Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 1
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare -, successivamente acquisiti dallo stesso Tribunale (e posti a disposizione della difesa), non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, considerato che gli atti che devono essere presentati al giudice, ex art.291 cod. proc. pen., sono "gli elementi su cui la richiesta si fonda" e che tali sono i risultati della prova e non gli atti concernenti i mezzi di ricerca di essa e che, d'altro canto, il g.i.p. che dispone la misura cautelare non ha ragione alcuna di dubitare di esistenza e legittimità del pregresso provvedimento per essere stato esso emesso dal suo ufficio, se non addirittura per averlo emesso personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2002, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato AQUARONE Presidente
dott. Francesco ROMANO Componente
dott. Raffaele LEONASI "
dott. Ilario MARTELLA "
dott. Francesco SERPICO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE TO;
avverso l'ordinanza del 6/6/2002 del Tribunale di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso, udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Leonasi, udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con ordinanza del 6/6/2000 il Tribunale di Milano ha confermato provvedimento del GIP-sede applicativo di misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di CE TO, indiziato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 73 DPR n.309/90. Superata una questione procedurale relativa alla mancata allegazione, alla richiesta di misura cautelare, dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche (decreti di fatto acquisiti dal Tribunale previo rinvio dell'udienza camerale), il provvedimento impugnato fonda la gravità del quadro indiziario (per spaccio di quantitativi consistenti di cocaina anche a mezzo di propri "cavalli") sui risultati di intercettazioni telefoniche su utenze fisse e mobili dell'CE TO, di CE OR e di altri indagati (colloqui il più delle volte svoltisi in forma criptica), su attività investigativa di osservazione e pedinamenti dei soggetti coinvolti, in qualche caso anche su sequestro di stupefacenti. Col proposto ricorso il difensore avv.Odescalchi deduce quattro motivi: I) violazione dell'art. 309, 5 co. in relaz. agli artt. 271 e 273 co.1/bis CPP: i decreti di autorizzazione alle intercettazione non furono trasmessi al GIP con la richiesta di misura cautelare, omissione che determinerebbe la inutilizzabilità degli esiti a prescindere dall'acquisizione operata in extremis dal tribunale del riesame;
II) violazione dei diritti di difesa, considerati e il mancato rispetto del termine di tre giorni e l'assoluta insufficienza del tempo concesso al difensore per l'esame dei decreti tardivamente pervenuti al Tribunale (in proposito si precisa, tra l'altro, che l'udienza camerale fu rinviata, per l'incombente dal 4 al 6 giugno 2002; che ancora alle 12,30 del 5 giugno i decreti non erano pervenuti alla Cancelleria del Tribunale;
che il collegio tenne l'udienza alle ore 11 del giorno successivo);
III) ammesso che i risultati delle intercettazioni siano utilizzabili, resterebbero da provare la partecipazione dell'indagato alle conversazioni, l'affidabilità delle stesse, il numero e la concordanza dei colloqui registrati (in realtà "sparpagliati" nell'arco temporale dei controlli e non legati da un filo logico); IV) manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari dal momento che a fronte della sostanziale incensuratezza del ricorrente, alle condizioni di vita socio-familiare, al fatto che vi sia stata continuità della pregressa attività lavorativa, il Tribunale ha ritenuto la "non occasionalità dell'attività illecita e il profondo radicamento della scelta di criminalità".
Diritto
Il ricorso non ha fondamento.
I) Sostanzialmente accettato anche dalla difesa del ricorrente il principio che la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica solo quando non siano stati trasmessi al tribunale del riesame gli atti sottoposti al GIP con la richiesta del P.M. (art. 309, quinto e decimo comma CPP come modif da art. 16 legge n.332/1995), si rileva, per quanto riguarda il caso qui all'esame che
è quello della mancata presentazione dal GIP dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, che la stessa categoria della inutilizzabilità (degli esiti delle intercettazioni) si verifica o quando manchi del tutto il provvedimento (il che di per sé rende illegale la operazione) o quando il decreto, non trasmesso al GIP in sede di richiesta della misura , non venga inviato neppure al giudice dei riesame, ad onta della richiesta di parte (cfr. SS.UU. 513/1997, Glicora): soluzione, questa, evidentemente imposta dalla esigenza di permettere al giudice della cautela, in presenza di precise doglianze dell'indagato, la verifica che le intercettazioni si siano svolte alle condizioni e nelle forme di legge.
Quando invece, come nel caso all'esame, non solo non si dubita della esistenza del (o dei) decreti ma non si prospetta alcun vizio degli stessi (e anzi si tace su questa evenienza persino dopo che i provvedimenti sono stati acquisiti in sede di riesame e posti a disposizione della difesa), una sanzione grave come quella della inutilizzabilità degli esiti, sarebbe francamente fuori misura e priva di ogni base razionale. L'art. 291 CPP prevede, com'è noto, che siano presentati al giudice "gli elementi su cui la richiesta si fonda" e tali sono i risultati della prova, non certo gli atti riguardanti i mezzi della relativa ricerca (se di tanto il P.M. dovesse darsi carico, la catena degli atti da unire a corredo della richiesta ne risulterebbe pressoché illimitata e priva di ogni serio costrutto, tra l'altro in presenza di una presunzione normativa come quella di cui all'art. 124 CPP); ma - dopo tutto e come bene ha ricordato anche il P.G. in udienza - il GIP che dispone la misura cautelare non ha ragione alcuna di dubitare della esistenza e legittimità del pregresso provvedimento per essere stato questo emesso dal suo stesso ufficio, se non addirittura da lui stesso (in questi sensi: cass. 29/9/2000 n. 5405 con numerosi altri richiami infra;
21/3/2001 n. 11313; 29/9/2000 n. 3569 dove è espresso anche il concetto che di inutilizzabilità è a parlare solo in presenza di accertata attività illegale nella acquisizione probatoria). Per non dire, da ultimo, che il ricorrente non contesta neppure che la sequenza procedimentale sia stata quella ordinaria prevista dai commi quarto e sesto dell'art. 268 CPP, per quanto riguarda, in particolare, il deposito dei decreti entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e il relativo avviso al difensore. II)Col disporre l'acquisizione dei decreti, nella situazione processuale data, il Tribunale fece dunque un di più : il secondo motivo di ricorso non ha quindi ragion d'essere. In ogni caso, il rinvio concesso per l'esame non doveva affatto rispettare il termine di tre giorni (previsto dalla comma 8 dell'art. 309 CPP per la sola prima udienza camerale) mentre il termine di fatto avuto a disposizione è stato di certo più che sufficiente per accertare la esistenza dei decreti autorizzativi (visto che di possibili vizi di questi la difesa non ha mai fatto cenno neppure in questa sede, dopo tutto il tempo trascorso).
III)A fronte della esaustiva esposizione del quadro indiziario come offerta dal tribunale del riesame con riguardo al non equivoco contenuto delle telefonate intercorse tra l'indagato e alcuni suoi sodali come lui interessati all'acquisto/rivendita di cocaina, il ricorrente deduce da un lato una contestazione in fatto (identificazione della persona conversante dalla utenza intestata a Russo Anna) non espressa neppure nelle precedenti fasi di merito;
pretende, dall'altro, di muovere censura all'apparato motivazionale dell'ordinanza mediante qualche rilievo generico e del tutto assertivo (ved. accenni in premessa).
IV)Non si vede, infine, per qual ragione debba ravvisarsi "contraddittorietà della motivazione" là dove il Tribunale reputa sussistenti le esigenze cautelari in ragione della "non occasionalità dell'attività illecita e del profondo radicamento della scelta di criminalità", ammesso pure che le condizioni socio-familiari del soggetto non siano, come si afferma, del tutto negative;
generico sempre su questo punto è poi il riferimento agli "elementi prodotti nel corso dell'udienza" , che avrebbero dovuto dimostrare l'impegno nell'attività lavorativa e il pieno reinserimento nel nucleo familiare.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co.1/ter disposiz. attuaz. CPP.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.