Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
5 3 78 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 10006/98 Cron. 11658 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1940 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Ud. 16.10.2000 Dott. SQ REALE - Presidente - Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - CORTE S Francesco FELICETTI -> PE SALME' rel. Richiesta copia studio ->> IL SOLE 24 ORE dal Sig. 66 Luigi MACIOCE per trilty 300 ->>>
1-1. APR. 2001 ha pronunciato la seguente A CANDELLEAL SENTENZA sul ricorso proposto da FALLIMENTO di TIMBONE PASQUALE, in persona del curatore, LIRE 3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 10, presso l'avv. Massimo Angelini che lo rappresenta e difende, in unione con l'avvocato PE Di Gennaro, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente CG509275
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Catalani 26 presso l'avv. Enrico D'Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Barone, per procura speciale in calce al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorso, UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia legale dal Sig. per diritti L 24,000 +4 " - 4 SET 2001SET.2001 cons. PE Salmè1839 IL CANCELLIERE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.) ANNIBALE 3000 per dir tti L. T5.OTT, 2001 IL CANCELLIERE avverso le sentenza della corte d'appello di Napoli del 13 gennaio 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. PE Salmè alla pubblica udienza del 16 ottobre 2000; sentito l'avv. Angelini, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del CANCELLERIA ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 4 maggio 1991 SQ IM, esercente un'impresa di commercio di carni all'ingrosso, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale AY885327 di Napoli il comune della stessa città esponendo che negli anni dal 1987 al 1991 era stato obbligato dall'ente convenuto a ricorrere a cooperative di lavoro operanti all'interno del macello comunale per eseguire le operazioni di carico e scarico delle carni provenienti da altri comuni o dall'estero (c.d. carni foranee) da sottoporre a controvisita del veterinario comunale, corrispondendo per tali prestazioni la somma complessiva di £. 827.339.239. L'attore ha sostenuto che i servizi accessori al controllo sanitario avrebbero dovuto ritenersi già compensati con il pagamento della tassa per il rilascio della certificazione sanitaria Il comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, quanto meno dal momento del passaggio della gestione del macello alle u.s.l. Nel merito ha osservato che i compensi alle cooperative erano stati fissati con accordo collettivo stipulato tra imprenditori e cooperative stesse, che non era stata operata alcuna imposizione, perché l'imprenditore aveva scelto di ricorrere ai servizi offerti invece di organizzare egli stesso il servizio di carico e scarico e che, comunque, non vi cons. PE 2 erano elementi dai quali desumere con certezza l'esistenza del pregiudizio perché il costo dei servizi era stato certamente trasferito sui consumatori. Con sentenza dell'8 settembre 1994 il tribunale ha accolto la domanda, condannando il comune al pagamento della somma di £. 835.714.613 (corrispondente al costo effettivamente sopportato, pari a £. 660.954.600, rivalutato) La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Napoli. La corte territoriale ha innanzi tutto affermato che doveva ritenersi illecita l'imposizione della utilizzazione delle cooperative operanti nel mattatoio comunale per il carico, lo scarico e il trasporto delle carni da sottoporre a visita veterinaria all'interno del macello comunale, perché l'ente poteva richiedere solo la tassa per il rilascio della certificazione sanitaria, mentre i servizi accessori avrebbero potuto anche essere svolti direttamente da parte dell'imprenditore ovvero a mezzo di proprio personale. Tuttavia l'attore non aveva provato né chiesto di provare di aver avuto una propria organizzazione che gli consentisse di provvedere al carico e scarico delle carni a un costo minore di quello subito per l'utilizzazione delle cooperative e pertanto la domanda risarcitoria doveva essere rigettata. Avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli il fallimento del IM ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il comune di Napoli. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione di legge, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia tenuto presente che, nel disciplinare il servizio pubblico di controvisita sanitaria delle carni foranee, l'art. 11 della legge n. 125 A cons. PE Salme 3 del 1959, fa carico ai comuni di mettere a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale che lo assiste e che il regolamento del macello comunale del 1938 fa divieto ai soggetti non autorizzati di operare nel macello (art. 50), abilita ad operare una sola cooperativa (art. 210) e prevede che nessun compenso sia dovuto dagli utenti alla predetta cooperativa (art. 211). Deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza della corte d'appello di Napoli per non avere indicato le ragioni per le quali il comune potrebbe imporre onere aggiuntivi rispetto al pagamento della tassa per il rilascio del certificato sanitario e il motivo in base al quale dovrebbe escludersi il valore probatorio delle fatture rilasciate dalla cooperative per le operazioni di carico e scarico delle carni da sottoporre a controvisita. Un ulteriore profilo di difetto di motivazione il ricorrente fa valere con il terzo motivo con il quale si lamenta la contraddizione tra la ritenuta illicietà del comportamento del comune e il rigetto della doamnda.
2. Esaminando congiuntamente i tre motivi, che pongono questioni tra loro strettamente connesse, la corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento per quanto di ragione. Il comune, quale titolare del servizio veterinario e gestore del macello, in sede di controllo sanitario delle carni importate (da altro comune o dall'estero) nel proprio territorio ha il potere di esigere il compenso per visita sanitaria di cui all'art. 61 del r.d.. 27 luglio 1934, n. 1265, ma non anche di imporre il pagamento di corrispettivi in favore di terzi ai quali affidi le operazioni accessorie a tale visita, con la conseguenza che sono illegittimi gli atti con i quali il comune medesimo imponga all'importatore il pagamento di somme ナト cons. PE Satme 4 in favore di cooperative private concessionarie delle attività di carico e scarico delle carni (Cass. sez. unite, 15 ottobre 1983, n.6053; 16 novembre 1999, n. 7777). Questa Corte ha già avuto modo di riconoscere che il pagamento cui l'operatore sia stato necessitato ai fini della movimentazione delle carni stesse all'interno del macello si risolve in un danno di cui egli può chiedere il risarcimento all'amministrazione, documentando gli esborsi attraverso la produzione delle fatture emesse dalle cooperative (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12850, 27 febbraio 1998, n. 2241, 4 aprile 1998, n. 3482) e senza che l'importo cosi' determinato debba essere decurtato del costo di quelle che in astratto potrebbero ipotizzarsi come soluzioni alternative, quali la contrattazione libera con altri operatori o il ricorso all'organizzazione propria dell'importatore. Limitando l'attenzione a questo secondo profilo, che è stato posto a fondamento della decisione impugnata, deve infatti osservarsi che la visita veterinaria e' praticabile esclusivamente all'interno del mattatoio comunale, nel quale solo taluni operatori, i beneficiari appunto degli indebiti pagamenti, sono autorizzati alla circolazione con veicoli di loro proprietà ed al maneggio delle carni, essendo ad altri soggetti ciò inibito (artt. 50, 201 e 210 del "Regolamento per lo stabilimento del pubblico macello con gli annessi mercato bestiame e mercato delle carni", emanato dal comune, conforme, peraltro a quanto previsto dall'art. 11 della legge 26 marzo 1959, n.125, che fa carico al comune dell'organizzazione e del personale per lo svolgimento delle funzioni del veterinario). Pertanto, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che il pregiudizio risarcibile dovesse identificarsi nella differenza tra le spese sopportate e il costo ート cons. PE fatme 5 del servizio gestito direttamente dall'attore, al quale ha imposto l'onere di provare di possedere l'organizzazione idonea a svolgerla. Peraltro è del tutto evidente che non potrebbe ragionevolmente pretendersi che l'imprenditore debba predisporre l'organizzazione di un servizio che l'ente gestore del macello, sia pure, in ipotesi, arbitrariamente, ha riservato ad altri soggetti. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo hooco accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli, che 290000 provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Napoli anche per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione/civile. L'esterFote Il presidente Topic The DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 APR 2001 IL CANCELLIERE Di Nuzzo,Ma Oggi, IL CANCELLIERE ne 25 Ju ana Di N مسكة ны M Registrato gota LUG. 2001 MA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4 Serie 32012 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA al n. p. 11 Dirigente Area Servial, (lire (D.ssa Maria Grazia DI FILI Il Responsabile Servizio Atti C a (Dr. M. RACCICHA) cons. PE Salmè 6 A M O R I D