Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20387
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Sentenza inesistente o nulla per omessa statuizione sulla rideterminazione della pena

    La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 19 settembre 2023 non si è pronunciata sulla rideterminazione della pena, rendendo la sentenza inesistente in quella parte e sanabile solo con nuovo giudizio.

  • Accolto
    Sentenza immotivata ed illogica nella determinazione della pena

    La Corte si è limitata ad applicare la pena del Tribunale per un reato diverso e non ha tenuto conto della rideterminazione della gravità dei fatti.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata traduzione dell'imputato

    L'imputato ha rinunciato a comparire all'udienza, quindi la sua assenza è legittima e non determina nullità.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per mancata considerazione delle memorie difensive e violazione del diritto di difesa

    La trattazione del punto è connessa all'ulteriore motivo di ricorso e verrà trattata successivamente. Le eccezioni di nullità relative alla notifica del rinvio dell'udienza sono infondate.

  • Rigettato
    Mancata pronuncia sulla rideterminazione della pena non è causa di inesistenza ma di nullità

    La sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19 settembre 2023 non si è pronunciata sulla rideterminazione della pena, rendendo la sentenza inesistente in quella parte e sanabile solo con nuovo giudizio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla prescrizione dei reati

    La Corte territoriale ha implicitamente disatteso la questione, aderendo ai principi consolidati di questa Corte sulla formazione progressiva del giudicato e sull'assorbimento dei motivi di appello non espressamente disaminati ma incompatibili con la ratio decidendi. Il motivo è generico.

  • Accolto
    Sentenza carente ed illogica nella motivazione della pena

    La Corte si è limitata ad applicare la pena del Tribunale per un reato diverso e non ha tenuto conto della rideterminazione della gravità dei fatti.

  • Accolto
    Violazione delle norme sul cumulo giuridico nella rideterminazione della pena

    La posizione processuale di BA IA era definita sotto tutti i profili a seguito di precedente pronuncia di inammissibilità del ricorso, e la pena era stata indicata in quella determinata dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata non poteva rideterminare la pena essendosi formato il giudicato.

  • Accolto
    Omessa autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio

    La Corte si è limitata ad applicare la pena del Tribunale per un reato diverso e non ha tenuto conto della rideterminazione della gravità dei fatti.

  • Altro
    Conferma condanna alle spese processuali

    Non applicabile in quanto la sentenza è stata annullata per altri capi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20387
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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