Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2001, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
E . N T O R 4 I A Z ' 8 1 L A Aula 'A' L R Minori ° E T N D S I I 3 S G 8 E N 9 R E 1 S - A 5 I - D EPUBBLICA ITALIANA A 4 E O E T L G N L E IN ME DEL PO04 G O S E B E L E 2 PREMA DICASSAZIONE 8 LA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 13400/99 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.8180 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere - Ud.19/12/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Walter CELENTANO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 300 25 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE elettivamente AR FE, AG NA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA, VIA MONTEBELLO 109, presso il UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentati e difesi dottor FIOREDI GENNARO, day Sig. N.C 3000 AT FE, giusta delega a per diritti dall'avvocato 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE margine del ricorso;
- ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. F.L PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI 2B BEN 2001 NAPOLI;
intimato CANCELLERIA 2000 avverso il decreto della Corte d'Appello di NAPOLI, Г 2458 Sezione Minori, depositato il 20/05/99; -1- CG440969 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Maria 300 per diritti L. 1 GEN 2001- 1 Gabriella LUCCIOLI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per Richiesta copia studio dal Sig. KRONOS l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. зая per diritti L. il 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 19 - 26 ottobre 1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli rigettava l' istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di idoneità all' adozione internazionale dei coniugi FE RN ed NA OL, per inesistenza del requisito temporale richiesto dall' art. 6 comma 1° della legge n. 184 del 1983, avendo gli interessati contratto matrimonio il 10 giugno 1997. L' RN e la OL proponevano reclamo, deducendo che avevano convissuto more uxorio dal 1991 e che dovevano considerarsi pienamente idonei all' adozione. Con decreto del 7 aprile - 20 maggio 1999 la Corte di Appello di Napoli, sezione per i minorenni, rigettava il reclamo, rilevando la non equiparabilità tra famiglia di fatto e famiglia legittima in relazione al requisito formale della protrazione per tre anni del vincolo matrimoniale e pertanto l' ininfluenza ai fini adottivi della convivenza prematrimoniale dei reclamanti. Avverso tale provvedimento l' RN e la OL hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si deduce l' errore della Corte di Appello per aver negato rilevanza alla famiglia di fatto ed escluso la sua piena equiparabilità a quella legittima. Si deduce altresì che la medesima Corte avrebbe dovuto tener conto dei tempi tecnici che normalmente intercorrono tra la proposizione della domanda ed il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, tali da far maturare il periodo triennale di matrimonio. Il ricorso è inammissibile. Costituisce invero acquisizione pacifica nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che il provvedimento camerale con il quale la Corte di Appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità all' adozione di minori stranieri, di cui all'art. 30 della legge n. 184 del 1983, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento interlocutorio ed insuscettibile di giudicato, che non incide sui diritti o sullo status dei richiedenti, né risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma conclude un procedimento di volontaria giurisdizione volto alla tutela esclusiva dell' interesse del minore ( v. Cass. 1997 n. 4470; 1996 n. 5567; 1995 n. 13157; 1990 n. 7662; 1990 n. 6763). Esclusa infatti la sussistenza di un diritto dei coniugi italiani di adottare un minore straniero, appare evidente che il provvedimento in discorso, se è reso in termini positivi, non rende per ciò solo i destinatari adottanti 0 " affidatari" di un determinato minore, ma " " si limita a consentire che essi possano in futuro - subordinatamente al verificarsi di una complessa serie di eventi - acquisire dette qualità, mentre se è reso in termini negativi non è idoneo a fissare una situazione in termini di definitività, restando comunque nella facoltà dei richiedenti di rinnovare l'istanza: la stessa possibilità di riproposizione della richiesta vale ad escludere il verificarsi del definitivo pregiudizio, per la rimozione del quale soccorre il ricorso straordinario per cassazione. 2 Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante la qualità della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 dicembre 2000. KPRESIDE IL CONSIGLIERE ESTENSORE PRESIDEN precist CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria huse puinet 2.5 GEN 2001 - IL CANCELLIERE виж байглиб E N O . I T 4 Z P 8 1 A A R ° L T L S N E I D 3 G 8 E I S 9 R 1 N - A E 5 S D - I 4 E A T E O N G E L G S L E E O L B 2 E 8 3