Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 2
È configurabile il reato di porto illegale e non quello di trasporto d'arma qualora l'agente abbia la possibilità di un'utilizzazione immediata della stessa.
Il limite minimo di sei mesi di reclusione posto dall'art. 5 della L. n. 895 del 1967 alla riduzione della pena in caso d'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità è insuperabile anche con riferimento ai delitti relativi alle armi comuni da sparo e non solo a quelli relativi alle armi da guerra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24686 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 917
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010138/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMUNE ALESSANDRO, N. IL 05/04/1948;
avverso SENTENZA del 19/11/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena e il rigetto nel resto del ricorso. OSSERVA
con sentenza in data 14/1/04 il Tribunale monocratico di Forlì ha dichiarato Comune Alessandro colpevole di violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 12 e 14, per avere in Galeata il
3/11/00 illegalmente portato in luogo pubblico un fucile da caccia cal. 7,62 a palla unica, e, con l'attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e Euro
50, di multa.
L'imputato, residente a [...]e in quei giorni alloggiato in un albergo della zona, è stato trovato in possesso dell'arma, contenuta in una custodia, dai Carabinieri che, essendo rimasto impantanato con il suo fuoristrada in un terreno boschivo, erano intervenuti per soccorrerlo.
È risultato titolare di una licenza per il tiro a volo rilasciatagli dalla Questura di Torino che gli consentiva di portare un fucile, con numero identificativo però diverso da quello di cui era in possesso, solamente dal proprio domicilio al campo ove esercitare questa pratica sportiva e viceversa.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza in data 19/11/07 che ha respinto il gravame dell'imputato.
Contro questa pronuncia il difensore del Comune ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e lamenta che la sanzione detentiva non sia stata contenuta nel minimo assoluto consentito della riconosciuta attenuante speciale. Si tratta di doglianze prive di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La Corte di appello ha ineccepibilmente giustificato l'affermazione della penale responsabilità del Comune rilevando in fatto che nella zona in cui il predetto si era recato non vi era alcun campo di tiro a volo, pratica per cui peraltro l'arma che aveva con sè non era idonea, e che il fucile, anche se scarico, era pronto all'uso (stante la non contestata presenza delle cartucce e del caricatore, fosse o meno questo all'interno della custodia, nell'abitacolo del fuoristrada), dal che ha correttamente tratto, sul piano giuridico, la conseguenza che si versava nell'ipotesi di porto illegale di arma - caratterizzata appunto dalla possibilità di sua immediata utilizzazione (cfr. al riguardo, tra le molte, le sentenze di questa Sezione 6/12/99, Rossi, rv. 215.146; 24/5/01, Pedrazzini, rv. 219.290; 2/4/04, Chiera, rv,228.193) - e non in quella di mero trasporto della stessa come si sostiene nei motivi di gravame. Quanto all'entità della pena detentiva, risulta in realtà contenuta nel minimo assoluto poiché la giurisprudenza di questa Corte è costante, con l'unica eccezione del remoto precedente citato nel ricorso, nel ritenere non superabile anche per i delitti relativi alle armi comuni da sparo, e non solo per quelli relativi alle armi da guerra, il limite di sei mesi di reclusione stabilito dalla L. n.1895 del 1967, art. 5 (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 19/12/01, P.M. inproc. Vitale, rv.221.340).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008