Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
In relazione alla configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (o di pubblico interesse), l'accesso ai documenti amministrativi (mediante esame o estrazione di copie,) è riconosciuto dall'art. 221 n. 241 del 1990 a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che la pubblica amministrazione deve accertare la sussistenza di un motivato interesse alla richiesta, e, in caso di accertamento positivo (da ritenersi implicito una volta che sia stato consentito l'accesso), ha l'obbligo di adottare, come disposto dal citato articolo 22, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto previsto dalla norma; ne consegue che solo ove sia stata accertata la mancanza di un motivato interesse e le continue richieste di accesso e di copia dei più disparati documenti abbiano comportato alterazione nella regolarità dell'ufficio, anche solo attraverso la discontinuità parziale di singole attività, è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ai sensi dell'art. 340 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod.pen. senza accertare se la richiesta reiterata di accesso fosse assistita da un effettivo interesse, e perciò posta in essere nell'esercizio di un diritto, ovvero se l'incidenza sulla regolarità e sul funzionamento del servizio fosse priva di ogni legittima giustificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2000, n. 13451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13451 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 12/10/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 1588
3. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 14361/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 2.2.2000, della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Francesco COSENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
ST NO ricorre avverso la sentenza 2.2.2000 della Corte di appello di Catania che, confermando la decisione del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Caltagirone, lo ha ritenuto, all'esito di giudizio con rito abbreviato, responsabile del reato di interruzione di servizio pubblico aggravato continuato (ex artt. 61 n. 10 - 81 cpv. 340 n. 1 c.p.: per avere in Palagonia da epoca antecedente e prossima al dicembre 1993 fino al dicembre 1994, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato interruzioni e turbato la regolarità degli uffici amministrativi della U.S.L. n. 30 di Palagonia impegnando continuamente - più volte la settimana - il personale per chiedere notizie e documenti, accessi e rilascio dei più disparati atti deliberativi e documenti interni, senza averne interesse e perciò stesso distraendo indebitamente, durante la sua presenza negli uffici, il personale dall'adempimento delle proprie mansioni, facendo indiscriminato richiamo alla responsabilità penale per i casi di omissione o rifiuto di evasione delle sue richieste e commettendo il fatto contro persone incaricate di pubblico servizio, nell'adempimento del servizio) e, per l'effetto, lo ha condannato, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, nonché con la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., alla pena di giorni 20 di reclusione, sostituita, ai sensi dell'art. 53 legge 689/81 con la pena di L.
1.500.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali
Deduce il ST la violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p., per essersi basata la pronuncia di condanna sull'erronea applicazione dell'art. 340 c.p.; nonché la violazione del co. 1^ lett. e) dello stesso articolo di legge, per essere la motivazione della gravata sentenza insufficiente ed illogica.
Partendo dalla enunciazione di tali doglianze, si deve osservare che la Corte di appello di Catania, in ciò richiamandosi alla sentenza del G.I.P., descrive la condotta del ricorrente, nel senso che la stessa, come testimoniato da OM SA (coordinatore amministrativo della U.S.L. 30 di Palagonia) e da DI TI PE (commissario straordinario della medesima U.S.L.), una o due volte la settimana si presentava negli uffici di detta U.S.L. per chiedere, "in nome della legge sulla trasparenza dell'attività della P.A., visione e copia dei più disparati atti deliberativi, anche se del tutto estranei al suo interesse di titolare di un laboratorio di analisi".
Specificando i motivi di ricorso il ST, per contro, lamenta che le sue ripetute richieste finalizzate ad ottenere copia o prendere visione di documenti non erano, ne' potevano essere in grado di interrompere o turbare il servizio nel suo complesso. Le richieste da lui fatte, quale rappresentante sindacale, trovavano il fondamento nella domanda di accesso, in base all'art. 22 della legge 241/90, agli atti e documenti della P.A., al fine di esercitare il diritto di conoscenza e di controllo dell'attività dell'ente. Egli aveva, pertanto, agito con la consapevolezza dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., quantomeno sotto il profilo putativo. Questa Corte non accede alla tesi sostenuta dal ricorrente che, ad integrare il reato di cui all'art. 340 c.p., occorre che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso e non ad una branca del servizio stesso. E non vi accede, in primo luogo, per l'argomento testuale che il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, ad alterare la quale regolarità basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività. In secondo luogo, respinge la tesi perché la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sicché, allineandosi su una interpretazione riduttiva, si dovrebbe concludere che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza (cfr.: Cass. Sez. VI 28.10.1994, Maione). Ciò posto, va, però, ricordato che, a mente dell'art. 22 della Legge 7.8.1990 n. 241, al fine di assicurare la conoscibilità
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (fatta eccezione per i documenti coperti da divieti di divulgazione come normativamente previsti). È, altresì, stabilito che tale diritto si eserciti mediante esame ed estrazione di copie da documenti amministrativi e che l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura (art. 25 l. c.). La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta all'autorità amministrativa che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente (art. 25 2^ co. l. c.).
Sulla base di tali richiami normativi, appare evidente che il "diritto di accesso" trova un limite nell'interesse". La sussistenza, in subiecta materia, di tale presupposto, in riferimento alla posizione soggettiva del richiedente (quale rappresentante sindacale o privato cittadino) non risulta essere stato oggetto di motivato esame da parte dell'impugnata sentenza, tenuto conto che spettava alla pubblica amministrazione (U.S.L. di Palagonia) accertare detto interesse e in caso negativo negare la prestazione richiesta, tanto più che una volta consentito l'accesso, quanto meno implicitamente si è venuti a riconoscere la ricorrenza dell'interesse medesimo, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della normativa su tale diritto" (art. 22 ultimo co. l. c.).
Alla stregua di tali carenze motivazionali, che non consentono di valutare - sub specie juris - se la condotta del ST sia consistita nell'effettivo esercizio di un diritto, o in un reiterato comportamento di maleducazione, sgarbo o petulanza così da incidere al di fuori di ogni giustificazione sulla regolarità e sul funzionamento del pubblico servizio, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2000