Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La particolare complessità del dibattimento, che consente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, va apprezzata con riferimento alla fase dibattimentale nella sua interezza, e non già alla sola frazione residua ancora da celebrare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 132
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 034476/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR RE N. IL 20/08/1977;
avverso ORDINANZA del 08/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
- il difensore del ricorrente, avvocato Macchioni Gianluca, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata l'8 settembre 2008 e depositata il 15 settembre 2008, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza (di altra Sezione) del medesimo Tribunale 16 maggio 2006 di sospensione del decorso dei termini di fase della custodia cautelare in carcere, appellata da ZA EI, imputato del delitto di associazione di tipo mafioso e di altri reati.
Il giudice a quo ha motivato: il dibattimento a carico dell'imputato e di altri sei giudicabili è di particolare complessità; al momento della deliberazione della ordinanza appellata era, ancora, in corso di espletamento la perizia trascrittiva delle "numerosissime telefonate intercettate;
l'istruzione dibattimentale, in corso di svolgimento, comporta l'ulteriore assunzione di prova orale, per il completamento di quella a carico e per l'escussione del testimoniale a discarico, con complessivi ventuno testimoni;
irrilevante è l'intervallo di cinque mesi per la scadenza del termine di fase (peraltro comprendente il periodo della sospensione feriale);
correttamente il giudice del dibattimento ha tenuto conto delle disposizioni tabellari circa il numero delle udienze mensili, limitato a cinque, e dei concorrenti carichi e impegni di lavoro dei componenti del Collegio, che non consentivano la definizione del dibattimento "entro metà novembre"; infatti la particolare complessità del dibattimento deve essere "delibata calandola nello specifico contesto delle condizioni organizzative in cui il collegio opera".
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Macchioni Gianluca, mediante atto recante la data dell'8 ottobre 2008, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente denunzia, assertivamente à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, "lett. b)", inosservanza o erronea applicazione dell'art. 304 c.p.p., comma 2, deducendo: difetta il presupposto della particolare complessità del dibattimento;
il numero degli imputati e delle imputazioni è assai ridotto;
il giudizio "appare ragionevolmente contenibile in tempi assai esigui", e, comunque, prima della scadenza del termine di fase, spirante il 14 novembre 2008; priva di pregio è la considerazione della perizia trascrittiva, peraltro ormai espletata, in quanto l'incombente (discrezionalmente procrastinato dal Pubblico Ministero) non può ritorcersi in pregiudizio per l'imputato; illegittimi e non pertinenti sono i riferimenti ai carichi di lavoro (peraltro genericamente addotti) dei magistrati e all'assetto organizzativo e tabellare dell'ufficio, trattandosi di profili estranei alla previsione dell'art. 304 c.p.p., comma 2, che ha riguardo esclusivo alla complessità dello specifico processo.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e illogicità della motivazione, censurando l'omessa valutazione dei motivi di gravame. Il difensore deduce: il dibattimento, incoato il 20 luglio 2007 e proseguito "per complessive dieci udienze" era in fase avanzata;
dovevano essere assunti i residui due testi a carico e quelli a discarico;
ma per questi ultimi era prevedibile la "esclusione di gran parte ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 2"; sicché il giudice a quo ha "erroneamente" valutato la complessità del dibattimento anche sulla base del (già censurato) riferimento al parametro "delle condizioni organizzative" dell'ufficio giudiziario, senza indicazione dei motivi specifici che ostavano alla fissazione "di un maggior numero di udienze" con più frequente cadenza. 4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - In limine deve rilevarsi che il relazione all'arresto, invocato dal ricorrente, circa la illegittimità del "provvedimento di sospensione dei termini in considerazione di perizia di trascrizione di intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 7", posto che non deve "ricadere a carico dell'imputato la conseguenza della scelta discrezionale operata dal Pubblico Ministero con il differimento al dibattimento dell'attività normalmente riferibile alla fase delle indagini preliminari" (Sez. 1^, 12 maggio 1994, n. 2214, Bonacchi, massima n. 198954) ricorre contrasto di giurisprudenza.
Infatti il contrario principio della legittimità della sospensione "quando la complessità del dibattimento riguardi ... la perizia volta alla trascrizione delle intercettazioni è stato fissato in altre pronunce di questa stessa Corte (Sez. 1^, 22 aprile 2004, n. 21601, Calaiò, massima n. 228213 e Sez. 4^ 8 luglio 2005, n. 37714, Mascia, massima n. 232084).
E, ulteriore, contrasto si accende in ordine alla definizione della natura e della tipologia degli elementi che devono essere presi in considerazione, ai fini dell'apprezzamento della particolare complessità del processo, à sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2. Al di là di un isolato arresto, di estremo rigore secondo il quale non deve tenersi conto dei problemi organizzativi e logistici, anche se inerenti "alle esigenze di sicurezza" degli imputati o degli imputati in procedimento connesso collaboranti da esaminare nel dibattimento, in quanto, altrimenti, "le conseguenze derivanti da carenze dell'amministrazione giudiziaria" inciderebbero "in ammissibilmente sulla libertà degli imputati" (Sez. 2^, 23 gennaio 1997, n. 191, Acri, massima n. 207839), è dato censire due indirizzi in materia.
Secondo il primo orientamento (oltre, ovviamente, le esigenze "strettamente processuali") possono essere prese in considerazione ragioni estrinseche al processo, quali i concorrenti carichi di lavoro dell'organo giudicante e/o dei suoi componenti ovvero "difficoltà logistico organizzative" dell'ufficio giudiziario, correlate alla relativa provvista di dotazioni, mezzi e risorse (Sez. 1^, 23 aprile 1997, n. 2962, Terminio, massima n. 207775; Sez. 1^, 9 ottobre 1997, n. 5660, Cottone, massima n. 208627 e Sez. 6^, 20 febbraio 1998, n. 608, Bisogno, massima n. 211701). Il secondo orientamento richiede, invece, che le esigenze "di carattere logistico amministrativo" - suscettibili di valutazione - debbano avere "natura endoprocessuale", debbano, cioè, essere "attinenti alla celebrazione del giudizio" specifico per il quale il Pubblico Ministero ha chiesto la sospensione del decorso dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., con conseguente esclusione della rilevanza e.g. dei carichi di lavoro ulteriori del collegio e/o dei giudici (Sez. 1^, 12 maggio 1997, n. 3316, Greco, massima n. 207758;
cui adde: Sez. 6^, 28 novembre 1995, n. 4463/1996, Goietti, massima n. 204508; Sez. 1^, 22 febbraio 1996, n. 1192, Agrigento, massima n. 204522; Sez. 1^, 30 aprile 1997, n. 3104, Palermo, massima n. 207968;
Sez. 5^, 11 giugno 1998, n. 3805, Di Giorgio, massima n. 211318; Sez. 6^, 10 maggio 2001, n. 24151, Lombardo, massima n. 219078; Sez. 5^, 9 luglio 2003, n. 34682, Sorrentino, massima n. 225842; Sez. 4^, 14 gennaio 2004, n. 17756, Russo, massima n. 228174). Residua, infine, un indirizzo intermedio secondo il quale "gli altri impegni di lavoro dei magistrati" e, in generale, "le ragioni estrinse-che al processo", pur non rappresentando di per sè motivo di particolare complessità del dibattimento, possono, tuttavia, valere "come argomentazione aggiuntiva" nel concorso con la considerazione dei profili strettamente processuali (Sez., 1^, 25 settembre 1997, n. 5273, Rinaldi, massima n. 208799). La ordinanza impugnata ha citato uno degli arresti del primo orientamento (Sez. 1^, 23 aprile 1997, n. 2962, Terminio, cit., ed erroneamente Sez. 1^, 12 maggio 1997, n. 3316, Greco, cit., attribuendo alla pronuncia l'affermazione del principio contrario a quello effettivamente espresso).
Il ricorrente ha invocato altra decisione (Sez. 5^, 11 giugno 1998, n. 3805, Di Giorgio, cit.) relativa al secondo indirizzo. Il contrasto, tuttavia, non appare influente (per i motivi infra indicati) ai fini dello scrutinio del ricorso in esame. E, pertanto, dato doverosamente atto della questione di diritto sollevata colla impugnazione, questa Corte soprassiede alla rimessione ai sensi dell'art. 618 c.p.p.. 4.2 - Invero è assorbente e decisivo il rilievo che nel dibattimento del giudizio di merito sono state già celebrate dieci udienze e che i testi ammessi ancora da esaminare sono oltre venti. Premesso, sotto tale ultimo aspetto, che privo di pregio e affatto incongruente è il riferimento, contenuto nel secondo motivo del ricorso, all'art. 468 c.p.p., in quanto il potere di riduzione delle liste testimoniali "manifestamente sovrabbondanti concerne la preliminare fase della autorizzazione presidenziale alla citazione dei testimoni, e non trova applicazione riguardo alla prova già ammessa, non appare ragionevolmente dubitabile che ricorre l'ipotesi del dibattimento particolarmente complesso, prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 2. Tale, infatti, si palesa il giudizio, avuto riguardo al numero delle udienze già tenute, e a quelle che saranno impegnate per il completamento della istruzione dibattimentale e per la discussione finale.
E, in punto di diritto, circa l'oggetto della valutazione della particolare complessità, giova aggiungere quanto segue. Se è vero che la valutazione, richiesta dall'art. 304 c.p.p., comma 2, involge implicitamente la prognosi circa la possibilità di chiudere tempestivamente il dibattimento non oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., e (dunque) il riferimento "al futuro svolgimento del processo" (Cass., Sez. 6^, 7 maggio 2003, n. 29537, Valcarenghi, massima n. 226221), diverso è l'oggetto dell'apprezzamento della particolare complessità, per la quale deve, invece, aversi riguardo alla fase dibattimentale nella sua interezza e non già alla "sola frazione" residua, ancora da celebrare (Cass., Sez. 2^, 3 luglio 2003, n. 36953, Lleshi, massima n. 228185; contra:
Sez. 2^, 1 febbraio 1996, n. 531, Carrelli, massima n. 205591). La contraria opinione è confutata dalla considerazione ab absurdo, che, nella imminenza della scadenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., non potrebbe disporsi la sospensione, se il dibattimento, pur quasi ultimato, non possa essere tempestivamente chiuso;
laddove la sospensione sarebbe consentita per il dibattimento appena incoato, qualora dovesse, per l'appunto, ritenersi che la particolare complessità debba essere apprezzata con esclusivo riguardo alla sola, residua attività processuale ancora da espletare (tutt'altro che complessa nel primo caso) e non anche a quella compiuta. 4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009