Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17633 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
NE GIUDICE DI PACE),39 L. 21- 11-1991, N.374STRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA NOM EL6 33 ALIAN LA CORTE SUIREMA DI CASSAZIONE Oggetto Alrieura pair SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 21773/99 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere или 84 Cron. - Dott. Alberto TALEVI Consigliere Rep. - Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere Ud. 03/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R AGENZIA RAS DI CASTELNUOVO NE' MONTI, in persona del legale rappresentante AR IM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che la difende unitamente all'avvocato DANILO GIOVANELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PP TA;
intimata avversO la sentenza n. 27/99 del Giudice di pace di2002 NE' MONTI, emessa il 03 maggio 1999, 1853 CASTELNOVO 1 - depositata il 03/05/99; RG.130/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 6.11.1998 l'Agenzia R.A.S. di Ca- tertonaнита stelnuovo né Monti, in presenza del legale rappresen- tante, conveniva in giudizio IL RI, avanti al Giudice di pace di quella città, chiedendone la condan- na al pagamento della somma di lire 1.800.000, corri- spondente all'importo di sei rate mensili costituenti premio di polizza vita, scadute dal 29.4.1998 al 29.9.1998. La IL si costituiva chiedendo il rigetto del- la domanda sull'assunto secondo cui, a norma dell'art. 1924 c.C., si era verificata la risoluzione automatica del contratto, per essere trascorsi sei mesi dalla sca- denza della prima rata, con conseguente diritto dell'assicuratore a trattenere le somme già pagate ma non quelle scadute e non pagate. Il Giudice adito, con sentenza 3.5.1999 n. 27, ri- gettava la domanda attorea. Osservava doveva applicare l'art. 113, 2° comma 2 c.p.c., in considerazione del valore della causa, non- ché l'art. 1924 c.C., trattandosi di assicurazione sul- la vita e negava il diritto dell'agenzia attrice alla 1 riscossione delle rate scadute e non pagate, in quanto la citazione era stata notificata oltre sei mesi dopo la scadenza della prima rata del premio. L'agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi. L'intimata non ha svolto difese. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame l'Agenzia ricorren- te lamenta violazione di legge, rilevando che il Giudice a quo ha applicato la norma dell'art. 1924 c.C. senza considerare le regole contrattuali contenute negli art. 6, 7 e 8 della polizza in questione;
che tali norme prevedevano che il premio del primo anno dovesse essere pagato interamente. In tal modo il Giudice a quo ha erroneamente rite- nuto che la disciplina dettata dall'art. 1924 c.c. pre- valesse su quella dettata dalle parti nell'ambito della autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento. La doglianza non merita accoglimento. Premesso che viene impugnata una sentenza emessa secondo equità a norma del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., osserva la Corte che la denuncia di violazione 3 di norme sostanziali ordinarie non è deducibile in sede di legittimità, giacché, in tal caso, il giudice è te- nuto ad applicare la c.d. equità formativa con giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (vedi Cass. S. 15.10.1999, n. 716; Cass. I, 14.3.2001, Un., n. 3673; Cass. III, 1.8.2001, n. 10486). Con la seconda censura l'agenzia ricorrente lamen- su di un punto omessa ° insufficiente motivazione ta josservando che il Giudice di pace decisivo della causa motivare sulla disciplina contrattuale ha omesso di contenuta nella polizza. Anche tale censura non merita accoglimento. Nel giudizio di equità è deducibile il vizio di motivazione soltanto quando esso si traduca nella ipo- tesi della motivazione inesistente o meramente apparen- te (vedi Cass. I, 9.3.2001, n. 3419; Cass. I, 7.3.2001, n. 3290). Nella fattispecie non sussiste tale vizio, avendo il Giudice di pace motivato esaurientemente anche con riferimento alla disciplina negoziale. Nulla per le spese, non essendosi l'intimata CO- stituita. РОМ La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ESENTE DA R ATIONE E BOLLO ARTT. 46 E . 21-11-1991, N.374 (137 NE GIUDICE DI PACE) Così deciso in Roma, addi 3.10.2002 Il Cons. est. Il Presidente Андило привіт Interleafle IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocento Battista Oggi 11 DIC, 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 5