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Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 51157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51157 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Alberto TARLAO, per Plesnicar UR, che insiste nel ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51157 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia in data 4 febbraio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UR AR per il reato previsto dall'art. 703 cod. pen., confermando la declaratoria di responsabilità in relazione alla detenzione di armi da guerra (granata di artiglieria e spoletta inesplosa) ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895, con condanna la pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Ricorre UR AR, a mezzo del difensore avv. Alberto Tarlao, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - l'inosservanza di norme processuali perché era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale della causa, mentre la Corte ha proceduto con il rito cartolare non partecipato previsto dall'art. .23-bis d.l. n. 149 del 2020, così violando il contraddittorio;
- la violazione di legge per mancanza della motivazione con riguardo all'elemento psicologico del dolo;
- il vizio della motivazione con riguardo alla richiesta riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Dalle produzioni difensive allegate al ricorso (copia anastatica di una istanza di discussione orale sottoscritta analogicamente dal difensore;
stampa della intestazione del messaggio PEC inviato dal difensore alla cancelleria della Corte d'appello in data 26 settembre 2022), risulta che il difensore di fiducia, ricevuto l'avviso di trattazione del giudizio d'appello per l'udienza 17 novembre 2022, aveva formulato istanza di trattazione orale con nota inviata tramite posta elettronica certificata in data 26 settembre 2022, ricevuta sulla casella di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Trieste, indicata nel decreto direttoriale previsto dal decreto-legge n. 149 del 2020. Tuttavia, nulla di tutto ciò risulta dal fascicolo d'ufficio. 2.2. La giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato una simile questione concernente la comunicazione tramite PEC dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore, ha chiarito che «secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la 2 prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). Il richiamato principio, del tutto condivisibile, al quale è volontà del Collegio assicurare continuità, si fonda su alcuni rilevanti elementi normativi dei quali si darà puntuale indicazione, non prima di avere precisato che negli atti del fascicolo, cui la Corte ha accesso in quanto giudice del fatto processuale sottoposto alla sua attenzione, non risulta affatto annotata e inserita la richiesta di trattazione orale: una copia anastatica di essa, riportante la firma olografa del difensore, risulta allegata al ricorso depositato in data 23 marzo 2023, unitamente alla stampa della intestazione della ricevuta di accettazione e di ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata che si riferisce a detta istanza, il verbale di udienza in camera di consiglio riporta l'indicazione del rito cartolare non partecipato: analoga precisazione è contenuta nella sentenza. 3. Ciò premesso, va ricordato che a norma dell'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020 «Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza» Come si è detto, nel fascicolo processuale non vi è traccia dell'indicato messaggio, né risultano le previste annotazioni, sicché deve concludersi per l'inammissibilità della deduzione concernente ia ricezione dell'indicato messaggio di posta elettronica certificata contenente, secondo la prospettazione difensiva, l'istanza di trattazione orale della causa della quale la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto. 3 3.1. Non costituisce, del resto, prova idonea dell'avvenuto recapito la «stampa informe» della suddetta «ricevuta di avvenuta consegna». A fronte dell'assenza negli atti processuali della prevista annotazione di cancelleria — atto avente efficacia dimostrativa del pervenimento della comunicazione - , la parte che intende dimostrare di avere effettivamente inviato, secondo le previsioni introdotte dall'art. 24 del citato d.l. n. 137 del 2020, un atto in formato digitale che non risulti inserito nel fascicolo processuale, ha l'onere di allegare la prova di ciò. Tale non è la «stampa» della «ricevuta di avvenuta consegna» estratta dall'applicazione di posta elettronica in uso all'utente. 3.2. L'art. 48 del CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e succ:essive modifiche e integrazioni) stabilisce che. «1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71». A norma dell'art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta 4 consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». In forza di tale disposizione è indubbio che la prova dell'avvenuta consegna è costituita dal messaggio di posta elettronica certificata, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, concernente, appunto, l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. 3.3. Perciò, in mancanza delle annotazioni e attestazioni di cancelleria previste dall'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, la prova dell'avvenuto recapito deve essere fornita dal soggetto che ha inviato D'atto unicamente per mezzo della produzione in giudizio dell'originale informatico del messaggio del gestore di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. La «stampa informe» di tale messaggio di posta elettronica non è, quindi, sufficiente a dimostrare il recapito del messaggio, quando esso non risulti annotato e allegato la fascicolo processuale. 3.4. Del resto, nell'ambito del processo civile, ove da più tempo la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi delle questioni specificamente poste dall'implementazione dei sistemi telematici e delle conseguenti questioni in tema di prova dei relativi adempimenti, si è chiarito che è inidoneo, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, l'atto la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati prodotti in 5 formato digitale o corredati dall'attestazione di conformità (ex nnultis: Sez. Civ. 1, n. 29266 del 22/12/2020, Rv. 660154 - 01). È utile precisare (cfr., in motivazione, Sez. U Civ., n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 - 02) che l'atto processuale trasmesso per via telematica è costituito dal documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 20 del CAD che, nell'attribuire al documento così sottoscritto «l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile», viene, quindi, ad individuare, in armonia con quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili sentenza n. 10266/2018, i caratteri del documento informatico, nella specie di natura processuale, in grado di soddisfare il requisito della sottoscrizione o, comunque, della sottoscrizione dell'atto processuale che, in base alle regole del codice di rito (e, dunque, in base alla legge del processo), si rende necessaria. A tanto si conforma, quindi, la specifica tecnica dettata per il processo telematico dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (aggiornato il 28 dicembre 2015), in forza di quanto consentito dall'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»). Sicché, ai fini del rispetto delle regole tecniche per le notificazioni telematiche dell'atto processuale redatto e sottoscritto in formato digitale, l'art. 19-bis di detto decreto, in attuazione dell'art. 18 del citato dm. n. 44 del 2011, coerentemente stabilisce, al comma 3, che la notificazione dell'atto processuale da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario deve riguardare il documento originale informatico (nel formato e secondo le modalità dettate dal precedente comma 1), tanto che la prova di ciò deve consistere nella allegazione, ove ciò non risulti dal fascicolo processuale, dell'atto informatico inviato e delle relative ricevute informatiche di invio e ricezione. 3.5. Se ne deve concludere che la mancanza della prescritta annotazione di cancelleria deve essere superata mediante il deposito dell'atto informatico che si 6 assume recapitato, contenente le certificazioni rilasciate dal gestore del sistema di posta sulla effettiva consegna di esso nella casella del destinatario. Resta fermo che il mittente, il quale si avveda della mancata annotazione nel fascicolo processuale della ricezione dell'atto da parte della cancelleria, è comunque titolato, onde dimostrare quanto ritiene di avere trasmesso, a richiedere all'ufficio una attestazione ex art. 116 cod. proc. pen. che, sulla base della consultazione del sistema di posta elettronica dell'ufficio, tenga le veci di quella annotazione che si assume mancante. Di tale seconda attestazione egli può avvalersi, in alternativa al deposito dell'originale informatico, per fornire la prova di quanto predicato. 3.6. Sono, quindi, infondate le questioni di nullità del giudizio secondo grado. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di una deduzione generica che non si confronta con quanto specificamente argomentato dal primo e dal secondo giudice che hanno evidenziato la consapevole e volontaria detenzione dell'armamento militare. A fronte della generica contestazione difensiva, del resto, è sufficiente ricordare che l'imputato non nega di avere volontariamente fatto esplodere l'ordigno bellico, appiccandovi il fuoco, così dimostrando di possedere l'elemento psicologico del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Si è da molto tempo chiarito che «la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera in fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si 7 richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen.» (Sez. 1, n. 9691 del 17/06/1992, Troia, Rv. 191874). 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo perché non si confronta con la specifica argomentazione dei giudici di appello che hanno evidenziato come la pena base è stata fissata al minimo edittale. Del resto, le sentenze di primo e secondo grado evidenziano gli elementi di indubbia gravità della condotta di detenzione di armi da guerra che il ricorso omette di criticare in modo specifico. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 ottobre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Lette le conclusioni scritte del difensore avv. Alberto TARLAO, per Plesnicar UR, che insiste nel ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51157 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 12/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia in data 4 febbraio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UR AR per il reato previsto dall'art. 703 cod. pen., confermando la declaratoria di responsabilità in relazione alla detenzione di armi da guerra (granata di artiglieria e spoletta inesplosa) ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895, con condanna la pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Ricorre UR AR, a mezzo del difensore avv. Alberto Tarlao, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - l'inosservanza di norme processuali perché era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale della causa, mentre la Corte ha proceduto con il rito cartolare non partecipato previsto dall'art. .23-bis d.l. n. 149 del 2020, così violando il contraddittorio;
- la violazione di legge per mancanza della motivazione con riguardo all'elemento psicologico del dolo;
- il vizio della motivazione con riguardo alla richiesta riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta doglianze inammissibili, è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Dalle produzioni difensive allegate al ricorso (copia anastatica di una istanza di discussione orale sottoscritta analogicamente dal difensore;
stampa della intestazione del messaggio PEC inviato dal difensore alla cancelleria della Corte d'appello in data 26 settembre 2022), risulta che il difensore di fiducia, ricevuto l'avviso di trattazione del giudizio d'appello per l'udienza 17 novembre 2022, aveva formulato istanza di trattazione orale con nota inviata tramite posta elettronica certificata in data 26 settembre 2022, ricevuta sulla casella di posta elettronica certificata della Corte d'appello di Trieste, indicata nel decreto direttoriale previsto dal decreto-legge n. 149 del 2020. Tuttavia, nulla di tutto ciò risulta dal fascicolo d'ufficio. 2.2. La giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato una simile questione concernente la comunicazione tramite PEC dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore, ha chiarito che «secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, la 2 prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario» (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667 - 02). Il richiamato principio, del tutto condivisibile, al quale è volontà del Collegio assicurare continuità, si fonda su alcuni rilevanti elementi normativi dei quali si darà puntuale indicazione, non prima di avere precisato che negli atti del fascicolo, cui la Corte ha accesso in quanto giudice del fatto processuale sottoposto alla sua attenzione, non risulta affatto annotata e inserita la richiesta di trattazione orale: una copia anastatica di essa, riportante la firma olografa del difensore, risulta allegata al ricorso depositato in data 23 marzo 2023, unitamente alla stampa della intestazione della ricevuta di accettazione e di ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata che si riferisce a detta istanza, il verbale di udienza in camera di consiglio riporta l'indicazione del rito cartolare non partecipato: analoga precisazione è contenuta nella sentenza. 3. Ciò premesso, va ricordato che a norma dell'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020 «Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza» Come si è detto, nel fascicolo processuale non vi è traccia dell'indicato messaggio, né risultano le previste annotazioni, sicché deve concludersi per l'inammissibilità della deduzione concernente ia ricezione dell'indicato messaggio di posta elettronica certificata contenente, secondo la prospettazione difensiva, l'istanza di trattazione orale della causa della quale la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto. 3 3.1. Non costituisce, del resto, prova idonea dell'avvenuto recapito la «stampa informe» della suddetta «ricevuta di avvenuta consegna». A fronte dell'assenza negli atti processuali della prevista annotazione di cancelleria — atto avente efficacia dimostrativa del pervenimento della comunicazione - , la parte che intende dimostrare di avere effettivamente inviato, secondo le previsioni introdotte dall'art. 24 del citato d.l. n. 137 del 2020, un atto in formato digitale che non risulti inserito nel fascicolo processuale, ha l'onere di allegare la prova di ciò. Tale non è la «stampa» della «ricevuta di avvenuta consegna» estratta dall'applicazione di posta elettronica in uso all'utente. 3.2. L'art. 48 del CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e succ:essive modifiche e integrazioni) stabilisce che. «1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71». A norma dell'art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68: «1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta 4 consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». In forza di tale disposizione è indubbio che la prova dell'avvenuta consegna è costituita dal messaggio di posta elettronica certificata, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, concernente, appunto, l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. 3.3. Perciò, in mancanza delle annotazioni e attestazioni di cancelleria previste dall'art. 24, comma 5, d.l. n. 137 del 2020, la prova dell'avvenuto recapito deve essere fornita dal soggetto che ha inviato D'atto unicamente per mezzo della produzione in giudizio dell'originale informatico del messaggio del gestore di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. La «stampa informe» di tale messaggio di posta elettronica non è, quindi, sufficiente a dimostrare il recapito del messaggio, quando esso non risulti annotato e allegato la fascicolo processuale. 3.4. Del resto, nell'ambito del processo civile, ove da più tempo la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi delle questioni specificamente poste dall'implementazione dei sistemi telematici e delle conseguenti questioni in tema di prova dei relativi adempimenti, si è chiarito che è inidoneo, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario, l'atto la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica, ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati prodotti in 5 formato digitale o corredati dall'attestazione di conformità (ex nnultis: Sez. Civ. 1, n. 29266 del 22/12/2020, Rv. 660154 - 01). È utile precisare (cfr., in motivazione, Sez. U Civ., n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 - 02) che l'atto processuale trasmesso per via telematica è costituito dal documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 20 del CAD che, nell'attribuire al documento così sottoscritto «l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile», viene, quindi, ad individuare, in armonia con quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite civili sentenza n. 10266/2018, i caratteri del documento informatico, nella specie di natura processuale, in grado di soddisfare il requisito della sottoscrizione o, comunque, della sottoscrizione dell'atto processuale che, in base alle regole del codice di rito (e, dunque, in base alla legge del processo), si rende necessaria. A tanto si conforma, quindi, la specifica tecnica dettata per il processo telematico dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (aggiornato il 28 dicembre 2015), in forza di quanto consentito dall'art. 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»). Sicché, ai fini del rispetto delle regole tecniche per le notificazioni telematiche dell'atto processuale redatto e sottoscritto in formato digitale, l'art. 19-bis di detto decreto, in attuazione dell'art. 18 del citato dm. n. 44 del 2011, coerentemente stabilisce, al comma 3, che la notificazione dell'atto processuale da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario deve riguardare il documento originale informatico (nel formato e secondo le modalità dettate dal precedente comma 1), tanto che la prova di ciò deve consistere nella allegazione, ove ciò non risulti dal fascicolo processuale, dell'atto informatico inviato e delle relative ricevute informatiche di invio e ricezione. 3.5. Se ne deve concludere che la mancanza della prescritta annotazione di cancelleria deve essere superata mediante il deposito dell'atto informatico che si 6 assume recapitato, contenente le certificazioni rilasciate dal gestore del sistema di posta sulla effettiva consegna di esso nella casella del destinatario. Resta fermo che il mittente, il quale si avveda della mancata annotazione nel fascicolo processuale della ricezione dell'atto da parte della cancelleria, è comunque titolato, onde dimostrare quanto ritiene di avere trasmesso, a richiedere all'ufficio una attestazione ex art. 116 cod. proc. pen. che, sulla base della consultazione del sistema di posta elettronica dell'ufficio, tenga le veci di quella annotazione che si assume mancante. Di tale seconda attestazione egli può avvalersi, in alternativa al deposito dell'originale informatico, per fornire la prova di quanto predicato. 3.6. Sono, quindi, infondate le questioni di nullità del giudizio secondo grado. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di una deduzione generica che non si confronta con quanto specificamente argomentato dal primo e dal secondo giudice che hanno evidenziato la consapevole e volontaria detenzione dell'armamento militare. A fronte della generica contestazione difensiva, del resto, è sufficiente ricordare che l'imputato non nega di avere volontariamente fatto esplodere l'ordigno bellico, appiccandovi il fuoco, così dimostrando di possedere l'elemento psicologico del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice. Si è da molto tempo chiarito che «la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera in fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azione illegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà alla legge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata. Pertanto, anche in materia di armi e munizioni, per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, valgono i principi generali posti dagli artt. 42 e 43 cod. pen., per cui - ad eccezione di ipotesi specifiche - è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e la volontà del comportamento e la previsione dell'evento da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, e non si 7 richiede la coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta e tanto meno la volontà di violare una determinata norma di legge, giacché altrimenti rimarrebbe svuotato di contenuto e di efficacia il precetto della inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nel citato art. 5 cod. pen.» (Sez. 1, n. 9691 del 17/06/1992, Troia, Rv. 191874). 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo perché non si confronta con la specifica argomentazione dei giudici di appello che hanno evidenziato come la pena base è stata fissata al minimo edittale. Del resto, le sentenze di primo e secondo grado evidenziano gli elementi di indubbia gravità della condotta di detenzione di armi da guerra che il ricorso omette di criticare in modo specifico. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 ottobre 2023.