Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2016, n. 46567
CASS
Sentenza 15 settembre 2016

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., poichè trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen.

Commentario1

  • 1Art. 2 c.p. Successione di leggi penali
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    Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2016, n. 46567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46567
Data del deposito : 15 settembre 2016

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