Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 6, comma primo, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del 1983) - secondo il quale l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria "non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche" per l'importo ivi indicato - deve essere interpretato nel senso che l'adeguamento al minimo della pensione viene meno soltanto quando il patrimonio dell'assicurato abbia una consistenza tale da far escludere la necessità dell'intervento del sistema pensionistico pubblico. Ne consegue che, a tal fine, non è sufficiente la mera titolarità di un credito, ma è necessario che tale credito sia stato materialmente percepito, tanto più che nel nostro sistema fiscale solo se si verifica tale evenienza un credito è assoggettabile ad IRPEF. (Nel caso di specie l'interessata, richiedente l'integrazione al minimo di una pensione di riversibilità, aveva esclusivamente la facoltà - di fatto non esercitata - di chiedere una partecipazione nella rendita di vecchiaia erogata al marito prima del decesso da un ente previdenziale svizzero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 524/95 del Tribunale di FORLÌ depositata il 18/11/95 R.G.N. 3691/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/2/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito l'avvocato AGOSTINI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.6.90 EL PE conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esponendo che era titolare di pensione cat. IO/S, integrata al minimo di legge;
che, con effetto dal 1 .2.89, l'INPS aveva provveduto alla revisione del calcolo di tale pensione con revoca dell'integrazione al minimo, sostenendo che la ricorrente non ne aveva diritto, essendo emerso che le era stata concessa la rendita di vecchiaia per coniugi erogata da un ente Svizzero;
che la revisione del calcolo della pensione operata dall'INPS doveva considerarsi illegittima, in quanto la rendita di vecchiaia per coniugi era stata concessa al marito - che ne era esclusivo titolare - mentre essa ricorrente ne aveva solo una partecipazione eventuale;
tutto ciò premesso, la PE chiedeva che il RE di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, condannasse l'INPS a corrisponderle quanto dovutole con rivalutazione ed interessi.
Costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto della domanda, eccependo la decadenza o prescrizione di cui all'art. 47 DPR 639/70. Con sentenza del 27.10 6.11.92, il RE accoglieva la domanda. Contro la decisione proponevano rituale appello entrambe le parti:
l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e la PE chiedendo che sulle somme attribuite dalla decisione pretorile fosse riconosciuta la rivalutazione e gli interessi sulle somme rivalutate.
All'udienza del 19.10.95, la causa veniva decisa con la reiezione dell'appello dell'INPS e l'accoglimento del gravame della PE, sui seguenti rilievi.
Era fondato l'assunto dell'assicurata secondo cui della rendita di vecchiaia svizzera sarebbe titolare solo il marito, per cui tale trattamento estero dovrebbe essere considerato ininfluente sulla valutazione della situazione pensionistica di essa deducente. Dalla documentazione da questa prodotta, invero, relativa alla normativa svizzera in materia si evinceva che la rendita di vecchiaia per coniugi spetta agli uomini sposati ultrasessantacinquenni con moglie ultrasessantaduenne o invalida, che "la moglie può pretendere per sè la metà" di tale rendita e che "allorché il diritto a tale rendita nasce, la moglie deve dichiarare se intende avvalersi della facoltà di chiedere la predetta metà", dichiarazione, comunque, revocabile.
Doveva, quindi, escludersi la titolarità di tale rendita in capo alla moglie, "avendo questa solo una facoltà di ottenere una parte del trattamento, facoltà che sembra esercitabile solo al momento della concessione della rendita e che non risulta esercitata nel caso in esame".
Pertanto - concludeva il Tribunale - "il trattamento pensionistico svizzero non può essere valutato nei confronti della PE per trarne le conseguenze affermate dall'INPS".
Per quanto concerneva l'appello dell'assicurata, osservava il giudice di 2 grado che, in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156/1991 e n. 196/1993, era stata estesa ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina della rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro, con il conseguente cumulo di rivalutazione e interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata.
A seguito, peraltro, dell'art. 16, 6 co. Legge 30 dic. 1991 n. 412 escludente tale cumulo, doveva ritenersi che tale ultima normativa doveva essere applicata solo quando la mora del debitore si fosse verificata dopo la data della sua entrata in vigore, 31.12.1991, costituendo la scadenza di tale termine elemento integrante "la fattispecie costitutiva della responsabilità del debitore per ritardato pagamento" (Corte Cost. n. 394/1992), e quindi anche con riferimento ai rapporti pendenti al momento della sua entrata in vigore limitatamente ai ratei per i quali la mora si è verificata dopo il 31.12.1991.
In conclusione, sulle somme dovute per i ratei arretrati per i quali la mora sia successiva a tale data è dovuta solo la maggior somma tra interessi legali ed il tasso di svalutazione - in realtà, solo i primi portati legislativamente al 10%, certamente assorbenti l'andamento inflazionistico, mentre il cumulo tra i suddetti accessori spettava sui ratei della pensione maturati sino al 31.12.1991, avendo erroneamente il RE riconosciuto la sola rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT sino al 15.12.90 e gli interessi da tale data al saldo.
Avverso tale sentenza l'INPS, formula ricorso per cassazione, fondato su di un solo motivo;
la PE ha presentato controricorso tardivo, ma il suo difensore ha partecipato alla discussione alla discussione orale della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 8 l egge n. 153/1969, dell'art. 6 legge n. 638/1983, dell'art. 1322 c.c., degli artt. 1362 e sgg. C.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - deduce che è errata la ricostruzione normativa dell'istituto in questione operata dal Tribunale, specie nel punto in cui ha ritenuto che la facoltà da parte della moglie di chiedere la metà del trattamento pensionistico sia esercitabile solo al momento della concessione della rendita, mentre, al contrario, l'art. 22 della legge federale svizzera dispone che "la dichiarazione in parola è revocabile", così dimostrandosi che "la rendita, del tutto assimilabile alle pensioni concesse dall'assicurazione italiana, seppur corrisposta al marito, spetta in parti uguali ad ambedue i coniugi e che quindi la moglie può pretendere per sè la metà di tale rendita" e che, pertanto, "ciascun coniuge è titolare del diritto alla rendita e può pretendere di conseguenza il pagamento separato della propria quota".
Anche se la PE - prosegue l'INPS - ha rinunciato al momento a chiedere la metà della rendita, tale rinuncia non può valere nei confronti dell'Istituto, essendo il diritto a pensione irrinunciabile ed indisponibile, specie considerando che la rinuncia sarebbe nella specie produttiva di danno per l'Istituto. Il ricorso deve essere respinto.
Pacifica essendo, invero, la ricostruzione dell'Istituto in oggetto secondo la legislazione svizzera, la doglianza dell'INPS sostanzia nell'assunto che la mera titolarità di un credito debba essere parificata alla percezione effettiva della somma in cui quel credito si concretizza, con la evidente conseguenza dell'applicabilità dell'art. 6, co. 1 , del d.l. 12 sett. 1983 n. 463, convertito nella legge 11 nov. 1983 n. 638, secondo il quale l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno".
Orbene, non risulta a questa Corte che, nell'ordinamento italiano, un credito non ancora riscosso sia assoggettato ad IRPEF, la quale colpisce i redditi che effettivamente entrano nel patrimonio di un soggetto. Pertanto, il nostro ordinamento non pone sullo stesso piano ai fini che interessano la mera titolarità di un credito e la effettiva percezione di quella somma.
Seppure, dunque, della rendita di vecchiaia svizzera siano astrattamente titolari entrambi i coniugi, solo il concreto, ma eventuale, esercizio da parte della moglie della facoltà di chiedere per sè la metà del trattamento pensionistico e la effettiva erogazione di tale metà alla richiedente concretano un reddito "proprio" della moglie assoggettabile all'IRPEF, con effetti sulla integrazione al minimo di altra pensione italiana.
Sulla questione questa Corte si era già pronunciata sul medesimo senso con la sentenza n. 4767 del 15.10.1979, la quale figura così massimata: "la norma contenuta nell'art. 2 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (poi sostituita, dopo la declaratoria di illegittimità
costituzionale da parte della sent. n. 34 del 12 - 26.2.1981 della Corte Costituzionale, dalla norma sopra riportata, che ha preso in considerazione il reddito assoggettato all'IRPEF:
n.d.a) - secondo cui il trattamento minimo pensionistico non è dovuto a coloro che percepiscono - "e non che ne abbiano l'eventuale contitolarità" - più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esubero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito, va interpretata - senza che contrasti con gli artt. 3 e 38 della costituzione - nel senso che l'adeguamento al minimo della pensione viene meno soltanto nel caso in cui detto minimo sia comunque assicurato dal sistema pensionistico obbligatorio dello Stato, e non quando esso si cumuli ad altre fonti di reddito avente causa e natura diverse, - come nel caso di forme previdenziali estere - in quanto lo scopo della norma è quello di limitare l'onere del sistema previdenziale italiano per assicurare il minimo, non già quello di impedire che l'assicurato, che di tale minimo fruisca, non possa godere di altra forma previdenziale - a carico di un sistema straniero - che si aggiunga a quello che rimane pur sempre un trattamento "minimo".
Concetto quest'ultimo ripreso anche dalla Corte Costituzionale nella citata sent. n. 34/1981, nel capo in cui ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 10 l. 4 aprile 1952 n. 218 (modificato dagli artt. 2, co. 2, lett. A) e 8 l. 12 agosto 1962 n. 1338) e dell'art. 23 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo di pensione diretta a carico dell'INPS ai titolari di pensioni estere, e in particolare dell'A.V.S. svizzera, qualora per effetto del cumulo si superi il minimo garantito.
Le spese del giudizio, liquidate come al dispositivo in favore della resistente, il cui difensore ha partecipato alla discussione orale della causa, dopo aver presentato controricorso tardivo e quindi inammissibile, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'avv. Franco Agostini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese in £. 15.000, oltre a £. 2.000.000 (duemilioni) per onorario, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Agostini, dichiaratosi antistatario. Così deciso il 2 febbraio 1999.