CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34777 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINAC:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. ARNALDO FARO del foro di Agrigento, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/10/2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 15/03/2021, con la quale AL ER era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il ER, tramite il difensore di fiducia, eccependo vizi della motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta, alla stregua delle acquisizioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 34777 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 13/07/2023 processuali, e violazione di legge per il rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che reiterano eccezioni proposte in appello e definite dalla corte territoriale con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. 3.1 Le censure, infatti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte (primo motivo), avendo i giudici di merito stabilito, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali (testimonianza della persona offesa, riscontri documentali, ac:certamenti della polizia giudiziaria), la sussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, del reato in contestazione, relativo alla fraudolenta vendita di un telefono cellulare. Con specifico riferimento all'acquisizione delle dichiaraziori del querelante, la Corte di appello, proprio al fine di garantire la genuinità della prova e il rispetto dei principi richiamati dalla difesa, ha disposto la comparizione personale della persona offesa, che, sentita in sede testimoniale, nel contraddittorio delle parti, ha confermato il contenuto della querela sporta all'epoca dei fatti (foglio 2 della sentenza appellata). Anche il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è correttamente motivato, sottolineandosi il carattere abituale della condotta delittuosa, in ragione delle precedenti condanne a carico dell'imputato, specie in materia di truffa, e l'entità del danno economico, ritenuto non irrilevante. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 13/07/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINAC:CHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. ARNALDO FARO del foro di Agrigento, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/10/2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento emessa in data 15/03/2021, con la quale AL ER era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il ER, tramite il difensore di fiducia, eccependo vizi della motivazione con riferimento alla ricostruzione della condotta, alla stregua delle acquisizioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 34777 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 13/07/2023 processuali, e violazione di legge per il rigetto della richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che reiterano eccezioni proposte in appello e definite dalla corte territoriale con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. 3.1 Le censure, infatti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte (primo motivo), avendo i giudici di merito stabilito, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali (testimonianza della persona offesa, riscontri documentali, ac:certamenti della polizia giudiziaria), la sussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, del reato in contestazione, relativo alla fraudolenta vendita di un telefono cellulare. Con specifico riferimento all'acquisizione delle dichiaraziori del querelante, la Corte di appello, proprio al fine di garantire la genuinità della prova e il rispetto dei principi richiamati dalla difesa, ha disposto la comparizione personale della persona offesa, che, sentita in sede testimoniale, nel contraddittorio delle parti, ha confermato il contenuto della querela sporta all'epoca dei fatti (foglio 2 della sentenza appellata). Anche il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è correttamente motivato, sottolineandosi il carattere abituale della condotta delittuosa, in ragione delle precedenti condanne a carico dell'imputato, specie in materia di truffa, e l'entità del danno economico, ritenuto non irrilevante. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 13/07/2023