CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20387 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AS TO, nato a [...] il [...] RI AG GI, nato a [...] il [...] BA IA, nato a [...] il [...] EL IO IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito l'avv. IC Trinceri il quale ha concluso per AS e per l'avv. Giuseppe Canzone per RI AG GI, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
sentita l'avv. Chiara Madia la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso E' presente per pratica forense la dott.ssa Guarnaccia Alessandra, tess. Ordine avvocati di Roma nr. P79574 RITENUTO IN FATTO 1. Al fine di una migliore comprensione, è opportuno ripercorrere sinteticamente l’iter processuale: Penale Sent. Sez. 1 Num. 20387 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 Il Tribunale di Patti, con sentenza del 27 febbraio 2018, giudicava · AS TO responsabile dei reati contestati ai capi A) (escluso il ruolo di promotore ed organizzatore dell’associazione), C), D), E), G), H), L), P) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.), T) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art 625 n. 5 cod. pen.), L2), dell’imputazione, e, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 1200,00 di multa;
· RI AG GI, dei reati contestati ai capi C), D), E), F), G), H), L), N2) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;
· EL IO IC, dei reati di cui al capo A) (previa esclusione del ruolo di promotore ed organizzatore), F), G), H), L), L2), N2) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione e di euro 900,00 di multa;
· Di NZ GE IA, colpevole dei reati di cui ai capi C) e G) e, unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa;
· VÀ GA ON, colpevole dei reati ascritti ai capi A) (previa esclusione del ruolo di promotore ed organizzatore), P), H2(previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.), L2), R2) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. AN, altresì, AS, RI AG e Di NZ al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Montagna Bozzone in relazione al capo C). In relazione alle restanti imputazioni, dichiarava, per taluni imputati (RI AG e Di NZ) non doversi procedere in ordine al capo A) per intervenuta prescrizione e assolveva gli imputati dalle residue imputazioni loro rispettivamente ascritte per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 luglio 2019, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti;
Avverso detta sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione che, con sentenza della Sezione 5, n. 21475 del 19 aprile 2021, annullava la sentenza impugnata «limitatamente ai capi A), D), E), F), G), H), L), P) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria e per la determinazione del trattamento sanzionatorio», rigettando, per il resto, i ricorsi. AN AS e RI AG in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile. Con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte di appello di Reggio 2 Calabria, decidendo in sede di rinvio, pronunciava dispositivo con il quale «in riforma della sentenza emessa in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Patti e appellata da AS ON, RI AG GI, BA IA, EL IO IC e VÀ GA ON, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessi ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione». In data 3.10.2024, l’Avvocato Generale di Reggio Calabria chiedeva alla Corte di appello di determinare la pena inflitta agli imputati in relazione ai reati per i quali era divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità penale ovvero: · Per AS, in relazione ai reati di cui ai capi C), T) e L2); · Per RI AG, in relazione ai reati di cui ai capi C) e N2); · Per BA, in relazione al reato di cui al capo T); · Per EL IO, in relazione ai reati di cui ai capi L2) e N2); · Per VÀ GA, in relazione ai reati di cui ai capi H2), L2) e R2). La Corte, all’esito dell’udienza, con sentenza del 10 aprile 2025, accoglieva la domanda e rideterminava la pena. Osservava che la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 19 settembre 2023, aveva solo parzialmente pronunciato, omettendo di decidere in ordine alla rideterminazione della pena, come disposto dalla Corte di cassazione in sede di rinvio;
la sentenza della Corte territoriale era, quindi, inesistente in quella parte, sicché il punto non era suscettibile di passare in giudicato e poteva costituire oggetto di pronuncia;
che il rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, comportando la definitività della pronuncia sull’an della responsabilità, precludeva una pronuncia di estinzione per prescrizione. Quindi, nel rideterminare la pena, infliggeva a ciascuno degli imputati la pena determinata in primo grado per il reato più grave, sia pure riferendola ad altro reato ancora non prescritto, e applicava, a titolo di continuazione, il medesimo aumento già determinato dal Tribunale di Patti.
2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati AS, RI AG, BA e EL IO.
2.1. La difesa di AS articola tre motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza. Rileva che, avanti la Corte di appello, l’odierno ricorrente risultava “libero p.q.c., assente”, mentre, in realtà, dagli atti (già in quelli del giudizio di rinvio – verbale del 4.10.2022 e comunicazione del difensore del 24.1.2023), 3 risultava in detenzione domiciliare per altra causa. Non essendo stata disposta la traduzione dell’imputato, era stato quindi leso il diritto di intervento dell’imputato, con conseguente nullità della sentenza.
2.1.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., osserva che la sentenza non poteva dirsi inesistente in relazione alla omessa statuizione sul capo relativo alla rideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo con l’impugnazione. Non essendo stato interposto gravame, doveva ritenersi la sentenza definitiva e, quindi, non consentita una nuova pronuncia perché in violazione del principio del bis in idem. Evidenzia, altresì, che la Corte di appello non aveva, in realtà, omesso di provvedere, ma aveva statuito dichiarando non doversi procedere in ordine a tutti i reati ascritti in quanto estinti per prescrizione. Quindi, seppur erronea, la statuizione era presente in dispositivo e, ormai, definitiva.
2.1.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce che la sentenza è immotivata ed illogica nella parte relativa alla determinazione della pena. Immotivata, in quanto non illustra il percorso argomentativo che ha condotto a determinare la pena nella misura sopra indicata e in quanto violativa del disposto di questa Corte che aveva disposto il rinvio al fine di rideterminare la pena, tenuto conto del ridimensionamento della complessiva gravità dei fatti;
illogica, in quanto ha ritenuto applicabile al capo C), la stessa pena in precedenza inflitta per il capo E) che, però, era certamente più grave in quanto relativo alla sottrazione di due mezzi d’opera.
2.2 La difesa di RI AG articola quattro motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato, in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio di motivazione. Rileva, altresì, che la richiesta di trattazione orale formulata da una delle difese, non era stata notificata alle altre parti in violazione dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., in tal modo pregiudicando ulteriormente il diritto di difesa. Infine, lamenta che il rinvio dell’udienza del 10.4.2025 non gli era stato notificato, nonostante avesse comunicato a mezzo pec unitamente a memoria difensiva, il proprio impedimento per l’udienza del 20.2.2025. 2.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed f) cod. proc. pen., osserva che la mancata pronuncia sul punto relativo alla rideterminazione della pena, non costituisce una causa di inesistenza della 4 sentenza, bensì una causa di nullità, non più emendabile, essendo la sentenza ormai irrevocabile. Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza rescindente non aveva determinato un giudicato parziale, bensì una preclusione di ordine processuale superabile per la sopravvenienza di cause di estinzione del reato, anche in sede di giudizio di rinvio, sicché legittimamente la sentenza della Corte di appello del settembre 2023 aveva dichiarato l’estinzione di tutti i reati per prescrizione. Avverso detta pronuncia, nessuna parte interessata aveva proposto impugnazione, sicché la stessa doveva ritenersi coperta dal giudicato. Non era, quindi, possibile tornare sul punto con la nuova sentenza che era stata pronunciata in violazione del principio del bis in idem.
2.2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen., censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo omesso di pronunciare sulla possibilità, prospettata nella memoria difensiva, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere essendo i reati estinti per prescrizione, non essendosi formato il giudicato in punto di responsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione di ordine processuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora i capi annullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capi annullati. Nel caso di specie, nella prospettazione difensiva, la connessione processuale era nel rinvio relativo all’acquisizione dei tabulati che avrebbe investito anche le imputazioni in questione.
2.2.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed ) cod. proc. pen., censura la sentenza per essere carente ed illogica nella motivazione. Osserva che la pena è stata determinata con il mero riferimento a quella del Tribunale di Patti, senza alcuna motivazione e, per di più, prendendo come pena base quella per il capo E) (ora prescritto), nonostante la fattispecie fosse più grave di quelle residue.
2.3 La difesa di ON propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Osserva che, prima della celebrazione del processo scaturito dalla domanda dell’Avvocato Generale, la Procura Generale di Reggio Calabria aveva emesso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato il 18.6.2024, nel quale la pena relativa al capo T) era stata determinata in mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, così come determinata dal Tribunale di Patti con la sentenza del 27.2.2018. Secondo la difesa, nel rideterminare la pena in anni 5 di reclusione ed euro 300,00 di multa, la Corte territoriale aveva violato le norme sul cumulo giuridico.
2.4. La difesa di EL IO IC propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) 5 cod. proc. pen., con il quale censura la sentenza per aver omesso una autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai capi N2) e L2), non motivando in ordine alle ragioni che avevano indotto a determinare la pena nella misura sopra indicata, peraltro in misura sproporzionata rispetto alla precedente quantificazione (anche tenendo conto che la gravità dei fatti era stata complessivamente ridimensionata, essendo venuti meno alcuni capi di imputazione). Osserva che la determinazione della pena era stata effettuata anche in violazione del principio dell’autonomia giuridica e sostanziale dei reati unificati con il vincolo della continuazione, avendo la Corte mantenuto la stessa pena che era stata inflitta per reati dichiarati successivamente estinti.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di tutti gli imputati.
4. La difesa del ricorrente RI AG ha depositato una “memoria difensiva di discussione” nella quale ha ribadito le questioni già proposte in sede di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, parzialmente fondati, devono essere accolti per quanto di ragione. Nel proseguo, si prenderanno in considerazione, dapprima, i motivi di ricorso con i quali sono state sollevate questioni di nullità, che verranno esaminate distintamente per ciascun ricorrente. Successivamente, si esamineranno i motivi comuni. Al fine di risolvere le questioni di nullità, il Collegio ha fatto accesso agli atti del giudizio di appello. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092-01; Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Rv. 280090-01).
2. AS TO Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza in quanto egli, all’epoca detenuto, non era stato tradotto. Come riferito dalla difesa del ricorrente e come riportato anche in sentenza (pag. 3), inizialmente l’udienza del 9.1.2025 era stata fissata nelle forme della trattazione cartolare e, quindi, in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. Ne consegue che, in quell’udienza, non doveva disporsi la traduzione dell’imputato che si riferiva essere in detenzione domiciliare. A seguito di richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore di AS, il quale rappresentava anche che l’imputato era in detenzione domiciliare p.a.c., la Corte disponeva la trattazione camerale partecipata e differiva la trattazione del processo all’udienza del 20.2.2025, allorquando, mancando la prova della notifica agli imputati EL IO e AS, disponeva il 6 rinnovo delle notifiche e rinviava al 10.4.2025. Nel verbale dell’udienza del 10.4.2025, AS risultava “libero p.q.c. - detenzione domiciliare p.a.c. – assente - rinunciante”. In effetti, l’esame degli atti ha evidenziato che, in relazione all’udienza del 10.4.2025, il ricorrente, in data 10.3.2025, dichiarava di voler rinunciare a comparire. Ne consegue che nessuna nullità si è determinata. A seguito della rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto, questi è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950-01). RI AG Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per non avere preso in considerazione le memorie difensive depositate dall’imputato, in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa nonché un vizio di motivazione. La censura è infondata. La trattazione del punto, in quanto strettamente connessa con l’ulteriore motivo di ricorso di cui al punto 2.2.3, verrà trattata successivamente. Con il medesimo motivo, la difesa solleva una ulteriore eccezione di nullità. Lamenta che non gli sia stato notificato, come disposto dall’art. 598-bis, comma 2, ultimo capoverso cod. proc. pen., il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale partecipata. Tuttavia, dalle stesse allegazioni della parte e dalla sentenza, si evince che la prima udienza cartolare del 9.1.2025 era stata rinviata per difetto di alcune notifiche. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso deducendosi un error in procedendo, si evince che il 7.2.2025, veniva notificato al difensore, avv. Giuseppe Canzone, a mezzo pec, il verbale di rinvio alla seconda udienza del 20.2.2025 unitamente all’istanza di trattazione orale. Ne consegue che il difensore era a conoscenza del fatto che fosse stata fissata udienza partecipata, tanto che riferisce di aver comunicato un proprio impedimento a comparire. Deduce, inoltre, che non gli sia stato notificato il rinvio dell’udienza del 20.2.2025 a quella del 10.4.2025. Anche tale eccezione è infondata. La lettura degli atti evidenzia che il giorno 28.2.2025 fu notificato a mezzo pec all’avv. Giuseppe Canzone, il decreto di citazione e il verbale dell’udienza del 20.2.2025 che disponeva il rinvio al 10 aprile 2025. Gli atti risultano consegnati nella casella di destinazione.
3. Il difensore di RI AG solleva una ulteriore eccezione, sviluppata sotto un duplice profilo. Da un lato, eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato (2.2.1), in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio di motivazione;
dall’altro, reitera i motivi di impugnazione oggetto delle menzionate memorie difensive (2.2.3). In particolare, censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo omesso di valutare la possibilità, prospettata nella memoria difensiva, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere essendo i reati estinti per prescrizione, non essendosi formato il giudicato in punto di responsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione di ordine processuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora i capi annullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capi annullati. Nel caso di 7 specie, nella prospettazione difensiva, la connessione processuale era nel rinvio relativo all’acquisizione dei tabulati che avrebbe investito anche le imputazioni in questione. Le questioni, in quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente e respinte in quanto infondate. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha riferito che l’annullamento riguardava solo taluni capi di imputazione, per i quali doveva procedersi a nuovo esame, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quei reati per i quali «l’accertamento doveva ritenersi definitivo a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 19 aprile 2021, la quale, come detto (oltre ad aver rinviato alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sui reati di cui ai capi di imputazione appena menzionati e per la rideterminazione delle pene inflitte ai coimputati in primo grado) aveva nel resto rigettato i ricorsi proposti». In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione sintetica, pur non avendo espressamente affrontato il tema dell’effetto meramente preclusivo e della connessione sostanziale e processuale, lo ha implicitamente disatteso, avendo mostrato di aderire e di avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati di questa Corte, la quale ha affermato che «Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità» (Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Rv. 215419-01). Nel caso in esame, si è, appunto, verificata un’ipotesi di formazione progressiva del giudicato che si è formato con riferimento alla responsabilità degli odierni ricorrenti, in relazione ai quali l’annullamento è stato solo parziale e il rinvio limitato alla determinazione della pena. Nessuna ulteriore motivazione si rendeva, quindi, necessaria. Ciò anche alla luce dell’ulteriore principio consolidato di questa Corte, secondo il quale «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566- 01). Da ultimo, ma di certo non per importanza, si osserva che il motivo difensivo è, 8 comunque, generico, non avendo la difesa esplicitato la decisività del motivo sollevato ovvero l’attitudine degli argomenti asseritamente non considerati, a travolgere la motivazione della sentenza. Non ha, infatti, chiarito sotto quale profilo la questione relativa ai tabulati telefonici che ha provocato l’annullamento con rinvio rispetto a talune imputazioni, avrebbe dovuto interessare anche l’odierno ricorrente. Questa Corte ha affermato che, perché una omessa motivazione possa costituire vizio rilevante in sede di legittimità, non è sufficiente il solo dato del mancato esame del motivo, «dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, [...], Rv. 221114).
4. Nel proseguo vengono trattati congiuntamente i motivi di cui ai punti 2.1.2 della difesa SC e quello di cui al punto 2.2.2. della difesa RI IO in quanto comuni. Entrambi i difensori sostengono che la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2023 non poteva dirsi inesistente in relazione alla omessa statuizione sul capo relativo alla rideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo con l’impugnazione. Non essendo stato interposto gravame, doveva ritenersi la sentenza definitiva e, quindi, non consentita una nuova pronuncia perché in violazione del principio del bis in idem. I motivi sono infondati. Si deve partire dalla premessa che la Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 19 settembre 2023, non si è affatto pronunciata sul secondo oggetto del rinvio ovvero sulla rideterminazione della pena. Benché la Corte di cassazione, con la sentenza del 19 aprile 2021, non abbia precisato i motivi sui quali si fondava il rinvio relativo alla rideterminazione della pena e a quali reati si riferisse, tuttavia, la lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze rende palese che il rinvio, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia stato determinato dalla necessità di rimodulare la pena per i reati per i quali la responsabilità era stata accertata in modo irrevocabile. Per taluni degli imputati, infatti, era stata annullata la sentenza nella parte relativa al reato individuato come più grave ai fini della continuazione (e, in particolare: per AS, RI Pagonia, il capo E), per BA e EL IO il capo F) e, per altri (VÀ) relativamente ai reati satellite sub A) e sub P). Su tale punto, nella sentenza della Corte di appello di reggio Calabria del 19.9.2023, vi è stata una totale omissione di pronuncia sia in dispositivo sia in motivazione. In casi similari, questa Corte ha affermato che «La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente;
detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato». Ha osservato che una omessa pronuncia su un punto della 9 domanda non può costituire oggetto di gravame, non potendo impugnarsi una mancata deliberazione. La sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria è inesistente, ed il vizio è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, nel caso di giudizio di rinvio, in un non liquet non consentito al giudicante, per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio nel grado nel quale si è verificata l’omessa pronuncia. (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Rv. 251027-01; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710-01; Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329-01). Nel caso in esame, pertanto, correttamente è stata fissata nuova udienza per procedere alla decisione sul punto della rideterminazione della pena. Sotto altro profilo, le difese sostengono, altresì, che la sentenza non sia incorsa in una omessa statuizione, ma abbia deciso pronunciando l’estinzione per prescrizione dei reati, con statuizione che, ove erronea, avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione, non proposta. Anche tale motivo è infondato. Occorre partire dalla sentenza n. 1475 del 2021 della Sezione 5 di questa Corte che annullava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 1 luglio 2019 limitatamente ai capi A, D, E, F, G, H, L e P, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria “per nuovo esame e per la determinazione del trattamento sanzionatorio”, rigettando nel resto i ricorsi. Nella parte motiva, argomentava l’annullamento con rinvio in relazione ai capi D, E, F, G, H, L, e P sulla base della inutilizzabilità dei tabulati telefonici, in quanto il giudizio di responsabilità si fondava in gran parte su questi. Respingeva, in quanto infondati, gli ulteriori motivi di ricorso, espressamente affermando che andavano disattese le doglianze di AS, RI AG, BA, VÀ e EL IO rispetto ai reati loro ascritti ai capi C, T, H2, L2, N2, R2. Aggiungeva che l’annullamento della sentenza relativamente ai capi D, E, F, G, H, L e P, comportava l’annullamento anche con riferimento al capo A) (416 cod. pen), dal momento che «Proprio il numero e la gravità dei furti e la collaborazione spiegata dagli imputati in un considerevole lasso di tempo apportato al riconoscimento del pactum sceleris e dell’affectio societatis». Dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. Confermava anche la condanna alle spese processuali della parte civile in quanto, in relazione al capo C), per effetto della sentenza, la pronuncia diventava definitiva. La Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, nella parte motiva della sentenza del 19.9.2023, osservava con riguardo ai delitti in questione, che il termine di prescrizione era decorso sia per il capo A, sia per i capi D, E, F, G, H, L e P, sicché doveva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati “in ordine ai reati di cui alla rubrica” in quanto estinti per prescrizione. Pronunciava, quindi, dispositivo con il quale così statuiva “Visto l'articolo 627 cod. proc. pen., decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Patti appellata da AS TO, EL AR 10 GI, BA IA, EL IO IC e VÀ GA ON, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessi ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione”. Ora, questa Corte ha ammesso la possibilità di interpretare il dispositivo attraverso la motivazione. Si è affermato che nel caso in cui il dispositivo della sentenza sia obiettivamente ambiguo, l’imprescindibile ed essenziale elemento d'integrazione costituita dalla motivazione concorre ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione, che né il giudice di rinvio né le parti possono ignorare, trincerandosi dietro la lettera del dispositivo (Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, Rv. 251402-01). Il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che costituisce un imprescindibile elemento di integrazione in quanto concorre ad illustrare e chiarire i termini del “devolutum” e a specificare i capi e i punti della sentenza sui quali si è formato il giudicato (Sez. F., n. 45002 dell’11/09/2012, Rv. 253835-01). Nel caso in esame, la lettura della motivazione consente di interpretare il dispositivo della sentenza e di affermare che la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 19 settembre 2023, ha dichiarato prescritti unicamente i reati in relazione ai quali era stato disposto il rinvio ovvero quelli di cui alle lettere A, D, E, F, G, H, L e P. Può, quindi, escludersi la fondatezza del motivo di cui al punto 2.1.2 e 2.2.2. ovvero che, con la menzionata sentenza, la Corte territoriale abbia dichiarato prescritti tutti i reati, anche quelli per i quali non vi era stato rinvio.
5. Da ultimo, possono esaminarsi congiuntamente i motivi articolati da tutte le difese sulla determinazione della pena, con eccezione della posizione di BA, sul quale si dirà oltre. I motivi sono fondati. Con riferimento a ciascuna posizione, la Corte si è limitata ad applicare al più grave dei reati residui, la pena che era stata prevista dal Tribunale per il reato poi dichiarato prescritto e a ribadire l’aumento per la continuazione applicato in primo grado per i reati satellite. In tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ed infatti, seppur è vero che la pena è affidata al potere discrezionale del giudice, nell’esercizio di tale potere il giudicante deve tenere presenti i criteri, soggettivi ed oggettivi, indicati dall’art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di dover applicare la pena base quantificandola in misura conforme a quella che era stata individuata come congrua dal Tribunale di Patti, in relazione ad altro reato. Tale criterio, tuttavia, non soddisfa le esigenze di motivazione richieste, in quanto non chiarisce se e sotto quali profili il reato per il quale applicava la pena base fosse equiparabile sotto il profilo della gravità oggettiva e soggettiva a quello preso a base dal Tribunale di Patti. Anzi, l’esame dei capi di imputazione, in taluni casi, rende evidente che le fattispecie non sono analoghe, sicché l’applicazione del medesimo trattamento 11 sanzionatorio, richiede una specifica motivazione. Così ad es. per i ricorrenti SC e RI AG, i reati individuati per determinare la pena base in primo grado e in grado di appello in sede di rinvio sono furti aggravati, ma con elementi differenti: il capo E) ha ad oggetto due mezzi meccanici e il capo C) un solo mezzo. Inoltre, non si è tenuto conto della complessiva rideterminazione della gravità dei fatti, una volta eliminati taluni episodi di furto e l’associazione a delinquere. Ne consegue che la sentenza, sul punto della determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle posizioni di SC, RI AG e EL IO deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria perché colmi le lacune motivazionali evidenziate.
6. Quanto, infine, al ricorso presentato dalla difesa di BA, si osserva che, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2023, questi aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando l’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo T). Questa Corte, con sentenza Sez. 5 n.33806 del 29 maggio 2024, [...], una volta «dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T), già reato satellite, andasse rideterminata in via autonoma dal giudice di rinvio (Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, [...], Rv. 250707-01); e andasse rideterminata in misura non inferiore al minimo edittale stabilito per quest'ultimo reato, di certo più elevato della pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa corrispondente all'originario aumento a titolo di continuazione». Osservava, altresì, che pur essendo la pena illegale, tuttavia, essendo l’illegalità in favore del reo, in difetto di impugnazione non poteva essere emendata, neanche d’ufficio. Ebbene a fronte di tale pronuncia di inammissibilità, la posizione processuale di BA era definita sotto tutti i profili, e, infatti, il pubblico ministero gli notificava l’ordine di esecuzione nel quale la pena veniva, appunto, indicata in quella determinata dalla Corte territoriale con la sentenza del 19 settembre 2023. Ne consegue che la Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata del 10 aprile 2025, non poteva rideterminare la pena, essendosi, ormai, formato il giudicato sul punto. Relativamente a detta posizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
7. Non può estendersi analogo ragionamento agli altri imputati. Ed infatti, a prescindere da qualunque ulteriore considerazione, il ricorso di BA avanti questa Corte ha, comunque, provocato una pronuncia sulla pena e ha, quindi, determinato il passaggio in giudicato di detto punto della sentenza impugnata. Al 12 contrario, per gli altri imputati, tale situazione non si è determinata in quanto, come visto, mancava totalmente una pronuncia sul punto nella sentenza della Corte di appello del 19 settembre 2023 e nessuna decisione è intervenuta successivamente, prima della sentenza oggi impugnata. Nessun giudicato si era quindi formato sul punto che precludesse la decisione della Corte territoriale del 10 aprile 2025 con riferimento alle altre posizioni processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA IA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AS TO, RI AG GI e EL IO IC limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di AS TO, RI AG GI e EL IO IC. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 13
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito l'avv. IC Trinceri il quale ha concluso per AS e per l'avv. Giuseppe Canzone per RI AG GI, chiedendo l'accoglimento del ricorso;
sentita l'avv. Chiara Madia la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso E' presente per pratica forense la dott.ssa Guarnaccia Alessandra, tess. Ordine avvocati di Roma nr. P79574 RITENUTO IN FATTO 1. Al fine di una migliore comprensione, è opportuno ripercorrere sinteticamente l’iter processuale: Penale Sent. Sez. 1 Num. 20387 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 Il Tribunale di Patti, con sentenza del 27 febbraio 2018, giudicava · AS TO responsabile dei reati contestati ai capi A) (escluso il ruolo di promotore ed organizzatore dell’associazione), C), D), E), G), H), L), P) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.), T) (con esclusione dell’aggravante di cui all’art 625 n. 5 cod. pen.), L2), dell’imputazione, e, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 1200,00 di multa;
· RI AG GI, dei reati contestati ai capi C), D), E), F), G), H), L), N2) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;
· EL IO IC, dei reati di cui al capo A) (previa esclusione del ruolo di promotore ed organizzatore), F), G), H), L), L2), N2) e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione e di euro 900,00 di multa;
· Di NZ GE IA, colpevole dei reati di cui ai capi C) e G) e, unificati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa;
· VÀ GA ON, colpevole dei reati ascritti ai capi A) (previa esclusione del ruolo di promotore ed organizzatore), P), H2(previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.), L2), R2) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa. AN, altresì, AS, RI AG e Di NZ al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Montagna Bozzone in relazione al capo C). In relazione alle restanti imputazioni, dichiarava, per taluni imputati (RI AG e Di NZ) non doversi procedere in ordine al capo A) per intervenuta prescrizione e assolveva gli imputati dalle residue imputazioni loro rispettivamente ascritte per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 luglio 2019, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti;
Avverso detta sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione che, con sentenza della Sezione 5, n. 21475 del 19 aprile 2021, annullava la sentenza impugnata «limitatamente ai capi A), D), E), F), G), H), L), P) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria e per la determinazione del trattamento sanzionatorio», rigettando, per il resto, i ricorsi. AN AS e RI AG in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile. Con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte di appello di Reggio 2 Calabria, decidendo in sede di rinvio, pronunciava dispositivo con il quale «in riforma della sentenza emessa in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Patti e appellata da AS ON, RI AG GI, BA IA, EL IO IC e VÀ GA ON, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessi ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione». In data 3.10.2024, l’Avvocato Generale di Reggio Calabria chiedeva alla Corte di appello di determinare la pena inflitta agli imputati in relazione ai reati per i quali era divenuto definitivo l’accertamento della responsabilità penale ovvero: · Per AS, in relazione ai reati di cui ai capi C), T) e L2); · Per RI AG, in relazione ai reati di cui ai capi C) e N2); · Per BA, in relazione al reato di cui al capo T); · Per EL IO, in relazione ai reati di cui ai capi L2) e N2); · Per VÀ GA, in relazione ai reati di cui ai capi H2), L2) e R2). La Corte, all’esito dell’udienza, con sentenza del 10 aprile 2025, accoglieva la domanda e rideterminava la pena. Osservava che la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 19 settembre 2023, aveva solo parzialmente pronunciato, omettendo di decidere in ordine alla rideterminazione della pena, come disposto dalla Corte di cassazione in sede di rinvio;
la sentenza della Corte territoriale era, quindi, inesistente in quella parte, sicché il punto non era suscettibile di passare in giudicato e poteva costituire oggetto di pronuncia;
che il rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, comportando la definitività della pronuncia sull’an della responsabilità, precludeva una pronuncia di estinzione per prescrizione. Quindi, nel rideterminare la pena, infliggeva a ciascuno degli imputati la pena determinata in primo grado per il reato più grave, sia pure riferendola ad altro reato ancora non prescritto, e applicava, a titolo di continuazione, il medesimo aumento già determinato dal Tribunale di Patti.
2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati AS, RI AG, BA e EL IO.
2.1. La difesa di AS articola tre motivi di ricorso.
2.1.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza. Rileva che, avanti la Corte di appello, l’odierno ricorrente risultava “libero p.q.c., assente”, mentre, in realtà, dagli atti (già in quelli del giudizio di rinvio – verbale del 4.10.2022 e comunicazione del difensore del 24.1.2023), 3 risultava in detenzione domiciliare per altra causa. Non essendo stata disposta la traduzione dell’imputato, era stato quindi leso il diritto di intervento dell’imputato, con conseguente nullità della sentenza.
2.1.2. Con secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., osserva che la sentenza non poteva dirsi inesistente in relazione alla omessa statuizione sul capo relativo alla rideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo con l’impugnazione. Non essendo stato interposto gravame, doveva ritenersi la sentenza definitiva e, quindi, non consentita una nuova pronuncia perché in violazione del principio del bis in idem. Evidenzia, altresì, che la Corte di appello non aveva, in realtà, omesso di provvedere, ma aveva statuito dichiarando non doversi procedere in ordine a tutti i reati ascritti in quanto estinti per prescrizione. Quindi, seppur erronea, la statuizione era presente in dispositivo e, ormai, definitiva.
2.1.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce che la sentenza è immotivata ed illogica nella parte relativa alla determinazione della pena. Immotivata, in quanto non illustra il percorso argomentativo che ha condotto a determinare la pena nella misura sopra indicata e in quanto violativa del disposto di questa Corte che aveva disposto il rinvio al fine di rideterminare la pena, tenuto conto del ridimensionamento della complessiva gravità dei fatti;
illogica, in quanto ha ritenuto applicabile al capo C), la stessa pena in precedenza inflitta per il capo E) che, però, era certamente più grave in quanto relativo alla sottrazione di due mezzi d’opera.
2.2 La difesa di RI AG articola quattro motivi di ricorso.
2.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed ) cod. proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato, in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio di motivazione. Rileva, altresì, che la richiesta di trattazione orale formulata da una delle difese, non era stata notificata alle altre parti in violazione dell’art. 127, comma 3, cod. proc. pen., in tal modo pregiudicando ulteriormente il diritto di difesa. Infine, lamenta che il rinvio dell’udienza del 10.4.2025 non gli era stato notificato, nonostante avesse comunicato a mezzo pec unitamente a memoria difensiva, il proprio impedimento per l’udienza del 20.2.2025. 2.2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed f) cod. proc. pen., osserva che la mancata pronuncia sul punto relativo alla rideterminazione della pena, non costituisce una causa di inesistenza della 4 sentenza, bensì una causa di nullità, non più emendabile, essendo la sentenza ormai irrevocabile. Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza rescindente non aveva determinato un giudicato parziale, bensì una preclusione di ordine processuale superabile per la sopravvenienza di cause di estinzione del reato, anche in sede di giudizio di rinvio, sicché legittimamente la sentenza della Corte di appello del settembre 2023 aveva dichiarato l’estinzione di tutti i reati per prescrizione. Avverso detta pronuncia, nessuna parte interessata aveva proposto impugnazione, sicché la stessa doveva ritenersi coperta dal giudicato. Non era, quindi, possibile tornare sul punto con la nuova sentenza che era stata pronunciata in violazione del principio del bis in idem.
2.2.3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen., censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo omesso di pronunciare sulla possibilità, prospettata nella memoria difensiva, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere essendo i reati estinti per prescrizione, non essendosi formato il giudicato in punto di responsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione di ordine processuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora i capi annullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capi annullati. Nel caso di specie, nella prospettazione difensiva, la connessione processuale era nel rinvio relativo all’acquisizione dei tabulati che avrebbe investito anche le imputazioni in questione.
2.2.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed ) cod. proc. pen., censura la sentenza per essere carente ed illogica nella motivazione. Osserva che la pena è stata determinata con il mero riferimento a quella del Tribunale di Patti, senza alcuna motivazione e, per di più, prendendo come pena base quella per il capo E) (ora prescritto), nonostante la fattispecie fosse più grave di quelle residue.
2.3 La difesa di ON propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Osserva che, prima della celebrazione del processo scaturito dalla domanda dell’Avvocato Generale, la Procura Generale di Reggio Calabria aveva emesso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, notificato il 18.6.2024, nel quale la pena relativa al capo T) era stata determinata in mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, così come determinata dal Tribunale di Patti con la sentenza del 27.2.2018. Secondo la difesa, nel rideterminare la pena in anni 5 di reclusione ed euro 300,00 di multa, la Corte territoriale aveva violato le norme sul cumulo giuridico.
2.4. La difesa di EL IO IC propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) 5 cod. proc. pen., con il quale censura la sentenza per aver omesso una autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai capi N2) e L2), non motivando in ordine alle ragioni che avevano indotto a determinare la pena nella misura sopra indicata, peraltro in misura sproporzionata rispetto alla precedente quantificazione (anche tenendo conto che la gravità dei fatti era stata complessivamente ridimensionata, essendo venuti meno alcuni capi di imputazione). Osserva che la determinazione della pena era stata effettuata anche in violazione del principio dell’autonomia giuridica e sostanziale dei reati unificati con il vincolo della continuazione, avendo la Corte mantenuto la stessa pena che era stata inflitta per reati dichiarati successivamente estinti.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di tutti gli imputati.
4. La difesa del ricorrente RI AG ha depositato una “memoria difensiva di discussione” nella quale ha ribadito le questioni già proposte in sede di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, parzialmente fondati, devono essere accolti per quanto di ragione. Nel proseguo, si prenderanno in considerazione, dapprima, i motivi di ricorso con i quali sono state sollevate questioni di nullità, che verranno esaminate distintamente per ciascun ricorrente. Successivamente, si esamineranno i motivi comuni. Al fine di risolvere le questioni di nullità, il Collegio ha fatto accesso agli atti del giudizio di appello. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092-01; Sez. 3, n. 28834 del 08/09/2020, Rv. 280090-01).
2. AS TO Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza in quanto egli, all’epoca detenuto, non era stato tradotto. Come riferito dalla difesa del ricorrente e come riportato anche in sentenza (pag. 3), inizialmente l’udienza del 9.1.2025 era stata fissata nelle forme della trattazione cartolare e, quindi, in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. Ne consegue che, in quell’udienza, non doveva disporsi la traduzione dell’imputato che si riferiva essere in detenzione domiciliare. A seguito di richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore di AS, il quale rappresentava anche che l’imputato era in detenzione domiciliare p.a.c., la Corte disponeva la trattazione camerale partecipata e differiva la trattazione del processo all’udienza del 20.2.2025, allorquando, mancando la prova della notifica agli imputati EL IO e AS, disponeva il 6 rinnovo delle notifiche e rinviava al 10.4.2025. Nel verbale dell’udienza del 10.4.2025, AS risultava “libero p.q.c. - detenzione domiciliare p.a.c. – assente - rinunciante”. In effetti, l’esame degli atti ha evidenziato che, in relazione all’udienza del 10.4.2025, il ricorrente, in data 10.3.2025, dichiarava di voler rinunciare a comparire. Ne consegue che nessuna nullità si è determinata. A seguito della rinuncia a comparire all’udienza da parte dell’imputato detenuto, questi è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Rv. 277950-01). RI AG Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per non avere preso in considerazione le memorie difensive depositate dall’imputato, in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa nonché un vizio di motivazione. La censura è infondata. La trattazione del punto, in quanto strettamente connessa con l’ulteriore motivo di ricorso di cui al punto 2.2.3, verrà trattata successivamente. Con il medesimo motivo, la difesa solleva una ulteriore eccezione di nullità. Lamenta che non gli sia stato notificato, come disposto dall’art. 598-bis, comma 2, ultimo capoverso cod. proc. pen., il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale partecipata. Tuttavia, dalle stesse allegazioni della parte e dalla sentenza, si evince che la prima udienza cartolare del 9.1.2025 era stata rinviata per difetto di alcune notifiche. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso deducendosi un error in procedendo, si evince che il 7.2.2025, veniva notificato al difensore, avv. Giuseppe Canzone, a mezzo pec, il verbale di rinvio alla seconda udienza del 20.2.2025 unitamente all’istanza di trattazione orale. Ne consegue che il difensore era a conoscenza del fatto che fosse stata fissata udienza partecipata, tanto che riferisce di aver comunicato un proprio impedimento a comparire. Deduce, inoltre, che non gli sia stato notificato il rinvio dell’udienza del 20.2.2025 a quella del 10.4.2025. Anche tale eccezione è infondata. La lettura degli atti evidenzia che il giorno 28.2.2025 fu notificato a mezzo pec all’avv. Giuseppe Canzone, il decreto di citazione e il verbale dell’udienza del 20.2.2025 che disponeva il rinvio al 10 aprile 2025. Gli atti risultano consegnati nella casella di destinazione.
3. Il difensore di RI AG solleva una ulteriore eccezione, sviluppata sotto un duplice profilo. Da un lato, eccepisce la nullità della sentenza per non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate dalla difesa dell’imputato (2.2.1), in tal modo determinando la violazione del diritto di difesa ed integrando un vizio di motivazione;
dall’altro, reitera i motivi di impugnazione oggetto delle menzionate memorie difensive (2.2.3). In particolare, censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo omesso di valutare la possibilità, prospettata nella memoria difensiva, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere essendo i reati estinti per prescrizione, non essendosi formato il giudicato in punto di responsabilità per il capi C) e N2), ma solo una preclusione di ordine processuale superabile per cause estintive sopravvenute o preesistenti qualora i capi annullati presentino connessioni sostanziali o processuali con i capi annullati. Nel caso di 7 specie, nella prospettazione difensiva, la connessione processuale era nel rinvio relativo all’acquisizione dei tabulati che avrebbe investito anche le imputazioni in questione. Le questioni, in quanto strettamente connesse, possono essere trattate congiuntamente e respinte in quanto infondate. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha riferito che l’annullamento riguardava solo taluni capi di imputazione, per i quali doveva procedersi a nuovo esame, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quei reati per i quali «l’accertamento doveva ritenersi definitivo a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 19 aprile 2021, la quale, come detto (oltre ad aver rinviato alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sui reati di cui ai capi di imputazione appena menzionati e per la rideterminazione delle pene inflitte ai coimputati in primo grado) aveva nel resto rigettato i ricorsi proposti». In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione sintetica, pur non avendo espressamente affrontato il tema dell’effetto meramente preclusivo e della connessione sostanziale e processuale, lo ha implicitamente disatteso, avendo mostrato di aderire e di avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati di questa Corte, la quale ha affermato che «Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità» (Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Rv. 215419-01). Nel caso in esame, si è, appunto, verificata un’ipotesi di formazione progressiva del giudicato che si è formato con riferimento alla responsabilità degli odierni ricorrenti, in relazione ai quali l’annullamento è stato solo parziale e il rinvio limitato alla determinazione della pena. Nessuna ulteriore motivazione si rendeva, quindi, necessaria. Ciò anche alla luce dell’ulteriore principio consolidato di questa Corte, secondo il quale «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566- 01). Da ultimo, ma di certo non per importanza, si osserva che il motivo difensivo è, 8 comunque, generico, non avendo la difesa esplicitato la decisività del motivo sollevato ovvero l’attitudine degli argomenti asseritamente non considerati, a travolgere la motivazione della sentenza. Non ha, infatti, chiarito sotto quale profilo la questione relativa ai tabulati telefonici che ha provocato l’annullamento con rinvio rispetto a talune imputazioni, avrebbe dovuto interessare anche l’odierno ricorrente. Questa Corte ha affermato che, perché una omessa motivazione possa costituire vizio rilevante in sede di legittimità, non è sufficiente il solo dato del mancato esame del motivo, «dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, [...], Rv. 221114).
4. Nel proseguo vengono trattati congiuntamente i motivi di cui ai punti 2.1.2 della difesa SC e quello di cui al punto 2.2.2. della difesa RI IO in quanto comuni. Entrambi i difensori sostengono che la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2023 non poteva dirsi inesistente in relazione alla omessa statuizione sul capo relativo alla rideterminazione della pena, bensì, eventualmente, nulla, ex art. 546 cod. proc. pen., con la conseguenza che il vizio poteva essere eliminato solo con l’impugnazione. Non essendo stato interposto gravame, doveva ritenersi la sentenza definitiva e, quindi, non consentita una nuova pronuncia perché in violazione del principio del bis in idem. I motivi sono infondati. Si deve partire dalla premessa che la Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 19 settembre 2023, non si è affatto pronunciata sul secondo oggetto del rinvio ovvero sulla rideterminazione della pena. Benché la Corte di cassazione, con la sentenza del 19 aprile 2021, non abbia precisato i motivi sui quali si fondava il rinvio relativo alla rideterminazione della pena e a quali reati si riferisse, tuttavia, la lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze rende palese che il rinvio, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sia stato determinato dalla necessità di rimodulare la pena per i reati per i quali la responsabilità era stata accertata in modo irrevocabile. Per taluni degli imputati, infatti, era stata annullata la sentenza nella parte relativa al reato individuato come più grave ai fini della continuazione (e, in particolare: per AS, RI Pagonia, il capo E), per BA e EL IO il capo F) e, per altri (VÀ) relativamente ai reati satellite sub A) e sub P). Su tale punto, nella sentenza della Corte di appello di reggio Calabria del 19.9.2023, vi è stata una totale omissione di pronuncia sia in dispositivo sia in motivazione. In casi similari, questa Corte ha affermato che «La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente;
detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato». Ha osservato che una omessa pronuncia su un punto della 9 domanda non può costituire oggetto di gravame, non potendo impugnarsi una mancata deliberazione. La sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria è inesistente, ed il vizio è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, nel caso di giudizio di rinvio, in un non liquet non consentito al giudicante, per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio nel grado nel quale si è verificata l’omessa pronuncia. (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Rv. 251027-01; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710-01; Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Rv. 285329-01). Nel caso in esame, pertanto, correttamente è stata fissata nuova udienza per procedere alla decisione sul punto della rideterminazione della pena. Sotto altro profilo, le difese sostengono, altresì, che la sentenza non sia incorsa in una omessa statuizione, ma abbia deciso pronunciando l’estinzione per prescrizione dei reati, con statuizione che, ove erronea, avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione, non proposta. Anche tale motivo è infondato. Occorre partire dalla sentenza n. 1475 del 2021 della Sezione 5 di questa Corte che annullava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 1 luglio 2019 limitatamente ai capi A, D, E, F, G, H, L e P, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria “per nuovo esame e per la determinazione del trattamento sanzionatorio”, rigettando nel resto i ricorsi. Nella parte motiva, argomentava l’annullamento con rinvio in relazione ai capi D, E, F, G, H, L, e P sulla base della inutilizzabilità dei tabulati telefonici, in quanto il giudizio di responsabilità si fondava in gran parte su questi. Respingeva, in quanto infondati, gli ulteriori motivi di ricorso, espressamente affermando che andavano disattese le doglianze di AS, RI AG, BA, VÀ e EL IO rispetto ai reati loro ascritti ai capi C, T, H2, L2, N2, R2. Aggiungeva che l’annullamento della sentenza relativamente ai capi D, E, F, G, H, L e P, comportava l’annullamento anche con riferimento al capo A) (416 cod. pen), dal momento che «Proprio il numero e la gravità dei furti e la collaborazione spiegata dagli imputati in un considerevole lasso di tempo apportato al riconoscimento del pactum sceleris e dell’affectio societatis». Dichiarava inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso. Confermava anche la condanna alle spese processuali della parte civile in quanto, in relazione al capo C), per effetto della sentenza, la pronuncia diventava definitiva. La Corte di appello di Reggio Calabria, giudice del rinvio, nella parte motiva della sentenza del 19.9.2023, osservava con riguardo ai delitti in questione, che il termine di prescrizione era decorso sia per il capo A, sia per i capi D, E, F, G, H, L e P, sicché doveva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati “in ordine ai reati di cui alla rubrica” in quanto estinti per prescrizione. Pronunciava, quindi, dispositivo con il quale così statuiva “Visto l'articolo 627 cod. proc. pen., decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa in data 27 febbraio 2018 dal Tribunale di Patti appellata da AS TO, EL AR 10 GI, BA IA, EL IO IC e VÀ GA ON, confermata dalla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina in data 18 settembre 2019, dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati agli stessi ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione”. Ora, questa Corte ha ammesso la possibilità di interpretare il dispositivo attraverso la motivazione. Si è affermato che nel caso in cui il dispositivo della sentenza sia obiettivamente ambiguo, l’imprescindibile ed essenziale elemento d'integrazione costituita dalla motivazione concorre ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione, che né il giudice di rinvio né le parti possono ignorare, trincerandosi dietro la lettera del dispositivo (Sez. 6, n. 27318 del 14/05/2010, Rv. 251402-01). Il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che costituisce un imprescindibile elemento di integrazione in quanto concorre ad illustrare e chiarire i termini del “devolutum” e a specificare i capi e i punti della sentenza sui quali si è formato il giudicato (Sez. F., n. 45002 dell’11/09/2012, Rv. 253835-01). Nel caso in esame, la lettura della motivazione consente di interpretare il dispositivo della sentenza e di affermare che la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 19 settembre 2023, ha dichiarato prescritti unicamente i reati in relazione ai quali era stato disposto il rinvio ovvero quelli di cui alle lettere A, D, E, F, G, H, L e P. Può, quindi, escludersi la fondatezza del motivo di cui al punto 2.1.2 e 2.2.2. ovvero che, con la menzionata sentenza, la Corte territoriale abbia dichiarato prescritti tutti i reati, anche quelli per i quali non vi era stato rinvio.
5. Da ultimo, possono esaminarsi congiuntamente i motivi articolati da tutte le difese sulla determinazione della pena, con eccezione della posizione di BA, sul quale si dirà oltre. I motivi sono fondati. Con riferimento a ciascuna posizione, la Corte si è limitata ad applicare al più grave dei reati residui, la pena che era stata prevista dal Tribunale per il reato poi dichiarato prescritto e a ribadire l’aumento per la continuazione applicato in primo grado per i reati satellite. In tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ed infatti, seppur è vero che la pena è affidata al potere discrezionale del giudice, nell’esercizio di tale potere il giudicante deve tenere presenti i criteri, soggettivi ed oggettivi, indicati dall’art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di dover applicare la pena base quantificandola in misura conforme a quella che era stata individuata come congrua dal Tribunale di Patti, in relazione ad altro reato. Tale criterio, tuttavia, non soddisfa le esigenze di motivazione richieste, in quanto non chiarisce se e sotto quali profili il reato per il quale applicava la pena base fosse equiparabile sotto il profilo della gravità oggettiva e soggettiva a quello preso a base dal Tribunale di Patti. Anzi, l’esame dei capi di imputazione, in taluni casi, rende evidente che le fattispecie non sono analoghe, sicché l’applicazione del medesimo trattamento 11 sanzionatorio, richiede una specifica motivazione. Così ad es. per i ricorrenti SC e RI AG, i reati individuati per determinare la pena base in primo grado e in grado di appello in sede di rinvio sono furti aggravati, ma con elementi differenti: il capo E) ha ad oggetto due mezzi meccanici e il capo C) un solo mezzo. Inoltre, non si è tenuto conto della complessiva rideterminazione della gravità dei fatti, una volta eliminati taluni episodi di furto e l’associazione a delinquere. Ne consegue che la sentenza, sul punto della determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle posizioni di SC, RI AG e EL IO deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria perché colmi le lacune motivazionali evidenziate.
6. Quanto, infine, al ricorso presentato dalla difesa di BA, si osserva che, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2023, questi aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando l’omessa rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al capo T). Questa Corte, con sentenza Sez. 5 n.33806 del 29 maggio 2024, [...], una volta «dichiarati prescritti i reati sub A) e F), la pena relativa al reato superstite sub T), già reato satellite, andasse rideterminata in via autonoma dal giudice di rinvio (Sez. 4, n. 27772 del 14/04/2011, [...], Rv. 250707-01); e andasse rideterminata in misura non inferiore al minimo edittale stabilito per quest'ultimo reato, di certo più elevato della pena di quattro mesi di reclusione e 100 euro di multa corrispondente all'originario aumento a titolo di continuazione». Osservava, altresì, che pur essendo la pena illegale, tuttavia, essendo l’illegalità in favore del reo, in difetto di impugnazione non poteva essere emendata, neanche d’ufficio. Ebbene a fronte di tale pronuncia di inammissibilità, la posizione processuale di BA era definita sotto tutti i profili, e, infatti, il pubblico ministero gli notificava l’ordine di esecuzione nel quale la pena veniva, appunto, indicata in quella determinata dalla Corte territoriale con la sentenza del 19 settembre 2023. Ne consegue che la Corte di appello, con la sentenza oggi impugnata del 10 aprile 2025, non poteva rideterminare la pena, essendosi, ormai, formato il giudicato sul punto. Relativamente a detta posizione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
7. Non può estendersi analogo ragionamento agli altri imputati. Ed infatti, a prescindere da qualunque ulteriore considerazione, il ricorso di BA avanti questa Corte ha, comunque, provocato una pronuncia sulla pena e ha, quindi, determinato il passaggio in giudicato di detto punto della sentenza impugnata. Al 12 contrario, per gli altri imputati, tale situazione non si è determinata in quanto, come visto, mancava totalmente una pronuncia sul punto nella sentenza della Corte di appello del 19 settembre 2023 e nessuna decisione è intervenuta successivamente, prima della sentenza oggi impugnata. Nessun giudicato si era quindi formato sul punto che precludesse la decisione della Corte territoriale del 10 aprile 2025 con riferimento alle altre posizioni processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA IA. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AS TO, RI AG GI e EL IO IC limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di AS TO, RI AG GI e EL IO IC. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 13