Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
La motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 30993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30993 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
3 09 9 3/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - Sent. n.вог Composta da Silvio Amoresano cc 5 aprile 2016 Enrico Manzon R.G. n. 45947/2015 Emanuela Gai Alessandro M. Andronio - Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA RO, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 22 luglio 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, nel senso del rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO - Con ordinanza del 22 luglio 2015, il Tribunale di Cuneo ha rigettato 1. l'istanza di riesame avverso il decreto del pubblico ministero del 17 giugno 2015, di convalida del sequestro probatorio di documenti, computer e accessori, effettuato dalla polizia giudiziaria, per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989. 2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1.-Con un primo motivo di doglianza, si sostiene che il decreto del pubblico ministero non indica le ragioni d'urgenza né le finalità probatorie del sequestro operato dalla polizia giudiziaria e che tale lacuna non potrebbe essere colmata dal Tribunale, come invece avvenuto. -2.2. In secondo luogo, si deduce la violazione dell'art. 24 Cost., sul rilievo che il Tribunale non avrebbe consentito alla difesa di produrre la documentazione a sostegno della propria prospettazione: si sarebbe trattato di documentazione diretta a dimostrare che nel caso di specie non erano applicabili i regime concessorio e quello autorizzatorio fissati dalla legislazione italiana, essendo il centro gestito dall'indagato un semplice Internet point. -2.3. In terzo luogo, si lamenta l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché delle disposizioni che prevedono l'obbligo di dotarsi di concessione e autorizzazione, ribadendo che, nel caso di specie, si tratterebbe di un Internet point che non gestiva né organizzava le scommesse e non si assumeva alcun rischio in merito al contratto stipulato dal giocatore italiano, trattandosi quindi di uno sportello virtuale affiliato al bookmaker maltese DT TD. Si contesta, inoltre, la legittimità della sanatoria disposta con l'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, in quanto semplicemente diretta a garantire introiti allo Stato;
sanatoria alla quale la società DT TD e lo stesso indagato non avrebbe aderito, contestando di dover essere considerati alla stregua di evasori fiscali. Si afferma, inotre, che la nuova normativa avrebbe di fatto eliminato il regime concessorio a favore del solo regime autorizzatorio;
con la conseguenza che non sarebbe più configurabile il reato contestato. Si richiama, poi, la giurisprudenza comunitaria relativa alla discriminazione dei bookmaker stranieri operanti con sportelli sul territorio italiano. Si sostiene, altresì, che la società ST TD non avrebbe partecipato al bando di gara del 2012 a causa dell'illegittima clausola relativa alla durata delle concessioni contenuta nello stesso bando. L'indagato lamenta, infine, di non essere in possesso della licenza ex art. 88 4 m 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché la stessa gli era stata negata per il mancato possesso del titolo concessorio in capo al bookmaker comunitario.
2.4. In quarto luogo, la difesa lamenta la mancata considerazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per l'oggettiva difficoltà di comprendere la normativa vigente e chiede, in via subordinata, che sia proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, nonché dell'art. 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di ottenere un titolo abitativo anche per coloro che hanno già regolarmente pagato l'imposta unica, mentre agli evasori è stata data questa possibilità. Chiede, infine, che sia proposta questione pregiudiziale interpretativa di fronte alla Corte di giustizia europea del sistema dei bandi italiani. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. -3.1. Il primo motivo di doglianza con cui si lamenta che il decreto del pubblico ministero non indica le ragioni d'urgenza né le finalità probatorie del sequestro operato dalla polizia giudiziaria e si sostiene che tale lacuna non può essere confermata dal Tribunale è manifestamente infondato. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che l'operatività delle apparecchiature, con particolare riferimento all'accertamento se le stesse fossero collegate esclusivamente al sito del bookmaker maltese o capaci di ulteriori prestazioni sui motori di ricerca, è questione che può essere concretamente accertata solo tramite l'esame dei computer in sequestro, eventualmente analizzando sui dischi rigidi degli stessi le tracce di precedenti collegamenti;
cosicché la rimozione del vincolo osterebbe alla possibilità di accertamento anche in relazione ad elementi di prova favorevoli all'indagato. Si tratta, oltretutto, ove l'ipotesi di reato risultasse suffragata, di beni che costituirebbero corpo del reato sarebbero quindi meritevoli di confisca. Quanto alla motivazione del provvedimento di sequestro, la stessa fa riferimento alla natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato attribuibile a tutti i beni oggetto di vincolo e tale riferimento deve essere ritenuto sufficiente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in caso di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il pubblico ministero che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Provier A pubblico ministero e dal successivo deposito ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen. E il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica (ex multis, sez. 2, 8 ottobre 2008, n. 39382, rv. 241881). -3.2. Il secondo motivo di doglianza è anch'esso manifestamente infondato. Dalla semplice lettura del provvedimento impugnato emerge che le produzioni documentali difensive delle quali si lamenta la mancata acquisizione non sarebbero state comunque idonee ad influire sulla decisione, perché attengono al merito della vicenda piuttosto che al profilo cautelare oggetto di valutazione. E, del resto, la difesa non contesta neanche con ricorso per cassazione l'affermazione del Tribunale secondo cui gli apparati telematici sequestrati erano utilizzati per il collegamento al sito del bookmaker straniero ST TD, pacificamente privo di concessione e di autorizzazione;
bookmaker al quale lo stesso indagato afferma di essere affiliato. Tali elementi sono stati correttamente ritenuti dal Tribunale sufficienti per la configurabilità allo stato degli atti della fattispecie di reato contestata. In questo quadro, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni - peraltro già esaminate in punto di fatto dal Tribunale - circa l'esito di analoghe procedure di sequestro a carico dello stesso indagato in relazione ad altri esercizi da lui gestiti.
3.3. Il terzo motivo di doglianza è inammissibile, perché diretto a contestare il merito del provvedimento impugnato, per di più sulla base di mere indimostrate asserzioni. Quanto all'affermazione secondo cui l'indagato sarebbe stato titolare di un Internet point, che non gestiva né organizzava le scommesse e non si assumeva alcun rischio in merito al contratto stipulato dal giocatore italiano, la stessa è smentita dallo stesso indagato, il quale più volte sostiene che si trattava di uno sportello virtuale affiliato al bookmaker maltese DT TD. Quanto alla contestazione della legittimità della sanatoria disposta con l'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, la stessa è genericamente prospettata;
come genericamente prospettata è la circostanza che l'indagato avrebbe già pagato il dovuto e che né lui né il bookmaker straniero sarebbero tenuti perciò a corrispondere la somma di € 10.000,00 di cui alla lettera a) del richiamato comma 643. Del tutto generiche e indimostrate risultano, poi, le affermazioni difensive secondo cui la società ST TD non avrebbe partecipato al bando di gara del 2012 a causa dell'illegittima clausola relativa alla durata delle concessioni contenuta nello stesso bando e secondo cui l'indagato non sarebbe in possesso della licenza ex art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perché la stessa gli MA era stata negata per il mancato possesso del titolo concessorio in capo al bookmaker comunitario. Il ricorrente non richiama, infatti, alcun elemento concreto, il cui esame sia stato pretermesso dal Tribunale, a sostegno delle sue affermazioni. -3.4. Parimenti generici sono i rilievi formulati con il quarto motivo di doglianza - relativi alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. E la genericità della prospettazione difensiva circa la situazione di fatto nella quale si trovano l'indagato e il bookmaker straniero al quale lo stesso afferma di essere affiliato rende irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale proposte in via subordinata in relazione all'art. 4 della legge n. 401 del 1989, nonché dell'art. 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di ottenere un titolo abitativo anche per coloro che hanno già regolarmente pagato l'imposta unica, mentre agli evasori è stata data questa possibilità. Per analoghe ragioni deve essere ritenuta irrilevante anche la questione pregiudiziale interpretativa relativa al sistema dei bandi italiani. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016. : Il Consigliere estensore Il Presidente Anforesan Alessandro M. Andronio Silvio Am пл Lofe DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 LUG 2016 ILCANCEL DIERE Maxian 5