Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 1
In materia finanziaria tra le infrazioni di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, ovvero tra le infrazioni formali che possono essere definite con il versamento della somma di un milione per ogni periodo di imposta, è ricompresa anche quella di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili. La definizione opera ad ogni effetto, sia tributario che penale, come si desume dalla formulazione del quinto comma del predetto art. 21, nonché dalle disposizioni che sospendono i processi penali in corso durante il periodo utile per la presentazione delle domande.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/1998, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 21.5.1998
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1850
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 01355/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per
1) LL AN, nato ad [...] il [...],
2) LL NI, nato ad [...] il [...],
3) LL AR, nato ad [...] il [...],
4) LO RO, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 31.10.1997 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a) della imputazione, e il rigetto del ricorso nel resto, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza dell'11.7.1996 il tribunale di Alba dichiarava AN LO, NI LO, AR LO e RO LL, quali soci contitolari della s.n.c. Albacoperture, colpevoli:
a) del reato di cui all'art. 1, comma sesto, legge 516/1982, per aver omesso di tenere e conservare tutte le scritture contabili obbligatorie per l'anno 1991;
b) del reato di cui all'art. 4 n. 5 legge 516/1982, per aver emesso - tra l'aprile e il dicembre 1990 - tre fatture per operazioni inesistenti per l'importo complessivo di lire un miliardo, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte;
(reati accertati con verbale di constatazione del 12.12.1992). Per l'effetto il tribunale, ritenuta la continuazione tra i reati, e concesse le attenuanti generiche, condannava tutti gli imputati alla pena di nove mesi di reclusione e di cinque milioni di multa, oltre alle pene accessorie di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale.
2 - Su gravarne del difensore, la corte di appello di Torino, con sentenza del 31.10.1997, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Con chiara e puntuale motivazione la corte di merito precisava in particolare quanto segue:
a) in ordine al reato sub a), i contribuenti, al momento della verifica tributaria, avevano esibito le dichiarazioni annuali I.V.A. e II. DD. per il 1990 e il 1991, le copie di alcune dichiarazioni integrative e altri documenti, ma non le scritture contabili prescritte. Non era applicabile l'amnistia in seguito allo accertamento con adesione esperito dalla s.n.c. Albacoperture ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 564/1994, convertito con legge 656/1994, giacché per espressa disposizione legislativa l'accertamento con adesione non può essere utilizzato a fini penali ed extratributari. Parimenti era da escludere che detto accertamento facoltizzasse gli aderenti a non tenere o non conservare le scritture contabili per gli anni antecedenti all'esercizio oggetto dell'accertamento stesso, posto che il reato di omessa tenuta delle scritture contabili era stato accertato prima del predetto accertamento tributario con adesione.
b) in ordine al reato sub b), era stata raggiunta la prova che la società Albacoperture aveva emesso fatture nei confronti della s.d.f. Il Banco di Correale Renato per lavori di ristrutturazione che in realtà non erano stati eseguiti dalla prima società. Non era applicabile la amnistia prevista dal D.P.R. 23/1992 in seguito al condono c.d. tombale a fini i.v.a. praticato dalla società degli imputati ai sensi dell'art. 49 della legge 413/1991, giacché la società non aveva provveduto a evidenziare e versare interamente la imposta relativa alle operazioni inesistenti, così come richiesto dall'art. 52 della stessa legge.
3 - Il difensore ha proposto ricorso, deducendo inosservanza ed erronea applicazione delle norme incriminatrici, nonché delle norme che disciplinano l'amnistia e la sanatoria delle irregolarità formali.
Motivi della decisione
Capo a) della imputazione.
4 - In ordine al capo a) della imputazione, relativo al reato di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie per l'anno 1991, il difensore deduce anzitutto che l'esibizione dei documenti avvenuta al momento della ispezione fiscale e documentata nel relativo verbale avrebbe provato l'insussistenza del reato medesimo. La tesi è infondata in fatto e in diritto. Risulta dalla sentenza impugnata - e non è contestato neppure dai ricorrenti - che gli unici documenti esibiti alla guardia di finanza erano le copie delle dichiarazioni integrative presentate dalla società Albacoperture e dai quattro soci ai sensi della legge 30.12.1991 n. 413, nonché l'istanza di sanatoria per le irregolarità formali ,presentata ai sensi della legge 15.5.1991 n. 154. È evidente come nessuno di questi documenti potesse sostituire le scritture contabili obbligatorie, la cui mancanza integrava il reato contestato: in tal modo ha correttamente motivato la corte di merito. Nè ha alcun fondamento normativo la osservazione dei ricorrenti secondo cui la esibizione dei predetti documenti inibiva agli agenti della polizia tributaria di dar corso ad ulteriori accertamenti.
5 - In secondo luogo, il difensore degli imputati ha sostenuto che il reato de quo avrebbe dovuto esser dichiarato estinto per amnistia, dal momento che la società Albacoperture aveva ritualmente esperito l'accertamento con adesione previsto dall'art. 2 bis del D.L. 30.9.1994 n. 564, convertito in legge 30.11.1994 n. 656. Anche questa tesi è infondata. Come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2 bis, l'accertamento definito con adesione "non rileva ai fini penali ed extratributari": esso vale soltanto per la definizione degli imponibili tributari, ma non è stato mai assunto come presupposto per la concessione di provvedimenti di clemenza penale (nè in particolare poteva essere assunto come presupposto dell'amnistia per reati tributari di cui all'art. 2 del D.P.R. 12.4.1990 n. 75, o per quella di cui al D.P.R. 20.1.1992 n. 23, entrambe precedenti al citato D.L. 564/1994).
6 - In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarato estinto il reato a seguito della istanza presentata per la sanatoria delle irregolarità cosiddette formali e definita ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16.3.1991 n. 83, convertito in legge 15.5.1991 n. 154. Sul punto, prospettato nell'atto di appello, la corte territoriale non ha argomentato: ed è per tale difetto di motivazione che il procuratore generale presso questa corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al capo a) della imputazione.
Sennonché questa corte ritiene che nel giudizio di legittimità la mancanza di motivazione non produce l'annullamento della sentenza, quando riguarda una deduzione di una parte processuale che è giuridicamente infondata. Infatti il vizio di motivazione della sentenza di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p. è configurabile soltanto relativamente ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, ma non in ordine ad argomentazioni giuridiche delle parti. In tale ultima ipotesi, infatti, o le argomentazioni giuridiche sono fondate, e allora la decisione che le disattende incorre nel diverso vizio di violazione di norma processuale o sostanziale;
o le argomentazioni giuridiche sono infondate, e allora la decisione che le disattende o le ignora nella parte motivazionale, non è suscettibile di annullamento, posto che il suo dispositivo non ne è negativamente condizionato. Ciò anche perché a mente dell'art. 619 c.p.p. la corte di cassazione ha il potere di rettificare o integrare motivazioni giuridiche errate o mancanti, quando non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (in tal senso Cass. Sez. I, n. 4931 del 17.1.1992, c.c. 17.12.1991, Min. Tesoro in proc. Parente, rv. 188913; così anche Cass. 19.9.1991, Grieco, in Cass. Pen., 1992, 2173).
Orbene, nella presente fattispecie, la deduzione difensiva è completamente destituita di fondamento, sicché la mancata motivazione al riguardo da parte della corte di merito non ha minimamente influito sulla correttezza del dispositivo. Va infatti ricordato che, secondo il predetto art. 8, le violazioni di cui all'art. 21 del D.L.
2.3.1989 n. 69, convertito in legge 27.4.1989 n. 154, vale a dire le infrazioni formali che non rilevano ai finì della determinazione dell'imponibile, possono essere definite col versamento della somma di lire un milione per ogni periodo di imposta, effettuato contestualmente alla presentazione di apposita istanza nei termini stabiliti. La giurisprudenzà è costante nel ritenere che fra dette infrazioni è compresa anche quella di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
e che la definizione opera "ad ogni effetto" sia tributario che penale, come si desume dalla formulazione del quinto comma del predetto art. 21, nonché dalle disposizioni che sospendono i processi penali in corso durante il periodo utile per la presentazione delle domande (comma 7 dell'art. 21, e comma 6 dell'art. 8, predetti) (cfr. in termini Cass. Sez. III, n. 1082 del 7.2.1992, ud. 22.1.1992, Boldrin, rv. 189553; cui adde Cass. Sez. III, n. 143 dell'11.1.1997, ud. 25.11.1996, Mercuro, rv. 207449; Cass. Sez. Un. n. 5401 del 10.5.1995, ud. 3.2.1995, Squarcialupi e altri, rv. 200712). Sennonché, proprio ai sensi del citato art. 8 del D.L. 16.3.191, n. 83, la definizione delle violazioni è limitata a quelle commesse fino alla data di, entrata in vigore del decreto (cioè fino al 17.3.1991), mentre quelle contestate agli imputati nel capo a) dellà rubrica (per le quali è intervenuta condanna) si sono protratte pacificamente per tutto il 1991. In conclusione, difettando il presupposto temporale per la definizione amministrativa e la estinzione penale delle violazioni, la argomentazione difensiva degli imputati risulta giuridicamente infondata: sicché la mancanza di motivazione al riguardo non può produrre nullità della sentenza impugnata.
7 - Infine, con ulteriore argomentazione, che non risulta prospettata in appello, i ricorrenti chiedono che questa corte dichiari estinto per amnistia il reato di cui al capo a), essendo stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi della legge 413/1991, in data 30.6.1992 (prima del verbale di constatazione, che è del
12.12.1992).
Si tratta di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, che tuttavia questa corte deve esaminare d'ufficio ai sensi degli artt. 606, ultimo comma, e 609, comma 2, c.p.p.. E tuttavia la violazione non sussiste, giacché la invocata amnistia è concessa solo per i reati tributari commessi sino al 30.9.1991, che possono essere definiti ai sensi della legge 413/1991 (art. 1, comma 1 D.P.R. 23/1992), mentre l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie si è protratta - come sopra precisato - sino al 31.12.1991. Nè è pertinente il richiamo fatto nel ricorso alle circolari ministerialì, secondo cui la legge citata consentiva di definire anche tutte le violazioni formali commesse sino a tutto il dicembre 1991. Lo sbarramento del 30.9.1991 posto dal decreto di clemenza è chiaro e insuperabile: sicché il reato in discorso non è estinto per amnistia, nonostante la presentazione della dichiarazione integrativa per gli anni 1990 e 1991.
Capo b) della imputazione.
8 - In ordine al capo b) della imputazione, relativo alla frode fiscale di cui all'art. 4 n. 5 legge 516/1982, i ricorrenti deducono anzitutto difetto di motivazione in ordine alla prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La doglianza è infondata, giacché la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e legittima, come tale incensurabile in questa sede, ha accertato che la società Albacoperture aveva emesso - tra l'aprile e il dicembre 1990 - tre fatture nei confronti della s.d.f. Il Banco di Correale Renato per lavori di ristrutturazione edilizia in effetti mai eseguiti, per un importo complessivo di un miliardo, con i.v.a. di centonovanta milioni. Il fine di consentire alla società ricevente di evadere le imposte era dimostrato anche dal fatto che questa società aveva regolarmente registrato e contabilizzato le fatture.
9 - Con ulteriore motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge per omessa applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 23/1992, che era doverosa a seguito della dichiarazione integrativa presentata in data 30.6.1992 dalla società Albacoperture per gli anni - 1986 - 1990 ai sensi dell'art. 49 della legge 413/1991 (c.d. condono tombale).
Al riguardo la corte torinese ha escluso l'applicabilità dell'amnistia, giacché l'art. 52 della stessa legge 413/1991, nei casi in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, condiziona espressamente l'operatività della dichiarazione integrativa alla circostanza che l'emittente della fattura corrisponda per intero la relativa imposta: e nella fattispecie de qua la società Albacoperture non aveva evidenziato nella dichiarazione integrativa la imposta relativa alle fatture in discorso, ne' aveva provveduto a versarla.
Contro questa conclusione il difensore degli imputati - per quanto è dato capire - argomenta nel modo seguente:
- la dichiarazione integrativa fu presentata prima del verbale di constatazione che contestò l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti (datato 12.12.1992) e quindi non poteva evidenziare l'imposta relativa, come richiede l'art. 52 (che quindi è applicabile solo dopo un preesistente accertamento);
- ai sensi dell'art. 57 della legge 413/1991 la dichiarazione integrativa non può essere modificata dall'amministrazione finanziaria, sicché le verifiche successive, il verbale di constatazione che ne conseguì, nonché la susseguente rettifica da parte dell'ufficio i.v.a. erano atti illegittimi e inutilizzabili. Queste argomentazioni, frutto di una lettura confusa e scorretta della normativa, sono state disattese dalla corte torinese con motivazioni assolutamente puntuali e corrette. Riproposte sostanzialmente nel presente ricorso, quindi, devono essere respinte. In particolare si deve osservare in contrario quanto segue: a) la dichiarazione integrativa di cui all'art. 49 della legge 413/1991 presuppone che non siano stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento da parte degli uffici tributari: è quindi una sorta di autodenuncia del contribuente che - a differenza di quella di cui all'art. 44 della stessa legge - previene e allo stesso tempo evita l'insorgere della controversia tributaria (c.d. condono tombale). Come tale, è risultato, della autoconoscenza che il contribuente ha della propria situazione economica e fiscale, ma non presuppone alcun accertamento tributario degli uffici o alcuna constatazione di reato da parte della polizia tributaria. Nella fattispecie di cui trattasi gli imputati, quali soci della s.n.c. Albacoperture, non potevano che essere a conoscenza di aver emesso fatture per operazioni inesistenti;
per conseguenza dovevano evidenziare la relativa imposta nella dichiarazione integrativa presentata ex art. 49; b) a mente dell'art. 57 della legge 413/1991 le dichiarazioni integrative sono irrevocabili;
inoltre le imposte che ne risultano sono definitive e non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai capi I e II del titolo VI della. legge. Ciò significa che ove - come nel caso di specie - sia stata violata la norma di cui all'art. 52 (compresa nel capo II), perché la dichiarazione integrativa non era accompagnata dal contestuale versamento della imposta relativa alla fatture emesse per operazioni inesistenti, l'ufficio finanziario competente ha il potere di rettificare l'imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa stessa. 10 - In conclusione il ricorso va respinto sotto ogni profilo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998