Clodio di Roma, a fini di riqualificazione e di realizzazione di parcheggi. Il Giudice del merito ha considerato generiche le indicazioni di VI circa la provenienza della somma rinvenuta nella sua disponibilità (detta somma sarebbe stata versata al ricorrente da IN IE, relativamente ad una consulenza per la partecipazione al bando in questione). Ha considerato anomalo che VI avesse istruito personale dipendente dal IN sul preciso momento in cui l'offerta avrebbe dovuto essere presentata, considerando tra l'altro gi accertati e frequenti contatti tra l'odierno ricorrente ed il direttore dell'Agenzia del Demanio del Lazio, durante tutto l'arco della vicenda.
Per tali ragioni ha ritenuto sussistere il fumus necessario e sufficiente per la prosecuzione del sequestro.
2. Nell'interesse di VI EL il Difensore ha dedotto, con unico motivo, la illegittimità del sequestro.
Dopo aver ricordato che in una cassetta di sicurezza nella disponibilità del ricorrente è stata sequestrata, tra l'altro, la somma contante di 100.000 Euro, si precisa nel ricorso che VI è pensionato dal 2006, e dal 2012 non fa più parte del Comitato di gestione dell'Agenzia del territorio, ente comunque diverso dall'Agenzia del Demanio. Egli ha dunque perso da tempo la qualità di pubblico ufficiale, e solo in qualità di consulente avrebbe coadiuvato IN nella partecipazione all'asta bandita per l'area di Piazzale Clodio, ricevendone un compenso di 35.000 Euro. La porzione ulteriore del denaro accantonato sarebbe riferibile a risparmi personali dell'indagato o di suoi familiari, e la sua conservazione in termini di liquidità sarebbe connessa alla necessità di pagare debiti pertinenti alla farmacia acquistata da un figlio dell'interessato.
Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione in ordine alla finalizzazione probatoria del vincolo, e finanche alla pertinenza a reato delle cose sequestrate.
Nello stesso contesto il Difensore assume che nel corso dell'udienza camerale il pubblico ministero avrebbe modificato la contestazione, ripiegando sull'ipotesi di reato prevista dall'art. 346 bis c.p., e così violando il diritto di difesa degli interessati (tra l'altro prendendo la parola per ultimo). Il reato di turbativa d'asta non sarebbe quindi più configurabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso de quo - ammissibile alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 9857 del 30/10/2008, Manesi, rv. 242290) - è anche fondato, relativamente al denunciato vizio di carenza assoluta di motivazione riguardo alle condizioni legittimanti la prosecuzione del vincolo.
2. Il decreto di perquisizione locale dal quale sono scaturiti i sequestri de quibus ipotizzava a carico di VI EL, e dei coindagati AL e IN, i reati di corruzione propria (capo b) e di turbativa d'asta (capo a).
Pare di comprendere, sulla base degli atti, che l'imputazione provvisoria sia stata parzialmente disattesa dal Giudice della cautela, essendosi constatato come all'epoca dei fatti VI non svolgesse funzioni pubbliche, o comunque funzioni pertinenti al procedimento amministrativo preso in considerazione. Piuttosto, l'odierno ricorrente avrebbe assunto funzioni di mediatore tra gli esponenti della FL ER e non meglio indicati funzionari dell'Agenzia per il demanio, dando vita al reato di cui all'art. 346 bis c.p.. In sostanza, rispetto al reato di corruzione configurato dal Pubblico ministero, si è esclusa finanche la sussistenza del fumus necessario e sufficiente a legittimare l'atto di sequestro.
Sennonché il Giudice della cautela non è giunto neppure ad enunciare (e quindi, men che meno, a documentare, sia pure nella prospettiva di valutazione tipica della sede) l'ipotesi alternativa di reato cui dovrebbe connettersi la misura cautelare. Si è scritto piuttosto (e solamente) che "non risulta assolutamente chiaro il ruolo ricoperto dal VI nel bando di gara pubblicato dall'agenzia del demanio del Lazio".
Ora, per quanto si discuta nella specie di una cautela reale, sembra chiaro piuttosto come spetti al pubblico ministero, e per quanto gli compete al giudice, indicare con accettabile precisione il fatto storico cui si riferisce la cautela, e la relativa qualificazione giuridica. La funzione strumentale del sequestro - e dunque il regime peculiare della prova che ad esso sottende - si legittima con riguardo all'accertamento del fatto ipotizzato, e non quando si debba ancora identificare il fatto meritevole dell'investigazione. Nella specie, come detto, manca l'enunciazione, prima ancora che la valutazione, di un traffico d'influenza.
E di tale fattispecie, per l'effetto, resta oscuro qualunque possibile profilo di rilievo.
D'altra parte, anche volendo ammettere che il provvedimento impugnato sia stato deliberato con riferimento concorrente al delitto di turbativa d'asta, non sono apprezzate, con riferimento pur sommario alle circostanze del caso concreto, ne' la funzione probatoria del vincolo, almeno con riguardo al denaro (sul quale principalmente si concentra l'attenzione del ricorrente), ne' la questione della pertinenza della cosa allo specifico delitto in contestazione. La prosecuzione della cautela reale, in caso di carenza originaria o sopravvenuta della sua utilità ai fini della prova, va disposta dal giudice con un provvedimento assunto secondo il disposto concorrente dell'art. 262 c.p., comma 3, e art. 321 c.p., avuto particolare riguardo, nella prospettiva di una eventuale confisca, al comma 2 di tale ultima norma).
Ora, pur volendo ammettere che il provvedimento impugnato sia stato sostanzialmente assunto in applicazione delle norme indicate, è agevole constatare come lo stesso provvedimento sia comunque privo del contenuto motivazionale minimo esigibile. È appena necessario premettere, al proposito, come non sia sufficiente l'enunciazione di una regola astratta, ma occorra almeno la enunciazione che nel caso di specie ricorrono le condizioni di fatto utili all'applicazione della fattispecie. In altre parole, non è sufficiente rammentare che il corpo del reato può essere oggetto di sequestro, essendo piuttosto indispensabile (se non solo, almeno) la chiara indicazione del reato e delle ragioni di strumentalità o pertinenza della cosa sequestrata.
Nella specie non risulta affrontato, neppure per implicito, il tema della utilità probatoria della conservazione del vincolo, il che risulta risolutivo almeno riguardo alla somma di denaro, il cui possesso da parte del ricorrente potrebbe e potrà essere dimostrato su base documentale. Che si tratti poi di corpo del reato è assunto che dovrebbe postulare almeno l'enunciazione del reato in questione e della specifica funzione assunta dalla cosa nell'economia del fatto illecito.
Dovrebbe essere stabilito, ad esempio, se si ipotizza che il denaro proveniente da IN costituisse il compenso per il traffico d'influenza, o fosse destinato alla corruzione di pubblici funzionari, o comunque dovrebbe essere chiarito come potesse risultare strumentale alla turbativa d'asta.
3. È quindi necessario provvedere all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La prosecuzione del sequestro - specie riguardo al denaro - potrà essere giustificata nell'ottica dell'utilità probatoria, oppure stabilendo che il vincolo deve continuare nella prospettiva dell'eventuale confisca, così assumendo natura e funzioni preventive.
In ogni caso si farà applicazione del principio secondo cui "in tema di sequestro probatorio, ai fini della legittimità dello stesso non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità del rapporto di queste con il reato" (Sez. 6, Sentenza n. 1683 del 27/11/2013, rv. 258416). Va per altro chiarito, al proposito, che la "possibilità" non può essere intesa nel senso di una compatibilità del tutto astratta, ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, quasi che il sequestro possa considerarsi legittimo tutte le volte in cui non ricorrano elementi idonei a dimostrare, in termini perentori, che la cosa non è pertinente al reato o non ne rappresenta il corpo od il frutto. Ciò a maggior ragione quando si tratti di un sequestro del quale l'instaurazione e la prosecuzione trovino la propria giustificazione sostanziale non nella rilevanza probatoria del vincolo, quanto piuttosto nella sua strumentalità ad una futura ed ipotetica confisca. Tanto da imporre, per l'eventualità d'una riconosciuta carenza originaria o cessazione delle esigenze cautelari, l'adozione di una misura cautelare finalizzata alla conservazione della cautela (cioè il sequestro preventivo: art. 262 c.p.p., comma 5), con il corrispondente corredo di natura indiziaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2014