Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
Il limite minimo assoluto di giorni quindici, stabilito dall'art. 23 cod. pen. per la pena detentiva concernente i delitti puniti con la reclusione, è invalicabile anche in relazione ai delitti tentati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione di una pena inferiore a quindici giorni di reclusione in sede di patteggiamento).
Commentari • 5
- 1. CC. n. 7 del 2025: una pronuncia prevedibile e una questione irrisolta.Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 maggio 2025
Sommario: 1. Una pronuncia prevedibile. 2. Una questione irrisolta. 2.1. L'art. 49, par. 3, Cdfue è norma immediatamente precettiva. 2.2. Il potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna. ABSTRACT La scelta di riflettere sulla pronuncia n. 7 del 2025 non è determinata tanto dalle conclusioni cui la Corte costituzionale è addivenuta, poiché esse si allineano perfettamente a quelle già espresse nel 2019, quanto dalla questione che era stata sottoposta all'attenzione della Cassazione e sulla quale la Corte ha omesso di prendere posizione, preferendo la via del giudizio di incostituzionalità. *** The choice to reflect on ruling no. 7 of 2025 is not so much determined by the …
Leggi di più… - 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
- 5. Le problematiche legate alla successione di leggi penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2018
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 29985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29985 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1490
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 1387/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino;
nel procedimento nei confronti di:
Lan Guoxiao, n. in Cina il 18/01/1988;
avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Torino in data 04/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino di applicazione della pena nei confronti di Lan Guoxiao di giorni otto di reclusione per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) e art. 6, e per il reato di cui agli artt. 56
e 515 c.p.. 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza degli artt. 23 e 132 c.p. per avere il giudice erroneamente determinato la pena della reclusione in misura inferiore a quella stabilita per legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'art. 23 c.p. contempla, quale limite edittale assoluto minimo di pena, quanto alla reclusione, quello di giorni quindici;
detto limite, che ha valenza generale, operando quindi con riferimento a tutti i delitti puniti con la pena della reclusione, è invalicabile anche in relazione ai reati tentati, pena l'illegalità della pena che si attesti, invece, su una misura inferiore. Si è altresì chiarito che tale limite minimo assoluto trova applicazione anche in sede di patteggiamento, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, P.G. in proc. De Grecis, Rv. 246438).
Nella specie la sentenza impugnata ha applicato all'imputato, per i reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione, la pena finale di giorni otto di reclusione, in tal modo violando i limiti edittali predetti sì da dar luogo all'applicazione di una pena illegale.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, stante l'invalidità dell'accordo perfezionatosi tra le parti, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014