Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nel caso di furto di una bicicletta appositamente parcheggiata dalle forze dell'ordine lungo la pubblica via per fare da "esca", non potendosi ritenere in tal caso il bene esposto per consuetudine o per necessità alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2017, n. 38749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38749 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
38749-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 22/06/2017 Presidente Sent. n. sez. 1709 ANIELLO NAPPI GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE - N.41209/2016 LUCA PISTORELLI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: CE LF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi ли RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza confermata in appello, ha condannato CE FO per il furto pluriaggravato di una bicicletta elettrica posteggiata, come esca, dai carabinieri dinanzi all'hotel San Pietro di Maiori. Fatto avvenuto in tempo di notte su cosa esposta alla pubblica fede.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando: a) la violazione degli artt. 624-625 cod. pen., per la ragione che è stato ritenuto integrato il furto consumato, anziché quello tentato, atteso che la bicicletta non è mai passata sotto il dominio diretto ed esclusivo dell'agente, ma è sempre rimasta sotto la sfera di controllo dell'avente diritto;
b) la violazione dell'art. 625, n. 7 cod. pen., atteso che la bicicletta fu usata come esca dai carabinieri e rimase sempre sotto la loro diretta sorveglianza;
c) la violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen., poiché non basta l'ora notturna a ritenere integrata una situazione di minorata difesa. Infatti, dice il ricorrente, tale circostanza richiede che l'agente abbia approfittato "congiuntamente" di circostanze di tempo e di luogo atte ad ostacolare la pubblica o privata difesa;
d) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 625-bis cod. pen., di cui CE si era reso meritorio per avere, poche ore dopo l'arresto, condotto i carabinieri a Castellammare di Stabia, ove indicò i soggetti che avevano acquistato da lui le biciclette rubate. Erroneamente, deduce, la Corte d'appello ha fatto riferimento all'arresto autonomamente effettuato dai carabinieri del correo nel furto - (Giordano), in quanto l'attenuante era stata richiesta per il diverso motivo sopra esposto. Deduce, infine, che l'esclusione delle aggravanti avrebbe dovuto portare ad una sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen.. La sentenza dà atto, invero, che la bicicletta fu parcheggiata appositamente ai carabinieri dinanzi all'hotel San Pietro di Maiori per fare da esca;
ne consegue che non si trovava nel posto suddetto "per consuetudine" o "per necessità": vale a dire, per una delle situazioni previste dalla norma sopra richiamata per l'operatività dell'aggravante. Per il resto il ricorso è infondato, in quanto: 2 сли a) la bicicletta era entrata, con l'apprensione, nella sfera di disponibilità del soggetto passivo, il quale fu bloccato a distanza, seppur breve, dal luogo in cui il mezzo era stato sottratto. Si sono realizzate in concreto, pertanto, le condizioni per la "consumazione" del furto;
b) contrariamente all'opinione del ricorrente, è sufficiente che il furto avvenga in ora notturna perché sia integrata l'aggravante dell'art. 61, n. 5, cod. pen., come dimostrato dalla congiunzione disgiuntiva "o" apposta alla fine dell'elencazione contenuta nella norma ("l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona"); c) l'attenuante speciale di cui all'art. 625/bis cod. pen. opera allorché il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato "la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare"; dal che si arguisce che l'attività collaborativa del ladro deve riguardare il bene che è oggetto del furto per cui si procede, e non già qualsiasi altro bene oggetto - in tempi diversi - di furto o ricettazione. Nella specie, la bicicletta, oggetto di furto, fu subito recuperata dai carabinieri, mentre CE si attivò per consentire il recupero di altre biciclette da lui rubate in epoche precedenti: comportamento che autorizza il riconoscimento delle attenuanti generiche - in effetti riconosciute dal giudice di merito ma non anche dell'attenuante speciale prevista dalla - norma in commento. In definitiva, esclusa l'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., la pena va ridotta nella misura di un terzo-per le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice;
il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen.; rigetta nel resto il ricorso e determina la pena residua in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. Così deciso il 22/6/2017 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Antonio Settembre) (Aniello Nappi) Depositato in Cancelleria Poma. A 0.3. AGO 2017 Direttore Amministrative Doissa Odina Calia CALLIANO