Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPRE]033 2 6/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ento del no da illecito extracontrattuale - Sentenza equita SEZIONE TE tiva del giudice di pace- Ricorribi- lità in cassazione per violazione di legge ordinaria - Esclusione Zagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Compo R.G.N. 17778/98 Presidente Dott. Vite GIUSTINIANI Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 6876 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Rep. Ud. 27/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. S.2hore sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 1198.03.01 DE AC BEATRICE, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato ERASMO ANTETOMASO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FIORE TERESA, ASSITALIA SPA;
intimate CANCELLEQ A avverso la sentenza n. 13244/97 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 20/10/97 e depositata il 27/10/97 2000 (R.G. 7945/97); 1920 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza del 27.10.1997 il giudice di pace di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di AT De AC, che nel gennaio del 1997 aveva chiesto di essere risarcita del danno di L. 1.612.000 (oltre sosta tecnica, rivalutazione e interessi) subito a seguito del tamponamento della propria Fiat 127 da parte dell'autovettura di Teresa Fiore, avvenuto in Na- poli nell'aprile del 1996, ha condannato solidalmente la Fiore e Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. al pagamen- to di L. 250.000, oltre alle spese processuali liquida- te in L. 400.000. Ha rilevato il giudice di pace che la somma doman- data appariva eccessiva in relazione al difetto di fo- tografie che raffigurassero danni riportati dall'autoveicolo ed alla data della sua immatricolazio- ne (1979) e che, in base ai dati di comune esperienza, appariva conforme a giustizia e ad equità liquidare il danno nella minor somma sopra indicata. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Bea- 2 trice Di AC sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo dedotta violazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 C.C., in relazione all'art. த் 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il giudice di pace arbitrariamente liquidato il danno in una somma inade- guata sulla base del preventivo prodotto (benché non confermato da chi lo aveva redatto) e per aver impro- priamente tenuto conto della vetustà dell'autoveicolo, inoltre omettendo di riconoscere il danno da fermo tec- nico e gli interessi compensativi sulla somma liquida- ta.
2. Col secondo motivo denunciata "violazione dell'art. 91 c.p.c., della tabella A, della tabella B e dell'art. 15 della legge professionale in vigore dall'1.4.95, a seguito del d.m. 5.10.94, n. 585 e della deliberazione del Consiglio nazionale forense del 12.6.1993 e del 29.9.94, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″. Si duole la ricorrente che la liquidazione di L. 50.000 per spese vive e di L. 350.000 per diritti ed onorari sia stata effettuata in palese violazione delle risultanze documentali e della tariffa professionale, inoltre senza alcuna indicazione, pur a fronte di una 3 nota analitica e puntuale, delle voci non riconosciute.
3. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecceden- do il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche ap- portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di mi- nor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concorde- mente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostan- ziale unico limite del giudizio di equità escluso an- - che quello rappresentato dal rispetto dei principi re- golatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento - è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi 3 dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità nel giudizio equitativo della violazione di una regola posta dalla legge, che presuppone un giudi- zio secondo diritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nulli- tà della sentenza per violazione anche della norma pro- cessuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.". overeResta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità. 1 4. Nella specie la ricorrente inammissibilmente de- duce la violazione di norme sostanziali di legge ordi- naria e prospetta un'insussistente violazione di norme processuali. Quanto alle risultanze probatorie, invero, il giu- dice di pace ha semplicemente proceduto al loro apprez- zamento in modo difforme da quello auspicato dalla par- te, a seguito di valutazione di fatto che non si risol- ve in una sostanziale mancanza di motivazione, essendo assolutamente chiara la ratio decidendi equitativa po- sta a fondamento della decisione, costituita dall'insufficienza della prova sulla effettiva entità ritenuta del danno e Qlla minor somma necessaria per riparare il veicolo in base ai dati di comune esperienza. Quanto alle somme liquidate per le spese del pro- cesso puntualmente poste a carico della parte soccom- - bente in applicazione della norma di legge processuale di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. - va ribadito che le norme che fissano, nel minimo e nel massimo, gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore e che prevedono la liquidazione per voci non rientrano fra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace, ma costituiscono norme di diritto sostanziale, la cui violazione non è dunque denunciabile in cassa- zione in relazione ai limiti sopra delineati (cfr., ex plurimis, Cass., n. 10693/99, che ha anche posto in ri- levo che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudizia- ria e non possa poi regolarsi secondo equità anche nel- la determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo).
5. Il ricorso va conclusivamente respinto. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 27 novembre 2000 Il presidente L'estensore Vitoficentinarian autofucking Giovanni Giambattista еми CANCELLIERE C1 Depositata in Cancellería Oggi, lì - 7 MAR 2001 M CASS IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattista P U S E T R N E O O C 7