Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici ed errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2002, n. 8070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8070 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE LE, RA EV, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FIORELLO TATONE con studio in 65100 PESCARA VIA PISA 29, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AI IN, EVNGELISTA ROSSELLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 357/99 del Tribunale di PESCARA, emessa e depositata il 14/04/99 (R.G. 337/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Fiorello TATONE;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 1996, i coniugi AV FA e EL EL, comproprietari dell'autovettura Opel Astra convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pianella, IE BA e VA RA, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore NO, per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati alla loro autovettura, allorché alle ore 20,30 circa dell'8 giugno 1996, il detto minore, a bordo di un ciclomotore, in prossimità dell'incrocio tra una strada da denominare e la via De Gasperi in Moscufo, nell'immettersi su via De Gasperi, aveva invaso, effettuando una svolta destrorsa, la corsia di marcia dell'Opel che sopraggiungeva dall'opposta direzione ed aveva attinto la detta autovettura, condotta dall'EL.
Costituitisi, i convenuti chiesero il rigetto della domanda, proponendo, a loro volta domanda riconvenzionale per i danni subiti, a seguito dello stesso incidente stradale, alla persona del figlio ed alla moto;
venne chiamata in causa dagli attori la S.A.I. s.p.a., che assicurava l'Opel; costituitasi, la società assicuratrice negò ogni responsabilità della EL nella produzione dell'evento dannoso.
Con sentenza in data 25 novembre 1997, il Giudice di Pace adito, ritenuta l'esclusiva responsabilità del minore NO BA nella causazione del sinistro, condannò i genitori del medesimo al pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento, della somma di L. 3.415.444, oltre rivalutazione ed interessi legali. Proposto gravame da IE BA ed VA RA, in proprio e nella qualità, gli appellati si costituirono chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza in data 14 maggio 1999, il Tribunale di Pescara respinse l'appello, osservando, in parte motiva, che, essendo risultata, alla stregua delle risultanze processuali, accertata la regolarità della condotta di guida dell'EL, nonché la repentinità della sbandata della moto, con invasione della carreggiata dell'Opel, doveva escludersi necessariamente qualsivoglia ipotesi di colpa concorrente della conducente dell'autovettura, posto che, per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, 2^ comma, c.c., era sufficiente l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e contemporaneamente della regolare condotta di guida dell'altro.
Per la cassazione della suindicata sentenza IE BA ed VA RA hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la società S. A. I. Assicurazioni s.p.a., mentre AV FA e EL EL non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza del tribunale, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. e., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sotto il primo profilo, i ricorrenti evidenziano che il giudice del merito sia pervenuto ad affermare la responsabilità esclusiva del convenuto, nella causazione dell'incidente, escludendo nel contempo qualsiasi concorso di colpa degli attori, pur non avendo questi ultimi fornito la prova liberatoria, ai fini di vincere la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.. Sotto il secondo profilo, si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto "di poter assolvere a detta prova liberatoria, per giunta sua sponte, disattendendo completamente la prova testimoniale fornita dai convenuti, prescindendo dalla necessaria prova attorea (inesistente nei giudizi di merito vertiti) e facendo leva su circostanze di fatto del tutto opinabili, improbabili e per giunta assiomatiche, riferite alla condotta del convenuto". Sottolineano, infine, i ricorrenti l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione dell'esclusiva responsabilità dei convenuti, del fatto che il minore non aveva raggiunto il 14^ anno di età allorché ebbe a verificarsi l'incidente.
Il ricorso non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei dedotti profili.
Quanto al primo non può, al riguardo, che ribadirsi ulteriormente il principio, reiteratamente affermato da questo Supremo Collegio, secondo cui la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Al contrario, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, ove risulti - come nel caso ora in esame - che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non è, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini, la prova liberatoria dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, non dev'essere necessariamente data in modo diretto, dimostrando, cioè, di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento del danneggiato sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza. Orbene, si rileva che, nella specie, il giudice del merito, con una motivazione congrua ed assolutamente esente da vizi logici e/o giuridici, come tale incensurabile in questa sede, ha accertato che l'incidente in questione si è verificato per fatto e colpa esclusivi del minore NO BA, il quale, nell'affrontare una curva destrorsa, andò ad invadere repentinamente la carreggiata di pertinenza dell'opel, condotta da EL EL, che teneva rigorosamente la destra all'interno della propria mezzeria, mentre non sussistevano elementi idonei a far ritenere che la velocità dell'automobilista non fosse adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Ne consegue che, alla luce di quanto precede, la dedotta violazione dell'art. 2054 c.c., da parte del giudice del merito, non sussiste, essendo rimasta accertata non solo la colpa esclusiva del conducente di uno dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente (il conducente del ciclomotore), ma nessun elemento di colpa essendo risultato nel comportamento della conducente dell'autovettura. È del pari infondato il secondo profilo di ricorso.
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne la circostanza se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.. Rileva, in proposito, la Corte che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che in buona sostanza il motivo tende, in modo evidente, ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, con adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in questa sede. L'accenno, infine, contenuto nella sentenza alla circostanza che il minore, all'epoca del sinistro, non avesse compiuto il quattordicesimo anno di età è del tutto marginale, essendo stato fatto ai fini di contestare la censura contenuta nell'appello, in ordine ad una pretesa ammissione di concorso di colpa da parte della SAI, la quale, al contrario, per evidenziare la gravità di colpa del minore BA, aveva posto in luce che quest'ultimo, non essendo ancora quattordicenne, non era abilitato alla guida del motociclo. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere rigettato, con conseguente condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i soccombenti in solido al pagamento, in favore della resistente costituita SAI Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione, in L. 125.810 (= Euro 64,98), oltre onorari liquidati in lire 1.500.000 (= Euro 774,69). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002