Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
02833 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 5921/00 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.6584 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 27.11.2001 dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. in persona dell'am- ministratore delegato dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata Que in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvato- re Iannotta, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LI EP S.r.l., LI EP in proprio, OT LI ET, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Dante n. 12, presso lo studio degli avvocati Federico Rafti e Tommaso Rafti, che li difendono giusta delega in atti. controricorrenti 2034/2001 Oggetto: Polizza fideiussoria: pagamento premi avverso la sentenza n. 101/99 del Giudice di Pace di Bolzano, emes- sa il 9 febbraio 1999 e depositata il 15 marzo 1999 (R.G. 1798/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Iannotta;
udito l'avv. Tommaso Rafti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto n. 807/97 il Giudice di pace di Bolzano ingiunse alla EP LI S.r.l., quale debitrice principale, ed ai signori LI EP e OT LI ET, quali coobbligati ex artt. 1292 e 1944 c.c., di pagare all'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - la somma complessiva di Lit.
1.279.100 a titolo di rate scadute di premi relativi ad una polizza cauzionale emessa a garanzia del- l'adempimento degli obblighi relativi a contratto di appalto stipulato dalla S.r.l. LI EP con la Provincia autonoma di Bolzano. Contro il decreto proposero opposizione gli intimati deducen- do che i premi non erano dovuti essendosi estinta la garanzia fideius- soria. Alla opposizione resistette l'Assitalia. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto in- giuntivo e condannò l'Assitalia alla rifusione delle spese in favore degli opponenti. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- 2 posto ricorso l'Assitalia. Hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, la EP LI S.r.l., LI EP e OT ET. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 e dei principi regolatori della materia (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa mo- tivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 n. 5 c.p.c.). Premesso che dalla compiuta istruzione era emerso che le ope- re pubbliche, oggetto del contratto d'appalto, erano state ultimate, ma che le polizze non erano state svincolate in quanto l'amministrazione provinciale non solo aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali, ma non era stata in grado di procedere a collaudazione Lue per fatto imputabile all'appaltatore medesimo (mancata predisposi- zione e consegna all'ente appaltante della documentazione relativa alla contabilità di cantiere), la ricorrente deduce che il Giudice di pa- ce aveva del tutto ignorato le suddette circostanze, limitandosi ad os- servare che l'inutile decorrenza del termine per l'approvazione del certificato di collaudo era dipesa «dall'iter procedimentale della stazione appaltante». Aggiunge la ricorrente che l'accertata impu- tabilità all'appaltatore della mancata collaudazione era fatto idoneo, secondo il disposto dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, ad impedi- re l'automatica estinzione della polizza, per l'inutile decorrenza dei termini, e la connessa liberazione del contraente dal pagamento dei premi. La sentenza del giudice di pace è quindi viziata, secondo la ri- corrente, per falsa applicazione dell'art. 5 citato e per omessa e in- sufficiente motivazione su un punto decisivo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il Giudice di pace ha necessa- riamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle гис controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere 4 impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace. Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la гис sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione al- l'art. 360, n.
4. c.p.c.". Ciò premesso in linea generale si osserva che, in forza dei principi sopra esposti, sono inammissibili le censure che involgono l'interpretazione che dell'art. 5 della legge n. 741 de 1981 ha dato il Giudice di pace. Nel merito, il Giudice di pace ha ritenuto di dover applicare 5 l'art. 5 della legge n. 741 del 1981, nell'interpretazione datane da questa Corte con le sentenze nn. 518 del 1994 e 2068 del 1998 (espressamente richiamate), avendo accertato che nella specie il certificato di collaudo - nonostante l'ultimazione dei lavori - non era stato emesso «a causa di ritardi nell'iter procedimentale presso la stazione appaltante» e che la società assicuratrice era stata informata dell'avvenuta esecuzione e consegna dei lavori. Detta motivazione è sufficiente a sostenere il giudizio equita- tivo del giudice di pace. Peraltro non ha rilievo decisivo il fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che taluni testi avevano riferito che il collaudo non si era potuto effettuare «in quanto l'impresa LI ed il direttore dei lavori non avevano (consegnato) predisposto la necessaria do- гис cumentazione relativa alla contabilità di cantiere>>. Invero, i ricorrenti non tengono conto del fatto che ai sensi degli artt. 36 e seguenti - specie artt. 52, 53 e 54 - del r.d. n. 350 del 1895 (ora abrogato dal d.P.R. n. 554 del 1999) la tenuta dei registri ed in particolare del registro di contabilità compete al direttore dei lavori e non all'appaltatore, la cui mancata sottoscrizione comporta soltanto gli effetti per lui negativi previsti dall'art. 54 del citato r.d. Perciò, in base alla richiamata normativa, il ritardo dovuto alla mancata presentazione della contabilità di cantiere avrebbe potuto imputarsi solo al direttore dei lavori, e non era idonea a costituire "fatto imputabile all'impresa" che ai sensi dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981 impedisce l'estinzione delle garanzie prestate dall'ap- paltatore. Né, infine, ha incidenza sul giudizio l'affermazione della ricor- rente secondo cui il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare che l'amministrazione committente aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali che l'abilitavano ad escutere la garanzia fideiussoria. Il rilievo non concerne invero un punto decisivo atteso che il "fatto imputabile all'impresa" - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, al- trimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo (cfr. del Cass. n. 518 del 1994 e n. 2068 del 1998) Ycollaudo - deve, infatti, consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni ги di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi). Non può, quindi, tale "fatto imputabile", consistere, in- vece, come peraltro in modo oltremodo generico indicano i ricor- renti, in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenen- do siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della re- sponsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per pos- sibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal mede- simo art. 5 1. 741/81, ove si legge: «se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini ... l'appaltatore, ferme restando le even- tuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha di- 7 ritto alla restituzione della somma costituente cauzione Alla stes- sa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie» (cfr. in tal senso Cass. n. 7596 del 2001). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spe- se del giudizio di Cassazione in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 125.000 =€ 5455 oltre a lire 1.200.000 (€ 619,75) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 novembre 2001. Il Presidente Aupulo fintion Il Consigliere est. гистроно IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli Joggi, li 26/2.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 8