Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPPEZZA 1 UTACIO Richiesta copia da! Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 1.3905 Reg. gen. N° 7571/1999 Udienza del 22 marzo 200 1 12.5.GIU. 2001 IL CANCELL Oggetto: acquisto per usucapione di proprietà immobiliare. / 0 1 866 7 REPUBBLICA N IN NON ITA] ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Bron 19765 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ry: 3079 Dott. AR SPADONE Presidente Consigliere rel.Dott. UGO RIGGIO Dott. OLINDO SCHETTINO Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA Consigliere CANCELLERIA Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NO. AN AR, AN SA e AN AN RI, elettivamente domiciliati in Roma, via P.A. Micheli n. 78. presso l'avv. Ugo Ferrari. che li difende, unitamente agli avvocati Piero RM e Arturo Giuliano, in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
contro
EL GI, elettivamente domiciliato in Roma. via dei Leutari n. 21. presso l'avv. Stefano Caponetti, che lo difende in forza di mandato in atti;
controricorrente - 7571. 1999 AN LL 1 dienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone, relatore Riggio, 514/01 avverso la sentenza del Tribunale di Trento in data 3 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Arturo Giuliano;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico lannelli. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18 settembre 1990 AN LL conveniva dinanzi al Pretore di Trento Lino, IO. NN e AV AN e RM ER in AN, onde sentire accogliere la propria domanda di acquisto della proprietà esclusiva per intervenuta usucapione dell'immobile di cui alla p.ed. 221 e alla neo formata p.m. 2 della p. ed. 220 C.C. Vezzano e di contemporanea dichiarazione di estinzione del diritto di usufrutto per non uso ultraventennale a favore di AN AV e RM ER annotato sulla quota di AN NN e IO. Si costituivano in giudizio i convenuti AN chiedendo il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, l'accertamento della costituzione della servitù di passo e ripasso. anche con veicoli, per destinazione del padre di famiglia, a carico della p. ed. 100 in P.T. 399 C.C. Vezzano ed a favore delle finitime proprietà di loro appartenenza ubicate ad ovest delle particelle rivendicate, e alle quali si accede transitando sulla corte a sud della suddetta p.ed. 100 e quindi attraverso un cancello. Risultando comproprietarie della suddetta p.ed.100 IA, SA e ER LL, i convenuti AN chiedevano, ed in tal senso venivano autorizzati, la chiamata in causa delle suddette. Queste 7571 1999 AN LL. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 ultime, costituendosi, riconoscevano come vero il diritto di AN LL, e a loro volta contestavano la domanda dei AN. proponendo domanda riconvenzionale al fine di vedere dichiarato estinto il diritto di servitù a carico della p. ed. 100 ed a favore delle pp. ff. 721/1, 721/2 e 721/4 della p. ed. 174 per non uso ultraventennale. Detta causa veniva riunita ad altra promossa con atto di citazione del 15 giugno 1994 dai AN
contro
AN, IA, SA e ER LL, onde ottenere accertamento di servitù a piedi e con mezzi a carico della p. ed. 100 in P.T. 399 C.C. Vezzano, nonché per ottenere il rilascio delle p. ed. 220 (p.m. 2) e p. ed. 221 in P.T. 37 C.C. Vezzano. All'esito il Pretore di Trento, con sentenza 308/96, dichiarato il difetto di legittimazione di NN AN, avendo questa dismesso la sua quota di comproprietà con atto di donazione del dicembre 1989. rigettava le domande attoree proposte nella prima causa;
ordinava a AN, IA, SA e ER LL di rilasciare nella libera e piena disponibilità degli attori le p. ed 220 e 221 in P.T.. 37 C.C. Vezzano: respingeva la riconvenzionale fondata sull'art. 1062 C.C. e compensava per metà le spese processuali. Detta sentenza era impugnata da AN, IA e SA LL. e da ER LL Gentilini, nonché dai AN in via incidentale, ed all'esito il Tribunale di Trento, con sentenza n. 20/99, accoglieva l'appello promosso dai LL e per l'effetto dichiarava AN LL proprietario per intervenuta usucapione della p. ed. 221 e della parte della p.ed. 220 quale definita nella neo formata p.m. 2, secondo il piano di divisione materiale in data 27 luglio 1990 del geom. Ceschini, con conseguente estinzione dei diritti reali altrui su tali fondi. 7571 1999 AN LL. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 I tribunale rilevava che le tesi attoree erano state confermate da numerose testimonianze, tra cui quella del teste Aldrighetti, che aveva esplicitamente affermato che il possesso era stato ultraventennale, mentre un solo testimone aveva riferito del possesso da parte dei AN, ma era poco credibile, in quanto smentito dalla stessa confessione resa dall'altra parte. Peraltro, essendo le due piccole particelle raggiungibili solo attraverso il cortile dei LL (come sostenuto dagli stessi AN). era evidente che solo costoro avrebbero potuto goderne e porre in essere le forme di utilizzazione delle particelle descritte dal c.t.u. (deposito di legna e collocazione di vasche per la fermentazione del mosto). Il tribunale poi, confutando le opposte argomentazioni del primo giudice. affermava l'irrilevanza della testimonianza del IN, secondo cui i LL davano per pacifico che la proprietà dei due fondi fosse dei AN, poiché dalla stessa testimonianza risultava che costoro non avevano posto in essere alcun atto che costituisse manifestazione sicura di tale riconoscimento. Il fatto, inoltre, che altri testimoni avessero riferito che i LL avevano cercato di regolarizzare il proprio titolo di acquisto con tentativi rimasti privi di risultato era irrilevante. poiché il possesso ai fini dell'usucapione è caratterizzato normalmente dall'assenza del corrispondente diritto, con relativa consapevolezza di ciò da parte del soggetto che lo esercita. Andava quindi riconosciuto il diritto di proprietà acquistato per usucapione, in capo al solo AN LL, come da concorde richiesta di tutti gli attori. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza Lino. IO e AV AN, nonché ER RM AN in base a cinque motivi di 7571 1999 AN LL. Ldienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone, relatore Riggio, 105 ricorso. illustrati anche con memoria, contrastati dal controricorso di AN LL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano l'omessa, insufficiente e/o apparente motivazione della sentenza, contestando di avere riconosciuto che il LL esercitava il possesso delle particelle in contestazione, allorché hanno proposto l'appello incidentale: essi avevano infatti perduto in corso di causa l'accesso a tali particelle, a seguito della chiusura del cancello ivi esistente ad opera della controparte, ed erano stati costretti a proporre apposito giudizio, poi riunito a quello principale. La sentenza, travisando i fatti, non aveva tenuto conto di tale dato, omettendo anche di soffermarsi su altre circostanze importanti, come il progetto di ristrutturazione elaborato per loro dal geom. IN. ed alcune F dichiarazioni rese dal LL al predetto IN, con le quali si sottolineava la responsabilità dei AN per eventuali danni derivanti dalla fatiscenza degli edifici. Denunziando la contraddittorietà della motivazione i ricorrenti evidenziano poi il contrasto tra l'affermazione del tribunale secondo cui i LL erano convinti della altruità delle particelle in contestazione, e quella relativa al loro proposito di usucapirle, mancando in tal modo ogni manifestazione esterna dell'animus possidendi. Così pure secondo i ricorrenti sarebbe incompatibile tale animus con i tentativi dei LL di regolarizzare il loro titolo di acquisto, di cui da atto la sentenza impugnata. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 1140 c.c.. sostenendo che il tribunale avrebbe vanificato ogni indagine sulla esistenza 7571 1999 AN LL. 1 dienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. dell'animus affermando che l'altruità della cosa non può trasformarsi in una causa di esclusione della usucapione. essendo un connotato normale della stessa. Viene denunziata poi la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, in quanto la sentenza, pur riconoscendo che vi era una sola testimonianza a favore delle tesi degli attori - peraltro contraddetta da una pluralità di deposizioni - ha superato tale punto accennando ad una inesistente confessione degli attuali ricorrenti. Infine, con il quinto motivo, i ricorrenti denunziano l'omessa pronunzia sulla inopponibilità dell'usucapione agli aventi causa, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. per non avere la sentenza preso posizione su tale problema. I primi quattro motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi, in quanto privi di fondamento. Per quanto riguarda la prova del possesso ultraventennale esercitato dal LL sulle particelle in contestazione. la sentenza impugnata fa riferimento a numerose testimonianze, ed in particolare a quella del teste Aldrighetti. raffrontando tali fonti di prova con quelle di segno contrario. basate su una sola testimonianza verosimilmente erronea, in quanto smentita da alcune ammissioni fatte dagli stessi AN relativamente al fatto che le due piccole particelle fondiarie oggetto dell'usucapione erano raggiungibili solo attraverso il cortile dei LL. Da tale dato di fatto il tribunale ha tratto la conclusione che se solo i LL potevano accedere a dette particelle, solo essi potevano goderne. Le censure che sul punto prospettano i ricorrenti attengono alla interpretazione delle risultanze processuali operata dal giudice di merito con motivazione esauriente, e quindi non risultano ammissibili in questa sede. Così pure, laddove i ricorrenti 7571 1999 AN LL Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 lamentano che il tribunale avrebbe omesso di soffermarsi su alcune circostanze. non tengono conto che il giudice di merito non è obbligato a menzionare nella motivazione della sentenza tutte le risultanze del processo. ben potendo tralasciare quelle poco significative o comunque di scarsa rilevanza probatoria. In tale ipotesi spetta al ricorrente dimostrare che le circostanze sulle quali il giudice di merito aveva omesso di soffermarsi, se attentamente valutate, avrebbero potuto determinare una diversa decisione della controversia. Nella specie, invece. le circostanze di cui i ricorrenti lamentano il mancato esame non sembrano essere determinanti ai fini della decisione, trattandosi più che altro di meri indizi. Peraltro la sentenza non ha mancato di esaminare la deposizione del teste IN, spiegando per quali motivi la stessa non era decisiva. Ha inoltre correttamente ritenuto che il possesso utile ad usucapire non poteva trasformarsi in mera detenzione per il solo fatto che il LL aveva la consapevolezza che il bene posseduto era di proprietà altrui. Tale situazione, che si verifica in moltissimi casi, non esclude affatto l'animus possidendi, poiché l'intento di porsi rispetto ad un bene come se si sia proprietari dello stesso non significa necessariamente ignorare che il bene medesimo legalmente appartiene ad altri, in quanto ciò che rileva sono le modalità di esercizio del possesso quale situazione di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e non la situazione soggettiva di chi possiede. Per quanto riguarda poi il quinto ed ultimo motivo, estremamente laconico, lo stesso risulta inammissibile in quanto, a parte la sua genericità. risulta sicuramente nuovo. poiché prospettato per la prima volta in questa sede. 7571 1999 AN LL. Udienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 8 L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 41380 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2001. Ugo Miggin est. Hl Presidente IL CANCELL RF 01 Telezio SITATO IN CANCELLERIA .r. hows 25GIU, 2001 .na IL CANCELLIERE C1 _ 29ws sal. 1097 129, 11 4567 20, 20 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8657 12.00 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 16472 delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 41077 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)99/5/2 7571 1999 AN LL. dienza del 22 marzo 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.