Sentenza 8 luglio 2005
Massime • 1
È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia, avente il carattere della necessità ed inevitabilità, riguardante la posizione anche di uno solo di essi, trattandosi di un elemento di natura oggettiva relativo al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati e rientrando nel potere discrezionale del giudice del dibattimento decidere se effettuare o meno la perizia (nella specie, relativa alla trascrizione delle intercettazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2005, n. 37714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37714 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 08/07/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1472
Dott. VISCONTIO Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 10404/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IM N. IL 09/07/1971;
avverso ORDINANZA del 11/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito l'avv. Gian Mario Sechi, in sostituzione dell'avv. Rovelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 11.1.2005 il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale, nel procedimento penale a carico di MA EP +14, imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90) e di varie violazioni dell'art. 73 dello stesso decreto, in accoglimento dell'istanza proposta dal P.M., ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare fino al termine del dibattimento. Il Tribunale ha ritenuto che i delitti per i quali si procedeva erano compresi tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e che ricorrevano i parametri individuati dalla Suprema Corte in relazione all'art. 304, 2^ comma, c.p.p., trattandosi di processo di particolare complessità avuto riguardo al numero degli imputati e degli episodi da accertare con riferimento a condotte criminose protrattesi nel tempo, alla complessità delle prove già assunte (trascrizione di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali) e da assumere con particolare riguardo all'elevato numero di testi dell'accusa e della difesa degli imputati, nonché per la molteplicità delle circostanze sulle quali sono chiamati a deporre. Il Tribunale ha quindi formulato un giudizio prognostico, ritenendo il superamento dei termini di fase,valutate anche le problematiche connesse all'organizzazione del processo, avuto riguardo al numero dei difensori coinvolti e ai loro impegni istituzionali e professionali.
Sull'appello di SC IM il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame con ordinanza in data 11.2.2005, ha confermato l'ordinanza dell'11.1.2005. Sul primo motivo di impugnazione, e cioè la nullità dell'ordinanza perché emessa a seguito di una richiesta immotivata del P.M., il giudice del riesame ha ritenuto che l'art. 304 c.p.p. richiede una richiesta del P.M. e che i difensori siano sentiti. Entrambe le condizioni si erano verificate nel dibattimento in corso, e la norma non impone che la richiesta del P.M. debba contenere una esaustiva motivazione delle ragioni poste a base dell'istanza. Con il secondo motivo di appello il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per avere ritenuto la "particolare complessità del processo". Il Tribunale ha, invece, ritenuto la validità delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato: a) trattandosi di reati commessi da quindici persone, e anche da altri sei coindagati, giudicati separatamente;
b) che la complessità si evince non solo dalla gravità dei fatti, ma anche dal lungo periodo in cui tali reati sono stati commessi, ed in varie zone della regione Sardegna;
c) che le esigenze istruttorie indicate nell'ordinanza impugnata erano reali, e che la Suprema Corte ha ritenuto l'espletamento di una perizia al dibattimento ragione valida per ritenere la particolare complessità del dibattimento;
d) che la perizia di trascrizione doveva effettuarsi in dibattimento per costituire mezzo di prova, mentre i nastri erano rimasti a disposizione delle parti con facoltà di ascoltarli e farne eseguire trasposizione su nastro magnetico;
e) che giustamente il Tribunale aveva ritenuto le difficoltà organizzative, rappresentate dal numero dei difensori e, per alcuni, dagli impegni istituzionali.
In conclusione il Tribunale ha quindi ritenuto sussistere tutti i presupposti di legge per disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase.
SC IM, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Con un primo motivo di ricorso il SC, previa allegazione delle richieste del P.M. del 19.10.2004 e del 27.11.2004, ha reiterato l'eccezione di inosservanza dell'art. 304, 2 e 3 comma, c.p.p., dovendo essere l'atto di impulso del P.M. adeguatamente motivato, potendo egli fare una valutazione prognostica del tempo di esaurimento dell'istruttoria dibattimentale, ed indicare i presupposti che giustificano la sospensione dei termini di fase. Ciò anche per favorire il contraddittorio con la difesa, che non deve avere adeguata soddisfazione delle ragioni solo in grado di appello, essendo stata insufficiente anche la risposta del giudice di prime cure.
Con un secondo motivo di ricorso, il SC ha assunto l'inconsistenza delle argomentazioni, poste a base della particolare complessità del dibattimento, ribadendo in particolare il convincimento che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poteva essere eseguita nella fase delle indagini preliminari, con notevole riduzione dei tempi del dibattimento. In ordine al primo motivo di impugnazione, si osserva che l'art. 304, 3 comma, c.p.p. prevede che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nei casi previsti dal comma 2, come nel caso di specie, è disposta dal giudice "su richiesta del pubblico ministero", nulla disponendo in ordine alla motivazione dell'istanza, in modo che, una volta acquisita tale richiesta e garantito il principio del contraddittorio, consentendo ai difensori di replicare, come puntualmente verificatosi nel procedimento in esame, nessun vizio si è verificato.
In particolare, non vi è nessuna menomazione del diritto di difesa, in quanto il comma 2 dell'art. 304 c.p.p. ben specifica le condizioni che legittimano il provvedimento incidentale sulla libertà personale, e cioè che si proceda per taluno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., e che si tratti di dibattimento o di giudizio abbreviato particolarmente complesso. Ne consegue che la circostanza che la i richiesta del pubblico ministero non contenga motivazione alcuna ovvero contenga una motivazione di stile non è in contrasto con il dettato normativo, ne' sminuisce la possibilità di assistenza degli imputati da parte dei difensori. Infine, per mera completezza di esposizione, si precisa che nessuna nullità è prevista, per cui, a norma dell'art. 177 c.p.p., il motivo di ricorso è certamente f infondato.
In ordine alla dedotta incompletezza, in sede di appello, del provvedimento del giudice di primo grado, va osservato, in primo luogo, che l'ordinanza in data 11.1.2005 del giudice dibattimentale è adeguatamente e correttamente motivata, prendendo in esame le succitate condizioni previste dall'art. 304, 2^ comma, c.p.p., e trasfondendole nella fattispecie concreta in esame, secondo l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte (Cass. 20.2.1998 n. 608; Cass. 20.9.2000 n. 5160; Cass.
6.12.2000 n. 7081; Cass. 20.3.2003 n. 19745). In particolare, poi, con la recente sentenza 26. 10.2004 n. 10 è stato ritenuto che "la particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l'ha determinata;
per cui la nozione di complessità può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all'assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà ed ostacoli di natura logistica, riguardanti l'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento".
Nella specie, come risulta sia dalla lettura dell'ordinanza del giudice del dibattimento, sia dalla sintesi di tale provvedimento, riportata alla pag. 1 di questa sentenza, a tali criteri si è proprio rifatto il giudice di merito.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, ricollegandosi alle sentenze delle sezioni unite n. 6682 del 1992 e 7 del 1996, ha costantemente ritenuto che le motivazioni delle ordinanze, in tema di misure cautelari, da parte del giudice che ha emesso il provvedimento e da parte di quello del riesame o dell'appello, sono complementari e strettamente collegate, in quanto, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità delle misure cautelari, e la motivazione di una delle due ordinanze ben può colmare le lacune motivazionali dell'altra (Cass. n. 672/1998; Cass. 3805/1997; Cass. n. 4821/1996; Cass. n. 1034/1992).
Pertanto, anche se lo si precisa ad abundantiam, essendo sufficiente la motivazione della ordinanza dibattimentale dell'11.1.2005, il tribunale del riesame, con l'ordinanza impugnata dell'11.2.2005, non è incorso in alcun vizio, ampliando le ragioni espresse a sostegno della legittimità del primo provvedimento.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto sia l'inconsistenza delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza di sospensione, sia la circostanza che la trascrizione delle intercettazioni ben poteva avvenire nella fase delle indagini preliminari.
La prima questione riguarda censure di merito non sindacabili in sede di legittimità, in presenza di motivazione adeguata e logica. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in tema di disciplina delle misure cautelari (Cass. sez. 22.3.2000 n. 11). In ordine al secondo rilievo, si osserva che "è legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia, avente il carattere della necessità ed inevitabilità, riguardante la posizione anche di uno solo di essi, trattandosi di un elemento di natura oggettiva relativa al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati (Fattispecie in cui su richiesta del P.M. veniva disposta in appello la perizia volta alla trascrizione delle intercettazioni, mai disposta prima nonostante reiterate richieste specifiche del P.M., in relazione alla posizione di un imputato assolto in primo grado)" (Cass. 22.4.2004 n. 21601; conformi Cass. n. 1480/2000; Cass. n. 861/1997). Infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice del dibattimento decidere se effettuare o meno la perizia di trascrizione delle intercettazioni, ne' è influente il richiamo all'art. 268, 7 comma, valutato che la prova è costituita dalle bobine, sicché è irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità, la mancata effettuazione delle trascrizioni delle registrazioni nella fase delle indagini preliminari (Cass. 20.6.2002 n. 27236; Cass. 22.5.1998 n. 10693). Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto previsto dall'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 il 332. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2005