Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2002, n. 1304
CASS
Sentenza 13 dicembre 2002

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La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche - non trasmessi neppure al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare -, successivamente acquisiti dallo stesso Tribunale (e posti a disposizione della difesa), non determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, considerato che gli atti che devono essere presentati al giudice, ex art.291 cod. proc. pen., sono "gli elementi su cui la richiesta si fonda" e che tali sono i risultati della prova e non gli atti concernenti i mezzi di ricerca di essa e che, d'altro canto, il g.i.p. che dispone la misura cautelare non ha ragione alcuna di dubitare di esistenza e legittimità del pregresso provvedimento per essere stato esso emesso dal suo ufficio, se non addirittura per averlo emesso personalmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2002, n. 1304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1304
    Data del deposito : 13 dicembre 2002

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