Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., poichè trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 2 c.p. Successione di leggi penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2016, n. 46567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46567 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
46 5 67 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE N. 2798/2016 Dott. NC MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO N. 48228/2015 - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NC N. IL 25/02/1956 avverso l'ordinanza n. 405/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 01/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NC MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Code. пров fpole, qual he liest dichiarani Месечи нtera del ricono Udit i difensor Avv.; S Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 1° luglio 2015 il GIP del Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta formulata dal P.M., revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a OR FR VA con la sentenza del GUP del medesimo tribunale pronunciata, ai sensi dell'art. 444 c.p., il 20 febbraio 2014. A sostegno della decisione il G.E. rilevava che il OR aveva già goduto in precedenza, in due occasioni, del beneficio, concessogli infatti sia con la sentenza di condanna del 5 luglio 1974 sia col decreto penale di condanna del 20.9.2012, provvedimenti entrambi passati in giudicato, di guisa che il beneficio revocato si poneva in violazione dell'art. 168 c.p. e del richiamato art. 164 c.p.. 2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità ed all'uopo sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente vizio della motivazione e violazione degli artt. 163, 164, 168 c.p. e 674 c.p.p., giacchè non revocata la condanna alla sola pena pecuniaria, e precisamente quella inflitta in occasione della seconda concessione del beneficio, come richiesto difensivamente al giudice di prime cure, richiesta rimasta senza risposta e senza riscontro nella motivazione impugnata.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 131 bis c.p., 666 c.p.p. e mancanza della motivazione in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p., sul rilievo che la difesa ricorrente aveva domandato al G.E. di estendere l'incidente di esecuzione al decreto penale di condanna pronunciato il 20.9.2012 a carico del ricorrente e di applicare in tale sede, ovverosia in executivis e retroattivamente, la nuova disciplina dell'art. 131-bis c.p.. Neppure tale istanza è stata presa in considerazione dal giudice adito, il quale è così incorso nel vizio motivazionale denunciato ed in quello di violazione di legge, dappoichè possibile l'applicazione retroattiva della disciplina 1 Un innanzi evocata, vertendosi in ipotesi di norma sostanziale e non processuale, in quanto tale sottoposta ai principi di cui all'art. 2 c.p.. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto al primo motivo è appena il caso di osservare che la revoca del beneficio concesso con la seconda condanna, richiesta dalla difesa ricorrente, non era nella potestà del giudice dell'esecuzione, il quale può e deve intervenire quando il beneficio è stato concesso illegittimamente, in violazione del quarto comma dell'art. 164 c.p., come disposto dall'art. 168 ult. co. c.p.. Nel caso di specie in violazione della norma detta è stata concessa la terza sospensione condizionale e non già la seconda (quella riconosciuta con il decreto penale di condanna), né può considerarsi rilevante, giacchè non previsto dalla legge, che la revoca investa il beneficio concesso contestualmente ad una condanna a pena detentiva lasciando integra quello relativo alla condanna alla sola pena pecuniaria.
3.2 Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di doglianza, giacchè la disciplina di favore di cui all'art. 131-bis c.p. costituisce una causa di non punibilità, di guisa che impropriamente è stata invocata dalla difesa l'applicazione alla specie della disciplina di cui all'art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi penali nel tempo. La causa di non punibilità infatti non esclude affatto la sussistenza del reato, di guisa che del tutto impropriamente è stata detta norma richiamata dalla difesa istante. Appare utile inoltre richiamare il precedente della Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può revocare la sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. per consentire l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché essa presuppone l'accertamento del reato e la sua riferibilità soggettiva all'imputato, incidendo solo sulla possibilità di irrogare la sanzione, mentre l'abrogazione comporta il venir meno della rilevanza penale della condotta incriminata (Sez. 7, Ordinanza n.11833 del 26/02/2016, Rv. 266169). 2 4. Il ricorso va, in conclusione rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.T.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addì 15 settembre 2016 Il Presidente Il cons. est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 3