Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene detentive, qualora il condannato che si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza benefici della sospensione dell'ordine di carcerazione e, nelle more della decisione sulla sua richiesta di una misura alternativa al carcere, si allontani arbitrariamente dal luogo di custodia, il magistrato di sorveglianza può sospenderne l'esecuzione trasmettendo immediatamente gli atti al Tribunale di sorveglianza, cui spetta l'emissione del provvedimento sull'istanza dell'interessato, ferma restando l'impossibilità di revocare un beneficio penitenziario non ancora deliberato.
Commentario • 1
- 1. Art. 51-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2012, n. 40256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40256 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/06/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1686
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 42836/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 1453/2011 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 28 settembre 2011;
nei confronti di:
NU ZO, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo Giovanni, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza deliberata il 28 settembre 2011, ha ammesso alla misura della detenzione domiciliare LE ZO, destinatario di ordine di esecuzione sospeso, con prosecuzione degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10, essendo stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 30/06/2008 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello con decisione del 28/01/2010, irrevocabile il 9/12/2010, alla pena di anni sei di reclusione per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, con la riconosciuta circostanza attenuante del risarcimento del danno arrecato alla persona offesa in regime di equivalenza.
Con lo stesso provvedimento il Tribunale di sorveglianza ha preliminarmente deliberato di non revocare gli arresti domiciliari concessi al LE nel corso del giudizio di cognizione, risultando lo stesso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e nelle more della decisione del Tribunale, arrestato e denunciato due volte per evasione, in data 1 marzo 2011 e 6 agosto 2011: nel primo caso, il giudice per le indagini preliminari, pur convalidando l'arresto, non aveva disposto la custodia in carcere del LE, ritenendo il fatto di lieve entità e il Magistrato di sorveglianza, in relazione al titolo di condanna definitiva, non aveva sospeso gli arresti domiciliari ordinando, comunque, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la valutazione della posizione del condannato ex art. 51 ter Ord. Pen.;
nel secondo caso, invece, il Magistrato di sorveglianza, con decreto del 6 agosto 2011, aveva sospeso gli arresti domiciliari di cui all'ordine di esecuzione sospeso e il Tribunale di sorveglianza, investito del caso per la decisione definitiva, con ordinanza del 31 agosto 2011, aveva respinto la proposta di revoca dei medesimi arresti e disposto la loro prosecuzione.
A ragione della decisione del 28 settembre 2011 che qui rileva, il Tribunale ha addotto che la complessiva condotta del LE agli arresti domiciliari, cui risultava sottoposto da più di 4 anni, non era stata segnata da violazioni di rilevante entità, come dimostrato dalla sentenza di assoluzione per un primo fatto di evasione a lui attribuito in data precedente il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e dalla mancata applicazione della misura coercitiva di massimo rigore con riguardo ai più recenti episodi di evasione del 1 marzo e 6 agosto del 2011; che il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento del 31 agosto 2011, pur investito specificamente della valutazione degli effetti sul regime di esecuzione della pena della condotta violativa del 6 agosto 2011 (che, a differenza di quella del 1 marzo 2011, aveva determinato, come si è detto, la sospensione degli arresti domiciliari in corso da parte del Magistrato di sorveglianza), aveva deliberato di non revocare la misura, esaminando la posizione del LE anche con riguardo al fatto del precedente mese di marzo;
che la relazione aggiornata dell'ufficio penale di esecuzione esterna (U.E.P.E.) sul conto del condannato aveva segnalato la stabilizzazione della sua situazione familiare, essendo divenuto padre di una bambina, e la disponibilità di una concreta opportunità lavorativa;
che, pertanto, considerata anche la giovane età del LE, la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata (egli aveva solo un legame parentale con l'omonimo nonno, deceduto, già a capo del clan LE), l'assenza di altre condanne e il non lontano fine pena (previsto per il 2 maggio 2013), benché non potesse darsi ingresso al più ampio beneficio richiesto dell'affidamento in prova al servizio sociale per la gravità del fatto in espiazione e le violazioni commesse agli arresti domiciliari, appariva tuttavia misura idonea a favorire la rieducazione del reo la detenzione domiciliare con l'adozione di rigorose prescrizioni.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, il quale denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale di sorveglianza, pur avendo sottolineato la gravità del fatto per cui il LE è stato condannato, consistito in un tentativo di omicidio a mano armata di un rivale in amore, in concorso con altre persone e con premeditazione, e pur avendo indicato le numerose violazioni degli arresti domiciliari e relative prescrizioni commesse dal condannato, riepilogate nella relazione dei Carabinieri di Marano in data 3 marzo 2011 allegata al ricorso, avrebbe contraddittoriamente confermato il regime domiciliare di esecuzione della pena, ricorrendo, tra gli altri, allo specioso argomento secondo il quale, una volta revocati gli arresti domiciliari, il condannato non avrebbe potuto fruire, per la durata di tre anni, di alcun beneficio penitenziario a norma dell'art. 58 quater Ord. Pen..
3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame, rilevando l'apparenza della motivazione sia con riguardo all'accertamento dei presupposti per l'ammissione del LE alla detenzione domiciliare (idoneità del beneficio a contribuire alla rieducazione del condannato ed a prevenire il pericolo di commissione di altri reati), sia con riguardo alla revoca della medesima misura per i comportamenti pregressi in contrasto con gli obiettivi rieducativi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento per l'infondatezza della censura motivazionale sollevata.
Preliminarmente si impone la ricognizione giuridica del caso in esame. Qualora il condannato che si trovi agli arresti domiciliari al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza, dovendo espiare una pena anche residua nei limiti previsti dall'art. 656 c.p.p., comma 5, e non ricorrendo alcuna delle situazioni indicate ai commi 7 e 9 della stessa norma, benefici della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del medesimo art. 656, comma 10, e commetta, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di applicazione di una misura alternativa all'esecuzione in carcere, violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari e, In particolare, si allontani arbitrariamente dal luogo di custodia, il Magistrato di sorveglianza "può" (non deve) sospendere l'esecuzione degli arresti a norma dell'art. 47 ter, comma 9, Ord. Pen. (v. Corte cost, sent. n. 173 del 1997), espressamente richiamato dall'art. 656 c.p.p., comma 10, ultimo periodo, e, in tal caso, deve immediatamente trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione di competenza ex art. 51 ter Ord. Pen.; tale decisione avrà per oggetto l'ammissione o meno del condannato alla misura alternativa richiesta, ma non potrà revocare un beneficio penitenziario non ancora deliberato. Ne discende, nel caso in esame, l'erroneo richiamo dell'ordinanza impugnata li al divieto di concessione dei benefici ex art. 58 quater, commi 2 e 3, Ord. Pen., quale possibile effetto della decisione del Tribunale di sorveglianza, poiché quest'ultima non poteva avere per oggetto la revoca di una misura alternativa alla esecuzione della pena in carcere, non ancora deliberata, ma la sola (ed eventuale) prima ammissione del condannato ad un beneficio penitenziario con riguardo al titolo in esecuzione. Fatta questa precisazione, la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di ammettere l'Istante alla misura della detenzione domiciliare, pur nell'errato richiamo dell'art. 58-quater, cit, si sottrae alla censura di manifesta illogicità e contraddittorietà sollevata dal pubblico ministero ricorrente.
Con valutazione correttamente prospettica e non retrospettiva, quale deve essere quella tesa a ponderare, con giudizio prognostico, l'idoneità di una misura alternativa a contribuire alla rieducazione del reo e, nel contempo, a preservare la collettività dal pericolo di commissione di altri reati da parte del condannato, il Tribunale ha valorizzato i seguenti elementi: tempo trascorso agli arresti domiciliari (oltre quattro anni dal fatto senza che fosse intervenuta alcuna condanna per evasione, nonostante le violazioni denunciate);
soddisfacente inserimento socio-familiare (il LE è diventato padre di una bambina e dispone di una occupazione lavorativa); giovane età dell'istante e mancanza di altri precedenti penali;
fine pena non lontano.
Gli elementi negativi (gravità del fatto per cui è stata emessa condanna e violazioni commesse nel corso degli arresti domiciliari, già apprezzate di non particolare entità e non determinanti l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore), non sono stati obliterati dal Tribunale nella sua valutazione dialetticamente ponderata, ma sono stati coerentemente assunti a giustificazione del rigetto del più ampio beneficio richiesto dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'applicazione, invece, della più restrittiva misura alternativa della detenzione domiciliare con rigorose prescrizioni.
2. Nell'assenza del vizio motivazionale denunciato, il ricorso deve essere pertanto rigettato senza condanna alle spese, essendo stato proposto dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012