Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
L'omissione, nel capo di imputazione contenuto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, della data e del luogo della consumazione del reato, non costituisce causa di nullità del provvedimento, essendo consentito procedere, anche oralmente, alle necessarie integrazioni in sede di udienza camerale nel giudizio di riesame: il disposto dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen.,infatti, consentendo al tribunale di decidere anche in base agli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, include la possibilità di integrare il capo di imputazione con riguardo agli anzidetti dati mancanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2000, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 29/09/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " AN ER " N. 3569
3. " IO RT " REGISTRO GENERALE
4. " EF ON " N. 16738/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da LI NN n. il 18.6.1961, HI AR n. il 4.10.1965 e OM FI n. il 7.2.1953 avverso l'ordinanza 24.3.2000 del Tribunale di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Romano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. A. Galasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Pascasio per HI e avv. Massagò per OM;
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza 24 marzo 2000 il tribunale di Milano, in funzione di giudice del Riesame rigettava la richiesta di riesame proposta da LI NN, HI AR e OM FI avverso l'ordinanza 3/3/2000 del G.I.P. presso lo stesso tribunale, applicativa nei confronti dei predetti, indagati per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 74 d.p.r. n. 309/90, della misura della custodia in carcere.
Avverso detta ordinanza i predetti hanno proposto ricorsi per cassazione con motivi consimili.
Denunziano violazione dell'art. 606 lettera B), C) ed E). Deducono col primo motivo innanzi tutto l'inefficacia dell'ordinanza (conseguente inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni) ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. a ragione della mancata trasmissione al tribunale del Riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nel termine perentorio previsto dalla norma, avendo il P.M. prodotto tale documentazione solo all'udienza davanti al tribunale del Riesame.
Deducono, altresi: nullità dell'ordinanza in riferimento al capo A) dell'imputazione, privo della data e del luogo della presunta commissione del reato, con la conseguenza che la mancanza di tali indicazioni non consentiva un legittimo e pieno esercizio del diritto di difesa, ne' tale lacuna poteva essere colmata dall'intervento del P.M. all'udienza camerale di riesame, inteso ad integrare l'ordinanza custodiale del G.I.P. con le indicazioni mancanti.
Col secondo motivo deducono che nel valutare gli indizi di colpevolezza, il tribunale aveva trascurato taluni elementi contrari, senza tener conto che da alcune delle telefonate intercettate (intercorse tra il HI e il LI) traspariva la loro tranquillità in ordine al reato di cui al capo D) - (detenzione di una partita di Kg. 1,8 di cocaina) e che in tale episodio non potevano ritenersi coinvolti per essersi adoperati a trovare un alloggio al OM;
che le esigenze cautelari erano state ritenute "genericamente" sussistenti per tutti senza esaminare le loro singole posizioni. Il OM, in particolare, deduce che nell'ordinanza impugnata gli è attribuito il ruolo di finanziatore dell'associazione in quanto assiduo acquirente di sostanze stupefacenti, senza però che la stessa sia in grado di indicare quali acquisti egli avrebbe fatto. Osserva il Collegio che i ricorsi sono infondati.
Occorre in primo luogo rilevare, quanto al primo motivo che la sentenza IC ed altri (SS.UU. C.c. 20/11/1996, in Cass. Pen. 1997 n. 1155) ha spostato l'area di operatività della sanzione processuale collegata alla mancata cognizione dei decreti autorizzativi da parte del giudice del Riesame da quella di inutilizzabilità del mezzo di ricerca della prova a quella di inefficacia della misura.
Principio indeclinabile su cui si fonda detta pronunzia (sulla scia della sentenza SS.UU. 27/3/96 Monteleone) è che sia consentito al giudice del Riesame (con correlato onere del P.M. di trasmettergli i decreti autorizzativi e le eventuali proroghe) di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della valutazione dei relativi esiti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la difesa nel giudizio incidentale di impugnazione possa contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione di inutilizzabilità.
Su tali posizioni è attestata anche la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. I, 30/6/1999, in Cass. Pen. 2000 n. 956), secondo cui il potere di rilevare d'ufficio la inutilizzabilità delle intercettazioni, è "... esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva, per essere stati i mezzi dl prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa".
Orbene nel caso di specie non è stato violato l'art. 271 c.p.p. nè l'art. 309 stesso codice poiché il giudice del Riesame ha deciso nel termine di 10 giorni;
i decreti autorizzativi, sia delle intercettazioni telefoniche che ambientali, furono depositati all'udienza del 20/3/2000 e furono alla difesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 309 c.p.p., concessi tre giorni liberi per prendere visione del contenuto dei decreti autorizzativi e verificarne la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 267 c.p.p. e ss.. La motivazione dell'impugnata ordinanza al riguardo, secondo cui deve ritenersi consentita alle parti e quindi, anche al P.M. di "produrre nuovi documenti o altri documenti rappresentativi del fatto oggetto della decisione (comma 6 art. 309 c.p.p.) è in linea con la giurisprudenza di legittimità come si evince dalla sentenza (Sez. I, 29/11/1995 in Cass. Pen. 1996 n. 2095), secondo cui "in tema di riesame di ordinanze applicative di misure cautelare, posto che gli 'elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienzà, cui si riferisce l'art. 309 comma 9 c.p.p. non possono assimilarsi alla più ristretta categoria dei 'motivi nuovi', unicamente volti - se prodotti dal P.M. - a fornire ulteriore sostegno agli elementi già tenuti presenti dal giudice nella emissione del provvedimento impugnato, ma possono comprendere anche nuovi elementi e in genere, altri dati pur se del tutto indipendenti da quelli a suo tempo presentati ai sensi dell'art. 291 c.p.p. (sempre che riguardino comunque gli addebiti in relazione ai quali la misura cautelare sia stata disposta e siano idonei a giustificarla), deve ritenersi legittima la conferma da parte del tribunale del Riesame di detta misura, anche sulla sola dichiarata base degli elementi nuovi addotti nell'udienza dal P.M.".
La doglianza con la quale si denunzia la omessa indicazione nel capo A) di imputazione del luogo e del tempo della presunta commissione del reato è destituita di ogni fondamento ad avviso della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. VI 26/2/92, Pellegrino ed altro;
Sez. V 17/1/95, Villastico;
Sez. II 9/1/96; Sez. VI 6/6/96;),secondo le quali non è prevista dalla legge processuale alcuna nullità nell'ipotesi di insufficiente enunciazione del fatto contestato ed è consentito procedere oralmente all'udienza preliminare (e parimenti ad avviso di questo Collegio all'udienza camerale per il riesame) alle necessarie integrazioni dell'imputazione.
Del resto il disposto del comma 9 dell'art. 309, consentendo al tribunale di decidere anche "sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza", ponendosi come espressione della completa devoluzione del thema decidendum, cui è riferito il rimedio del riesame, include, in virtù di detto principio, la possibilità di integrare il capo di imputazione con riguardo ad indicazioni come la data ed il luogo del commesso reato che ben possono sfuggire per omissione materiale nella formulazione del capo di imputazione. Il secondo motivo di gravame è altrettanto infondato. La motivazione del provvedimento impugnato traccia il quadro indiziario basandosi non solo sulla pluralità di intercettazioni telefoniche tra il LI ed il HI da una parte ed il RA, abituale acquirente presso di loro di sostanze stupefacenti, dall'altra parte, ma anche sull'accordo, in esse rivelato dai due predetti indagati, di prestare assistenza al latitante OM dopo il sequestro presso il bar Mistral, in Milano, Via Costa 4, (di cui era contitolare la moglie di quest'ultimo),di quasi due kilogrammi di cocaina, ed altresì sulle copiose intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali tra gli indagati e CO AI e sulle dichiarazioni, rese nell'interrogatorio del 29/2/2000 al P.M., da CO NN, secondo le quali il fratello AI ritirava frequentemente cocaina presso il HI e il LI il quale ultimo ne aveva portato gr. 500 presso la di lui ditta dopo la perquisizione effettuatavi il 22/11/99.
In ordine all'ultima censura del ricorrente OM deve, peraltro, osservarsi che il tribunale del Riesame ha dato ampia spiegazione non solo con riferimento ai quasi kg. 2 di cocaina sequestrati nell'armadio, custodito nel deposito del bar gestito dalla sua consorte, ma anche con riferimento alle intercettazioni telefoniche da cui emergono "... frequenti contatti fra HI, LI, CO AI e ad coindagati, in particolare anche OM e trattative inerenti forniture di sostanza stupefacente, come si evince dal ricorso da parte degli intercettati ad una terminologia cifrata (inerente macchine e pezzi di ricambio per autoveicoli, fatture, assegni e somme di denaro) astrattamente giustificabile alla stregua dell'attività lavorativa 'di paravento' gestita da alcuni degli indagati (quella dell'officina), ma priva di logica nell'ambito del complessivo tenore delle frasi in cui è contenuta (nelle quali si fa menzione anche a quantitativi espressi in cifre)". Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (peraltro confutata nel ricorso con estrema genericità) la motivazione dell'ordinanza impugnata si è adeguatamente espressa, affermando, sulla scia delle argomentazioni del G.I.P., l'esistenza di tutte e tre le esigenze suddette: il pericolo di inquinamento probatorio "... essendo ancora in corso indagini volte ad individuare tutti i personaggi coinvolti nell'illecito agire"; l'esigenza special preventiva facendo riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici e per armi del OM e del HI nonché al precedente penale per armi del LI che, unitamente alla sistematicità e professionalità della loro condotta convalidano il giudizio di pericolosità sociale a loro carico ed, infine, per quanto concerne il pericolo di fuga richiamando lo stato di latitanza del OM ed il tentativo di fuga attuato dagli altri due indagati.
Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94- 1/ter disp. att. c.p.p. nei confronti del LI e del OM. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2000