Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
La complessità del giudizio abbreviato che consente la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase, va apprezzata in riferimento a tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio: tali attività debbono essere pertanto valutate mediante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fase e non già ad una sola frazione di esso (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso nel quale veniva dedotto che la decisione del giudice di sospendere i termini ex art. 304 cod. proc. pen. era stata adottata dopo l'assunzione degli atti istruttori ai quali era subordinata la scelta del rito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 36953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36953 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
così composta:
dott. Luigi Varola - Presidente -
dott. Antonio Morgigni - Consigliere -
dott. Alessandro Conzatti - Consigliere -
dott. Carlo Podo - Consigliere -
dott. Giovanni Diotallevi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LE RD, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale Distrettuale del Riesame di Venezia - in data 4-7 febbraio 2003;
udita la relazione del Consigliere Podo;
udito il Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso con richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avvocato Alfredo Genio, in sostituzione dell'avvocato Sergio Onesti, che ha chiesto l'accogli mento dell'impugnazione.
RILEVATO
Con ordinanza del Tribunale Distrettuale del Riesame di Venezia -in data 4-7 febbraio 2003, è stata confermata quella resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, reiettiva dell'istanza di scarcerazione per decorso dei termini massimi di fase della custodia cautelare, proposta da LE RD, ammesso a giudizio abbreviato il 10 luglio 2002 e nei confronti del quale era stata disposta dal Giudice, il 10 gennaio 2003, la sospensione dei termini stessi per la particolare complessità del giudizio. L'interessato ha proposto ricorso contro il provvedimento. La difesa ha eccepito:
1) l'inosservanza e o l'erronea applicazione degli arti. 172 comma 4, 297 comma 2 e 303 comma 1, lett. bis, in relazione all'ari. 606 comma 1, lett. h) c.p.p., deducendo che, ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, va applicata la deroga espressa al principio "dies a quo non computatur", con la conseguenza che la sospensione era stata disposta con un giorno di ritardo, allorché erano già scaduti i sei mesi previsti per il giudizio abbreviato;
2) analoghi vizi, in riferimento agli art. 304 comma 2, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. h) e comunque diletti motivazionali, poiché il collegio aveva omesso di pronunciarsi sull'effettiva complessità del giudizio, presupposto per una legittima sospensione dei termini di fase. Si è precisato, in proposito, che gli atti istruttori ai quali era stata subordinata la scelta del rito erano stati già acquisiti sin dal 15 novembre 2002 e che la decisione non era potuta seguire all'udienza di rinvio del 9 gennaio 2003, per improvvisa indisposizione del Giudice.
RITENUTO
Il principio sancito nell'art. 297, comma 1 c. p. - secondo cui gli effetti della custodia cautelare decorrono dallo stesso giorno della cattura, dell'arresto o del fermo - applicabile unicamente quando rileva il momento iniziale di decorrenza della custodia stessa e non già ogni volta che la durata di questa sia prefissata, in relazione alle date di singoli provvedimenti intermedi in tali ipotesi, riprende vigore invece la regola generale di cui all'art. 272, comma 4 c.p.p., ad evitare plurime indebite abbreviazioni ulteriori,
rispetto a quella normativamente prevista.
Può prescindersi, pertanto, dai contrasti giurisprudenziali sul computo dei termini a mesi o ad anni, anziché a giorni, dall'inizio della custodia cautelare (cfr. Cass. 7.6.1995, Riv. 201477 e Cass.8.4.1998, Riv. 210619) poiché, nei caso, il provvedimento di sospensione del 10 gennaio 2003 deve ritenersi comunque tempestivamente adottato, entro i sei mesi dalla data dell'ordinanza con cui si era disposto il rito di cui all'art. 438 c.p.p., conformemente ai principi stabiliti nell'art. 303, comma 1, b) bis c.p.p..
Neppure si condivide il secondo motivo di ricorso.
La complessità del giudizio abbreviato, che consente la sospensione della durata massima dei termini custodiali di fase, va apprezzata in riferimento a tutte le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio, come sottolineato nell'ordinanza impugnata: tali attività debbono essere valutate mediante apprezzamento riferito a tutto il periodo della fine e non già alla sola ultima frazione di esso, anche a prescindere dall'esigenza di evitare la sottrazione del processo al giudice naturale (su cui, cfr. Cass. 10.5.1996, Riv. 205118). Nonostante, pertanto, talune singole perplessità espresse nel provvedimento impugnato, le conclusioni vanno qualificate conformi al disposto dell'art. 304, comma 2 c.p.p. e correttamente motivate nel loro complesso.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94, comma I ter disp. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2003.