Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 40256
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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Massime1

In tema di esecuzione di pene detentive, qualora il condannato che si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza benefici della sospensione dell'ordine di carcerazione e, nelle more della decisione sulla sua richiesta di una misura alternativa al carcere, si allontani arbitrariamente dal luogo di custodia, il magistrato di sorveglianza può sospenderne l'esecuzione trasmettendo immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza, cui spetta l'emissione del provvedimento sull'istanza dell'interessato, ferma restando l'impossibilità di revocare un beneficio penitenziario non ancora deliberato.

Commentario1

  • 1Art. 51-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 40256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40256
Data del deposito : 6 giugno 2012

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