Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 36953
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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La complessità del giudizio abbreviato che consente la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase, va apprezzata in riferimento a tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio: tali attività debbono essere pertanto valutate mediante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fase e non già ad una sola frazione di esso (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale veniva dedotto che la decisione del giudice di sospendere i termini ex art. 304 cod. proc. pen. era stata adottata dopo l'assunzione degli atti istruttori ai quali era subordinata la scelta del rito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 36953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36953
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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