Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
A seguito di convalida dell'arresto per il delitto di evasione il giudice può disporre, una volta riscontrate le esigenze cautelari, la misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 274, comma primo lett. c), oltre che a quelli fissati dall'art. 280, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 391, comma quinto cod. proc. pen. cod.proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2013, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1663
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 30473/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ES N. IL 13/06/1985;
avverso l'ordinanza n. 58/2013 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI, del 21/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Selvaggi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Asta Pietro che si richiama ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Tratto in arresto per evasione - per l'essersi allontanato dalla abitazione del fratello ove era in custodia per disposizione del PM ai sensi dell'art. 386, comma 5 in attesa della convalida di altro arresto in precedenza reso per furto - SA DR propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha confermato la reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere adottata in esito alla convalida dell'arresto stesso.
2. Con un unico motivo si adduce violazione di legge, all'uopo evidenziando l'erronea applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 3, art. 274 c.p.p., comma 1, lett. C e art. 280 c.p.p.. Si evidenzia infatti che il citato art 3, se consente la deroga ai limiti imposti dall'art. 280 c.p.p., per contro non permette analogo effetto rispetto quelli imposti ex art. 274 c.p.p.. 3. L'assunto posto a fondamento del ricorso è erroneo.
4. Giova precisare che il provvedimento reso in esito alla convalida dell'arresto, riposava sull'applicazione del disposto di cui all'art.276 c.p.p., comma 1 ter;
il Giudice del merito, nel condannare il ricorrente per evasione, compulsato per la revoca, ha confermato pedissequamente la decisione adottata in sede di convalida dell'arresto. Il Tribunale, adito quel giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ritenuto erroneo il riferimento all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, ha comunque confermato la custodia inframuraria cautelare risultando motivato il provvedimento restrittivo attraverso la precisa individuazione del concreto pericolo di reiterazione ed in virtù della applicazione al caso del D.L. n. 152 del 1991, art. 3 in deroga ai limiti edittali di cui agli artt. 280 e 274 c.p.p.. 5. Tanto precisato, osserva la Corte come del tutto correttamente l'ordinanza impugnata ha confermato la misura custodiale in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c). Va ribadito al fine che l'evasione, stante quanto disposto dalla L. n. 203 del 1991, art. 3 va annoverata tra i delitti per i quali è
consentito l'arresto anche fuori dalle ipotesi di flagranza. Ne consegue che, come peraltro già evidenziato da questa Corte (cfr l'arresto di questa stessa sezione n 30009/08), una volta riscontrate la presenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. (nel caso sub specie del rischio di reiterazione) in siffatte ipotesi trova applicazione l'art. 391 c.p.p., comma 5 in forza al quale, laddove l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art.381 c.p.p., comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è
consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura coercitiva appare consentita anche al di fuori dei limiti di pena previsti dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 280 c.p.p. con conseguente infondatezza della violazione di legge lamentata in ricorso.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014