Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5431
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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L'art. 6, comma primo, del D.L. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del 1983) - secondo il quale l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria "non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche" per l'importo ivi indicato - deve essere interpretato nel senso che l'adeguamento al minimo della pensione viene meno soltanto quando il patrimonio dell'assicurato abbia una consistenza tale da far escludere la necessità dell'intervento del sistema pensionistico pubblico. Ne consegue che, a tal fine, non è sufficiente la mera titolarità di un credito, ma è necessario che tale credito sia stato materialmente percepito, tanto più che nel nostro sistema fiscale solo se si verifica tale evenienza un credito è assoggettabile ad IRPEF. (Nel caso di specie l'interessata, richiedente l'integrazione al minimo di una pensione di riversibilità, aveva esclusivamente la facoltà - di fatto non esercitata - di chiedere una partecipazione nella rendita di vecchiaia erogata al marito prima del decesso da un ente previdenziale svizzero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/06/1999, n. 5431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5431
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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